Cassazione Penale, Sentenza n. 30411/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per presunta carenza di procura alle liti. Il sistema aveva rifiutato la domanda con la motivazione "atto abilitante assente", mentre era provato che l'avv. Luca Gaggiotti era stato nominato procuratore speciale il 6 ottobre 2024 e aveva sottoscritto digitalmente la procura il 12 ottobre 2024, ossia in data anteriore alla presentazione della richiesta di riesame; la procura è stata poi materialmente depositata il 18 ottobre 2024 su richiesta del Tribunale; inoltre era vigente il 'doppio binario' (deposito cartaceo e telematico) secondo il decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27/12/2024.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha constatato che la procura, essendo sottoscritta digitalmente il 12 ottobre 2024, è stata formata prima della presentazione della richiesta di riesame e che la produzione in udienza su richiesta del Tribunale era conforme al regime del "doppio binario". Pertanto l'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità per difetto di procura è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Roma perché esamini nel merito la richiesta di riesame.
Norme richiamate
Decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27/12/2024
art. 1, comma 3 (sino al 31/12/2025 è consentito il deposito con modalità non telematiche per soggetti abilitati interni ed esterni, per atti relativi a misure cautelari e impugnazioni in materia di sequestro probatorio)
Il Tribunale non poteva ritenere l'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura quando la procura era stata sottoscritta digitalmente prima della presentazione e poi materialmente depositata su richiesta; il "doppio binario" consente la regolarizzazione mediante deposito non telematico entro i termini previsti
Principio di formazione dell'atto tramite firma digitale (giurisprudenza e prassi del PCT)
La data di formazione dell'atto è quella attestata dalla firma digitale; se la procura è firmata digitalmente in data anteriore alla presentazione, l'assenza dell'allegazione telematica al momento dell'invio non equivale automaticamente a inesistenza dell'atto abilitante se la parte prova la validità e la tempestività della procura
Massime di principio
- La data della firma digitale è determinante: una procura firmata digitalmente in data anteriore alla presentazione dell'atto va considerata valida anche se l'allegazione telematica è stata omessa, purché la produzione venga effettuata tempestivamente quando richiesta.
- In presenza del regime del "doppio binario" (deposito telematico e non telematico consentito), la mancata allegazione immediata della procura può essere sanata con il deposito cartaceo o la produzione in udienza su richiesta del giudice.
- Un rifiuto automatico del sistema con motivazione tipo "atto abilitante assente" non esclude la possibilità di provare l'esistenza della procura: occorre valutare la documentazione e la data di sottoscrizione digitale prima di dichiarare l'inammissibilità.
- Se la procura periferica viene prodotta successivamente ma risulta formata in data anteriore, il rimedio corretto è la regolarizzazione e la valutazione sul merito della domanda, non l'annullamento sommario per difetto formale.
- In casi simili è consigliabile conservare e poter esibire l'attestazione temporale della firma digitale e procedere al deposito integrativo non appena possibile; se il giudice respinge per difetto formale, valutare il ricorso per ottenerne l'annullamento e il rinvio al merito.
- Gli operatori devono distinguere tra un effettivo difetto di rappresentanza (assenza di procura) e un mero difetto di allegazione/formale che può essere sanato, specie nel periodo di transizione normativa sul deposito telematico.
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