Cassazione Civile, Ordinanza n. 35662/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i motivi di censura. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, poiché il Ministero si era limitato a depositare un atto di costituzione senza svolgere attività difensiva. È stato infine dato atto dell’obbligo, in capo al ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato il suo ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, la quale aveva negato lo status di rifugiato e, in via gradata, la protezione sussidiaria e quella umanitaria. In cassazione il ricorso era affidato a due motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato un vizio preliminare di procedibilità: il ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale, pubblicato il 23 agosto 2019, era stato depositato a mezzo posta il 23 ottobre 2019, oltre il termine di 20 giorni dall’ultima notificazione a mezzo PEC del 30 settembre 2019 previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 369, primo comma, c.p.c.
a pena di improcedibilità
Il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis del citato art. 13
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso deve avvenire nel termine perentorio di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c.; il deposito tardivo comporta improcedibilità, senza che la Corte possa esaminare i motivi di ricorso.
- Il termine di cui all’art. 369 c.p.c. decorre dall’ultima notificazione del ricorso e va rispettato anche quando la notificazione sia avvenuta a mezzo PEC.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso può comportare, se dovuto, l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo del contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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