Sentenza del 19/03/2019 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
TRIBUTI LOCALI - ICI - soggettività passiva - esenzione enti non commerciali - destinazione d'uso degli immobili - Sua prova - Spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso fondato sull'art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992, sostenendo: la carenza dei requisiti del funzionario comunale firmatario; l'insufficiente motivazione del diniego e della sentenza di primo grado; la violazione dell'art. 2697 c.c.; e, soprattutto, il proprio diritto all'esenzione, in quanto ente pubblico non economico senza scopo di lucro, proprietario di immobili destinati ad attività istituzionali. Il Comune ha contestato sia la validità delle censure formali sia la sussistenza dei requisiti sostanziali, rilevando che l'ACI svolge attività tanto pubblicistiche quanto privatistiche e che il contribuente non aveva dimostrato che gli immobili fossero utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello, confermando il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP. Ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/1992 richieda contemporaneamente il possesso dei requisiti soggettivi e la destinazione esclusiva degli immobili a finalità istituzionali. L'elenco dei soggetti agevolati è stato considerato tassativo e non estensibile a enti non economici di diversa natura. Inoltre, l'ACI, avendo una natura duplice, pubblicistica e privatistica, avrebbe dovuto fornire una prova puntuale dell'utilizzo esclusivamente istituzionale dei singoli immobili, prova ritenuta non fornita. Sono state respinte anche le censure relative ai poteri del funzionario e alla motivazione del diniego; la costituzione cartacea del Comune è stata ritenuta sanata per il raggiungimento dello scopo. Una precedente sentenza della CTR Liguria non è stata ritenuta decisiva, poiché l'assenza di scopo di lucro, da sola, non è sufficiente a fondare l'esenzione. Le spese dei due gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera a), D.Lgs. 504/1992
Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti indicati dalla norma e "adibiti esclusivamente ai fini istituzionali".
La disposizione è stata interpretata in senso tassativo e restrittivo: l'esenzione richiede sia il requisito soggettivo dell'appartenenza a una categoria espressamente prevista sia il requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile a finalità istituzionali.
Art. 2697 c.c.
Chi richiede l'esenzione o il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, compresa la concreta destinazione esclusivamente istituzionale degli immobili.
Art. 36 D.Lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo sufficiente, logico e non contraddittorio; nel caso concreto la motivazione non è stata ritenuta apparente o nulla.
Art. 156 c.p.c.
Il vizio processuale relativo alla costituzione dell'ente impositore è stato considerato sanato quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, consentendo alla controparte di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Art. 13, legge 33/2013
Gli obblighi di pubblicità delle pubbliche amministrazioni possono contribuire a dimostrare il ruolo e i poteri del funzionario che ha sottoscritto l'atto.
Art. 18-bis, D.L. 8/1993
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di comunicazione dei nominativi dei funzionari responsabili, ma la censura non ha determinato l'annullamento del diniego.
Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 3268 del 16 gennaio 2019
È stata richiamata come espressione dell'orientamento secondo cui la destinazione dell'immobile alle finalità istituzionali deve essere esclusiva per ottenere l'esenzione.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1230/2012
La pronuncia è stata utilizzata per qualificare l'ACI come ente caratterizzato da una duplice componente pubblicistica e privatistica, rendendo più rigorosa la prova dell'uso esclusivamente istituzionale degli immobili.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente: non è sufficiente che un ente sia senza scopo di lucro o sia qualificato genericamente come ente pubblico; occorre che rientri espressamente nella categoria prevista dalla norma.
- Il requisito soggettivo dell'ente e quello oggettivo relativo all'immobile sono autonomi e devono essere entrambi dimostrati.
- Per ottenere l'esenzione non basta provare lo svolgimento astratto di attività istituzionali: occorre documentare concretamente che ciascun immobile sia destinato esclusivamente a tali attività.
- Quando un ente svolge anche attività commerciali, privatistiche o remunerate, l'onere probatorio diventa più rigoroso e può essere necessario dimostrare la separazione degli spazi e delle funzioni.
- L'assenza di scopo di lucro, l'appartenenza a una federazione pubblica o il riconoscimento da parte di un ministero non producono automaticamente l'esenzione ICI o IMU.
- Nel contestare un diniego, è opportuno allegare già all'istanza di rimborso la documentazione relativa alla natura dell'ente, alla titolarità degli immobili, alla loro concreta destinazione e all'assenza di usi economici o promiscui.
- Le contestazioni sui poteri del funzionario possono essere superate se l'amministrazione dimostra l'investitura mediante atti, delibere o informazioni pubblicamente accessibili; inoltre, alcuni vizi processuali possono essere sanati quando l'atto ha raggiunto il proprio scopo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 mar 2019Sentenza del 19/03/2019 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 19 mar 2019Sentenza del 19/03/2019 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 19 mar 2019Sentenza del 19/03/2019 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 19 mar 2019Sentenza del 19/03/2019 n. 184 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 19 mar 2019Sentenza del 19/03/2019 n. 185 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 19 mar 2019Sentenza del 19/03/2019 n. 367 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →