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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28791/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di misure alternative alla detenzione proposta da un condannato, in esecuzione di pena complessiva risultante da cumulo di più sentenze, alcune delle quali ricomprendevano reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo che la pena ancora da espiare fosse riferibile solo ai reati ostativi; in ogni caso ha negato il beneficio per pericolosità sociale, valorizzando precedenti penali, carichi pendenti, informazioni di polizia, avviso orale, sorveglianza speciale, assenza di lavoro e scarsa revisione critica. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con un primo motivo, l'erronea individuazione della pena ancora da espiare: secondo il ricorrente, la pena già espiata doveva essere imputata al titolo non ostativo, sulla base del provvedimento del procuratore generale, della certificazione della Corte d'appello e del principio per cui, nel cumulo materiale, si sconta prima la pena più gravosa per il reo. Con un secondo motivo ha contestato il giudizio negativo sui presupposti dell'affidamento in prova, sostenendo che i precedenti erano remoti, che i deferimenti di polizia non avevano condotto a condanne, che l'UEPE e il procuratore generale avevano espresso parere favorevole, che non era necessaria una completa revisione critica ma solo l'avvio di un processo di revisione, e che il condannato aveva mostrato elementi positivi quali buona condotta intramuraria, attivazione per un lavoro e contatti con il volontariato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, la pena già espiata deve imputarsi prima al titolo più gravoso per il reo, e quindi al reato ostativo; pertanto non era corretta la declaratoria di inammissibilità fondata sull'assunto che residuasse solo pena ostativa. Tuttavia ha respinto il ricorso nel complesso perché ha reputato infondata la censura sul merito della misura alternativa: ha richiamato i criteri per l'affidamento in prova, la necessità di valutare natura e gravità dei reati, precedenti, pendenze, condotta successiva e presenza di elementi positivi, e ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse adeguata nel negare il beneficio per la persistente pericolosità e la mancata emersione di un serio processo di revisione critica. Ne è conseguita la reiezione del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354

    individua i reati ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda e della verifica della pena residua da espiare.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354

    disciplina l'ordinamento penitenziario e i benefici/misure alternative alla detenzione, richiamata con particolare riferimento all'art. 4-bis.

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, applicabile quando ricorrono il limite di pena, l'idoneità a prevenire la recidiva e una prognosi favorevole di risocializzazione.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    misura alternativa della detenzione domiciliare, invocata insieme all'affidamento in prova.

Massime di principio

  • Nel cumulo materiale di pene concorrenti, la pena già espiata va imputata anzitutto al titolo più gravoso per il condannato; se uno dei titoli riguarda un reato ostativo, non può presumersi che l'espiazione abbia prima esaurito la pena non ostativa in modo da precludere automaticamente i benefici penitenziari.
  • Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale non basta l'assenza di ulteriori elementi negativi: il giudice di sorveglianza deve verificare se dall'osservazione della personalità emergano elementi positivi attuali idonei a fondare una prognosi di esito favorevole e di prevenzione della recidiva.
  • La gravità dei reati, i precedenti penali, le pendenze, le informazioni di polizia e il comportamento successivo al fatto sono tutti dati valutabili, ma non possono da soli impedire il beneficio né può pretendersi una completa e definitiva revisione critica del passato; è sufficiente che tale processo critico risulti almeno avviato.
  • La mancata ammissione degli addebiti non è di per sé ostativa alla misura alternativa: ciò che rileva è l'evoluzione complessiva della personalità e la concreta possibilità di reinserimento sociale.
  • La motivazione che nega la misura alternativa è adeguata quando espone in modo non apparente gli elementi fattuali da cui desume l'assenza di un percorso di responsabilizzazione e la persistenza di un rischio di recidiva, anche se l'UEPE abbia espresso parere favorevole.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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