Sentenza n. 5868/2026 - Napoli, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso del 26 maggio 2026 agli atti relativi al ritiro cautelare delle armi del 9 ottobre 2025 e al procedimento per il divieto di detenzione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del provvedimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ostensione di tutti gli atti posti a fondamento del ritiro cautelare delle armi e del successivo procedimento finalizzato al divieto di detenzione, conclusosi favorevolmente l’8 aprile 2026 con la comunicazione prefettizia che non disponeva il divieto, considerate tenui le circostanze. Ha rappresentato di ignorare i fatti che avevano determinato il ritiro e l’avvio del procedimento e di voler acquisire la documentazione per valutare eventuali azioni a tutela della reputazione e dell’onorabilità. Non avendo le amministrazioni riscontrato l’istanza, ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto e del proprio diritto all’accesso difensivo, con condanna all’esibizione. Le amministrazioni si sono costituite chiedendo il rigetto e hanno prodotto la documentazione in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il ricorrente ha dichiarato soddisfatta la pretesa conoscitiva in seguito alla produzione documentale del Ministero. Ha condannato l’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il bene della vita era stato conseguito soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con rifusione del contributo unificato.
Massime di principio
- La produzione in giudizio della documentazione richiesta, quando soddisfa integralmente la pretesa conoscitiva e il ricorrente lo dichiara, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio sull’accesso.
- Se il bene della vita richiesto con l’azione di accesso è conseguito soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale.
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