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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00429/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barbone ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (vendita di un immobile della Vacanze Romane s.r.l. alla B.F.L. s.p.a. per circa €190.000 quando il valore di mercato era circa €997,46), deducendo tre motivi principali: (1) vizio nella valutazione dei fatti e nella qualificazione giuridica dell'operazione, sostenendo che la vendita non sarebbe ricaduta tra le vicende gestionali di Barbone, che il bene era stato acquisito prima del suo insediamento e che l'operazione avrebbe potuto essere una truffa o un fittizio aumento di capitale (art. 2632/2362 c.c. eventualmente), mancando la prova del dolo distrattivo; (2) errato mancato riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza di applicazione della pena (Tribunale di Roma, 8/2/2019) e quindi contestazione dell'interpretazione dell'art. 81 c.p.; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, eccessiva durata delle pene accessorie (5 anni) e diniego della sospensione condizionale della pena, con critica all'uso del precedente penale come «precedente specifico" ai fini del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o, per il terzo motivo, inammissibile. Ha confermato i fatti accertati in merito alla vendita notarile del magazzino a prezzo fortemente sproporzionato rispetto al valore reale, condividendo la valutazione dei giudici di merito sulla natura distrattiva dell'operazione e sulla consapevolezza dell'imputato ricavata dalla manifesta sproporzione prezzo/valore. La Corte ha escluso la configurabilità dell'art. 2632 c.c. (aumento fittizio di capitale) perché l'atto era una compravendita e non un conferimento finalizzato ad aumentare capitale sociale. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione di mancato concorso di un medesimo disegno criminoso che giustifichi la continuazione con la precedente sentenza, ritenendo che la sola prossimità temporale non suffici per ricollegare automaticamente i reati; ha respinto la richiesta di attenuanti generiche per carenza di elementi positivi da valorizzare e ha ritenuto congrua la durata delle pene accessorie alla luce della gravità del fatto (es.: sottrazione di circa €189.000 al patrimonio della fallita). Pertanto il ricorso è stato respinto e la condanna confermata (pena principale già determinata in due anni di reclusione in abbreviato, con applicazione della diminuzione di rito e esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 r.d. 267/1942), oltre alla condanna alle spese.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216, primo comma, n.1

    Norma base del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie perché l'atto ha determinato il depauperamento del patrimonio societario e la sottrazione della garanzia dei creditori anche se l'atto è stato compiuto prima dell'accertata insolvenza definitiva.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219

    L'aggravante prevista dall'art. 219 è stata espressamente esclusa nella sentenza di merito e confermata implicitamente dalla Corte di Cassazione.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223

    Norme richiamate in relazione alle condotte di bancarotta; utilizzate per enunciare la fattispecie applicata ai fatti di causa.

  • Codice penale, art. 81, secondo comma

    Riguarda il cumulo di pene e la continuazione; la Corte ha interpretato che la continuazione richiede identità di disegno criminoso e di interessi lesi, non è sufficiente la prossimità temporale tra i fatti per riconoscerla.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione); il ricorso ha invocato tali lettere ma la Corte le ha ritenute insussistenti o inammissibili rispetto alle deduzioni difensive o alla ricostruzione fattuale alternativa.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Richiamata nell'ambito delle censure sulla motivazione e sulla valutazione della prova; la Corte ha ribadito che in cassazione non è possibile sostituire la propria valutazione fattuale né proporre ricostruzioni alternative non supportate dagli elementi probatori valutati in modo diverso dai giudici di merito.

  • Codice civile, art. 2632

    Riguarda l'aumento fittizio del capitale; la Corte ha escluso l'applicabilità perché l'operazione fu una compravendita e non un conferimento finalizzato a falsare il capitale sociale.

  • Codice civile, art. 2362

    Richiamato nella difesa come possibile fattispecie alternativa (sopravvalutazione di conferimenti); la Corte ha ritenuto che la condotta non rientrasse in tale fattispecie tecnica.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che per riconoscerle è necessario riscontrare elementi positivi nella vicenda che giustifichino la riduzione della pena; nel caso non sono emersi elementi concreti idonei.

  • Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Richiama i limiti della motivazione in cassazione: la Corte ha motivato che il ricorso non può riformulare una ricostruzione fattuale contraria a quanto accertato dai giudici di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 526, comma 1

    Norma relativa ai mezzi di impugnazione e relativi limiti; citata nel terzo motivo, la Corte ha ritenuto le censure di valutazione inammissibili o generiche.

Massime di principio

  • Una vendita societaria con prezzo manifestamente sproporzionato rispetto al valore di mercato può costituire elemento probatorio forte del dolo distrattivo in caso di successivo fallimento: la sproporzione può rendere riconoscibile la consapevolezza dell'agente.
  • Le operazioni compiute anche prima dell'accertata insolvenza aziendale possono integrare reati di bancarotta fraudolenta se hanno comunque determinato il depauperamento del patrimonio e l'erosione della garanzia dei creditori.
  • In sede di cassazione non è possibile proporre ricostruzioni fattuali alternative non ancorate a nuovi elementi probatori: la Corte di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione del diritto e la logicità della motivazione, non rifà la prova.
  • Per riconoscere la continuazione tra reati occorre dimostrare l'identità del disegno criminoso e, di norma, l'offesa a interessi dei medesimi creditori; la mera vicinanza temporale tra fatti non è sufficiente.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede l'emergere di elementi positivi concreti nella vicenda che giustifichino una riduzione della pena; la generica eccezione di sproporzione della sanzione è spesso inadeguata senza dati oggettivi.
  • In difesa contro accuse di bancarotta è cruciale documentare: la provenienza e la registrazione contabile delle somme, la legittimità dell'atto (atto notarile, valide motivazioni economiche), per dimostrare l'assenza di dolo distrattivo o l'esistenza di un giustificato vantaggio economico.

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