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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41205/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Larino che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto aggravato perché estinto per prescrizione. Il ricorso denunciava violazione di legge nella valutazione della prescrizione, sostenendo che il giudice di merito non aveva considerato gli effetti interruttivi della prescrizione e l'aumento della pena dovuto alla recidiva (art. 99, comma 4 c.p.) e alle ulteriori aggravanti speciali (art. 63, comma 4 c.p.), per cui il termine di prescrizione, tenuto conto delle interruzioni (artt. 160 e 161 c.p.), non sarebbe scaduto (fatto commesso il 09/05/2013). Inoltre si è richiamata la riforma (d.lgs. 150/2022) che ha modificato la procedibilità del delitto di furto rendendolo, in linea generale, punibile a querela della persona offesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, benché i motivi del pubblico ministero fossero ragionevoli, dagli atti non risulti che la persona offesa abbia presentato formale querela: è presente solo una denunzia orale priva di volontà punitiva. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 il delitto di furto è, di regola, procedibile a querela; non essendovi querela la condizione di procedibilità manca. Non essendo possibili elementi sufficienti per una pronuncia di remessione ex art. 129, comma 2 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela.

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2022 (art. 2, comma 1, lett. 1)

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)

    La riforma ha trasformato la regola di procedibilità per il furto: in assenza di querela della persona offesa, il reato non è procedibile salvo le eccezioni espressamente indicate (vittima incapace o specifiche circostanze aggravanti).

  • art. 624 c.p.

    Norma sostanziale sul furto cui si applicano le modifiche di procedibilità operate dal d.lgs. 150/2022; nel testo si richiama il diverso regime di procedibilità intervenuto.

  • art. 99, comma 4 c.p.

    La recidiva può determinare un aumento della pena che incide sul calcolo del termine di prescrizione; tale aumento può protrarre il termine oltre la scadenza che era stata ritenuta dal giudice di merito.

  • art. 63, comma 4 c.p.

    Consente al giudice di aumentare la pena quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, con riflessi sul termine massimo di prescrizione.

  • artt. 160 e 161 c.p.

    Prevedono gli istituti di interruzione della prescrizione e i loro effetti nel prolungare i termini prescrizionali.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Una delle circostanze aggravanti richiamate come possibile causa di procedibilità d'ufficio anche dopo la riforma: la presenza di specifiche aggravanti può consentire l'azione penale d'ufficio.

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Norma processuale che consente alla Corte di Cassazione, in casi determinati, di pronunciarsi senza rinvio; dalla sentenza emerge che non sussistevano gli elementi per adottare una pronuncia ai sensi di questo articolo e pertanto la Corte ha optato per la declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 150/2022 il delitto di furto è, in linea di principio, procedibile solo a querela della persona offesa: in assenza di querela la procedibilità è esclusa salvo le eccezioni previste dalla legge.
  • Una denunzia orale priva di espressa volontà punitiva non sostituisce la querela formale richiesta per la procedibilità del reato di furto secondo il nuovo regime normativo.
  • La recidiva e le aggravanti speciali possono aumentare la pena e, conseguentemente, estendere il termine di prescrizione; il calcolo della prescrizione richiede la valutazione combinata di recidiva, aggravanti e interruzioni (artt. 160, 161 c.p.).
  • Il pubblico ministero che impugna in Cassazione deve dimostrare un interesse concreto e un pregiudizio eliminabile dall'annullamento; la mera prospettazione di errori di diritto non sempre è sufficiente per l'accoglimento se la condizione di procedibilità manca nei fatti.
  • La Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando, pur non potendo remandare per la mancanza di elementi utili, emerga un vizio che rende il reato improcedibile (es. difetto di querela); in tali casi l'annullamento può precludere definitivamente l'azione penale.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare preliminarmente l'esistenza di una querela valida e il calcolo corretto della prescrizione (tenendo conto di recidiva, aggravanti e interruzioni) prima di concludere sulla necessità o meno di procedere.

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