Cassazione Penale, Sentenza n. 22357/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Davide De Vita per il reato di appropriazione indebita, ritenendo mancante la condizione di procedibilità (querela). Il ricorso deduce violazione di legge, in particolare dell'art. 337 c.p.p.: sostiene che la procura conferita al difensore per la presentazione della querela non richiede forme particolari, che un comportamento concludente o un mandato ampio ("ogni facoltà riconosciuta dalla legge") sia idoneo a legittimare la presentazione della querela da parte di un terzo, che non sia necessaria una procura speciale salvo i casi previsti dall'art. 122 c.p.p., che la sottoscrizione autenticata del querelante e l'indicazione della qualità di legale rappresentante di una società costituiscono prova della legittimazione e che non compete al querelante qualificare giuridicamente il fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti la querela era stata proposta dalla legale rappresentante della società (Fantozzi Ufficio s.r.l.), indicata come tale, e quindi l'onere di indicare la fonte dei poteri di rappresentanza era assolto con la sola indicazione della qualità di amministratore (richiamo all'art. 2384 c.c.). Il mandato conferito all'avv. era formulato "in relazione a ogni facoltà riconosciuta dalla legge" e non risultava limitativo; la querela recava esposizione dei fatti e richiesta di intervento penale senza che al querelante fosse richiesto di dare una qualificazione giuridica dettagliata del fatto. Essendovi violazione di legge (art. 337 c.p.p.), la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti per il giudizio alla Corte di Appello di Campobasso ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.p.
E' la norma sulla condizione di procedibilità (querela). La Corte interpreta che la querela fosse valida: la procura/mandato ampia e la sottoscrizione autenticata del legale rappresentante soddisfano i requisiti richiesti per la procedibilità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata la forma di svolgimento del procedimento (norma procedurale richiamata in premessa), nessuna incidenza sostanziale sul merito della questione di procedibilità.
art. 2384 c.c.
La qualifica di amministratore indicata nella querela ricava la legittimazione dalla norma societaria (art. 2384 c.c.), per cui non era necessaria l'allegazione di documenti aggiuntivi sulla fonte del potere rappresentativo.
art. 122 c.p.p.
La procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p. è necessaria solo quando il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o la presentazione sia fatta da soggetto terzo privo di rapporto organico con la società; nel caso in esame non ricorreva questa ipotesi.
art. 569, comma 4, c.p.p.
Norma che consente la rimessione per il giudizio alla Corte d'appello competente dopo l'annullamento; la Corte ha disposto il rinvio ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- La semplice indicazione della qualità di legale rappresentante o amministratore in una querela presentata per conto di una società adempie l'onere di indicare la fonte del potere di rappresentanza, salvo che il potere non provenga da un atto negoziale o la presentazione sia fatta da un soggetto del tutto estraneo.
- Un mandato formulato in termini ampi (es. "ogni facoltà riconosciuta dalla legge") può essere interpretato come comprensivo anche della facoltà di proporre querela e di compiere gli atti di rappresentanza necessari.
- La sottoscrizione autenticata del querelante o la firma autenticata da un difensore costituiscono elemento idoneo a dimostrare la provenienza della querela dal titolare del diritto di proporla.
- Il querelante deve esporre i fatti nella loro materialità; non gli è richiesto di fornire la qualificazione giuridica definitiva del fatto, che spetta all'autorità giudicante o requirente.
- La procura speciale richiesta dall'art. 122 c.p.p. non è necessaria in tutte le ipotesi di presentazione da parte di terzi: è necessaria se il potere di rappresentanza deriva da fonte negoziale o se chi presenta la querela non ha alcun rapporto organico con la società querelante.
- In caso di dubbio sulla validità formale della querela, il controllo di legittimità può esaminare gli atti e annullare la decisione che abbia escluso la procedibilità se risulta che i requisiti sono in realtà sussistenti.
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