Sentenza n. 1255/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di sostegno SRA29 per l’annualità 2024, confermato in sede di ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (agenzia regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato il diniego del sostegno richiesto il 16 agosto 2024 nell’ambito dell’intervento SRA29 del Piano strategico PAC 2023-2027, nonché gli atti presupposti e la decisione sul ricorso gerarchico. ARGEA aveva ritenuto non ammissibili i terreni in agro di Uri: sebbene fossero stati notificati al biologico da un precedente conduttore nel 2023, la notifica intestata alla ricorrente era stata presentata il 18 marzo 2024, oltre il termine del 30 gennaio 2024 previsto dal bando. La superficie non ammissibile, pari a 83,7591 ettari su 102,1229 richiesti, superava la soglia del 20% e comportava l’esclusione totale. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione degli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 148/2023 e dell’art. 6 del bando SRA29, oltre a difetto di istruttoria e di motivazione; ha sostenuto che la precedente notifica e la continuità della conduzione biologica avrebbero soddisfatto i requisiti. ARGEA ha eccepito il difetto di giurisdizione e chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come competente il giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla notifica, all’ammissibilità delle superfici e ai vizi di istruttoria e motivazione. Ha ritenuto che il bando escludesse una procedura selettiva e fissasse requisiti vincolati di ammissibilità: ARGEA era chiamata soltanto a verificarne la sussistenza, senza valutazioni discrezionali. La necessità di interpretare il bando e la normativa di settore non equivale, da sola, a esercizio di discrezionalità amministrativa. Spese compensate, anche in considerazione dell’indicazione contenuta nella determinazione impugnata circa la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a..
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione.
art. 5 dell’allegato alla determinazione n. 1288 del 20 dicembre 2023
Ebbene, osserva il Collegio, da un lato, che l’art. 5 esclude espressamente una procedura selettiva e, dall’altro lato, che l’art. 6 individua criteri di ammissibilità vincolati e sottratti all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione.
L’assenza di selezione e la previsione di requisiti vincolati, verificabili dall’amministrazione senza apprezzamenti discrezionali, concorrono a fondare la giurisdizione ordinaria nella controversia sul contributo.
art. 6 dell’allegato alla determinazione n. 1288 del 20 dicembre 2023
Ebbene, osserva il Collegio, da un lato, che l’art. 5 esclude espressamente una procedura selettiva e, dall’altro lato, che l’art. 6 individua criteri di ammissibilità vincolati e sottratti all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione.
I criteri di ammissibilità del sostegno sono vincolati e non comportano una valutazione discrezionale dell’amministrazione; la loro verifica appartiene, secondo il criterio applicato dal TAR, alla sfera del giudice ordinario.
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60, c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
Ricorrendone le condizioni, il giudizio può essere definito con sentenza in esito alla camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle controversie sull’erogazione di finanziamenti pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la disciplina applicabile predetermina i requisiti di ammissibilità e l’amministrazione deve limitarsi a verificarne la sussistenza, senza esercitare discrezionalità; spetta invece al giudice amministrativo quando l’erogazione è discrezionale o avviene all’esito di una procedura comparativa.
- L’attività interpretativa necessaria per applicare una disciplina vincolata non costituisce, di per sé, esercizio di discrezionalità amministrativa: quest’ultima presuppone una valutazione di opportunità e un bilanciamento degli interessi coinvolti.
- Nel riparto di giurisdizione sulle controversie relative a contributi pubblici, l’assenza di una disposizione legislativa che attribuisca direttamente il beneficio non è, da sola, decisiva se la disciplina di riferimento, anche contenuta nella lex specialis, predetermina i requisiti e non lascia margini di discrezionalità all’amministrazione.
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