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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26057/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo di un immobile di proprietà dell'indagata, ritenuto trasferito simulatamente al figlio con riserva di usufrutto per sottrarsi al pagamento di imposte (crediti 2011-2014). Il Procuratore deduce violazione dell'art.321 c.p.p. per mancata valutazione di fumus e periculum e contesta l'applicazione, da parte del giudice di merito, dell'art.76 del D.P.R. 602/73 (esenzione dall'espropriazione per l'unica abitazione), sostenendo che il sequestro era comunque legittimo e che l'art.77 (ipoteca) consentirebbe garanzia per l'Erario.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano del controllo astratto sulla sussumibilità del fatto nella fattispecie penale (sequestro preventivo) il giudice del riesame ha correttamente ritenuto carente il fumus commissi delicti: la condotta contestata non era, neppure in astratto, idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva poiché l'immobile ricadeva nel divieto di espropriazione previsto dall'art.76 DPR 602/73 (unica abitazione non di lusso). La doglianza sull'art.77 (ipoteca) è risultata inconferente, perché la norma penale punisce atti idonei a sottrarre beni alla procedura esecutiva, non atti che limitino solo la garanzia dell'Erario tramite ipoteca. Pertanto resta confermata l'ordinanza che aveva annullato il sequestro.

Norme richiamate

  • D.lgs. n.74/2000, art.11

    "chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o sugli altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva"

    La Corte richiede che la condotta sia idonea, anche astrattamente, a rendere inefficace la procedura di riscossione; se il bene non è espropriabile per norme tributarie, manca il requisito dell'idoneità e quindi il fumus del reato.

  • D.P.R. 29/9/1973, n.602, art.76, comma 1, lett. a)

    "l'agente della riscossione non debba dare corso all'espropriazione immobiliare dell'unico immobile, non di lusso e non rientrante nelle categorie catastali A/8 e A/9, e adibito ad uso abitativo del debitore che vi risiede anagraficamente"

    La disciplina civil-tributaria che esclude l'espropriabilità dell'unica abitazione comporta che un trasferimento simulato di tale bene non possa essere ritenuto idoneo a elidere la procedura di riscossione coattiva, ostando quindi alla configurabilità del reato di cui all'art.11.

  • D.P.R. 29/9/1973, n.602, art.77, comma 1-bis

    L'art.77 (possibilità per l'Erario di iscrivere ipoteca) non incide sulla valutazione del reato penale: la norma penale punisce l'atto idoneo a sottrarre beni alla procedura esecutiva, non la limitazione della sola garanzia tramite ipoteca.

  • Codice di procedura penale, art.321

    Richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione del fumus e periculum; la Corte evidenzia i limiti del sindacato in sede di legittimità sul sequestro preventivo: occorre verificare la compatibilità astratta tra fatti e fattispecie penale senza decidere anticipatamente il merito.

  • D.lgs. n.69/2013, art.52, comma 1, lett. g) (modifica art.76)

    Richiamata come fonte della modifica normativa che ha introdotto o confermato il divieto d'espropriazione per l'unica abitazione; la Corte ne tiene conto per stabilire l'insuscettibilità dell'immobile alla procedura coattiva.

Massime di principio

  • Se l'immobile oggetto di un atto rientra nei casi di insuscettibilità di espropriazione previsti dalla normativa tributaria (es. unica abitazione non di lusso), un trasferimento simulato non può essere considerato, neppure in astratto, idoneo a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: manca il fumus del reato di trasferimento fraudolento ai sensi dell'art.11 D.lgs.74/2000.
  • Nel sindacato sul sequestro preventivo la Corte di legittimità effettua un controllo astratto di compatibilità fra fatto concreto e fattispecie penale; non è consentito decidere anticipatamente il merito, ma è necessario accertare la sussumibilità nella fattispecie astratta.
  • La rilevanza di norme del diritto tributario (per es. divieti di espropriazione) può incidere sulla configurabilità del reato tributario contestato: la protezione civil-tributaria del bene toglie efficacia al fumus penale in sede cautelare.
  • La possibilità per l'Erario di iscrivere ipoteca (art.77) non sostituisce, ai fini penali, la valutazione sull'idoneità dell'atto a sottrarre beni alla procedura esecutiva; quindi l'esistenza di rimedi amministrativi o di garanzie non rende automaticamente penale un atto che non incide sull'espropriazione.
  • Nel valutare il periculum in mora per la conservazione di una misura reale occorre dimostrare concretamente che la misura cautelare sia indispensabile per evitare che l'oggetto sia sottratto alla disponibilità dell'azione esecutiva; l'assenza di idoneità dell'atto a pregiudicare l'esecuzione comporta l'assenza di periculum.
  • Le difese che invocano limiti civil-tributari all'azione di riscossione possono essere rilevanti anche in sede penale cautelare e, se fondate, possono portare all'annullamento di misure ablativa preventive.

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