Cassazione Civile, Ordinanza n. 03765/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite nasce da un antico atto di divisione del 1913 con cui sarebbe stata costituita una servitù a favore di un fondo e a carico di un altro. I proprietari del fondo servente hanno agito in giudizio per far accertare che non esisteva alcuna servitù di transito veicolare e per ottenere la declaratoria di estinzione, per non uso ultraventennale, della servitù esistente, che secondo loro era limitata all'asporto del letame. Il proprietario del fondo dominante ha resistito e in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento della servitù di passaggio, deducendo che essa risultava richiamata anche in un atto di acquisto del 1978, oppure, in subordine, l'acquisto per usucapione. Il Tribunale aveva riconosciuto una servitù di transito a favore del suo immobile solo nei confronti di una parte dei fondi serventi; la Corte d'appello ha invece accolto la negatoria servitutis, ritenendo che l'atto del 1913 avesse costituito solo una servitù di asporto del letame, che l'atto del 1978 fosse meramente ricognitivo e che non fosse provato né l'usucapione della servitù di transito veicolare né l'estinzione per non uso della servitù di letamaia. In Cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex artt. 342 e 434 c.p.c.; 2) il mancato rilievo di tale inammissibilità e l'asserito esame officioso di questioni non devolute, oltre a un vizio motivazionale; 3) la violazione delle norme sull'usucapione delle servitù e vizi di motivazione e di valutazione delle prove, sostenendo che il giudice di merito avesse escluso erroneamente l'usucapione del passaggio e, contraddittoriamente, negato l'estinzione della diversa servitù per non uso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'appello dei proprietari del fondo servente fosse specifico e quindi ammissibile, perché l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza, ma solo censure chiare e riferite alla decisione impugnata. Ha poi affermato che il giudice d'appello, entro i limiti del devolutum, può esaminare anche i passaggi della sentenza di primo grado che costituiscono antecedenti logici e giuridici delle censure, senza violare il principio tantum devolutum quantum appellatum. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, e che la dedotta contraddittorietà era insussistente perché la Corte territoriale aveva distinto correttamente tra due diverse servitù: una di transito veicolare, non provata come usucapita, e una di asporto del letame, non provata come estinta per non uso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
l'appello è ammissibile se contiene una chiara esposizione delle censure, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
art. 434 c.p.c.
in materia di impugnazioni, anche il ricorso avverso le sentenze del lavoro richiede specificità delle censure, ma non formalismi eccessivi.
art. 360, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale è denunciabile quando l'errore processuale sia effettivamente dedotto e rilevante; non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è limitato alle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo o di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 111 Cost.
la censura motivazionale è ammissibile solo entro il "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 132 c.p.c.
la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 112 c.p.c.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va specificamente allegata e argomentata, altrimenti la doglianza è inammissibile.
art. 115 c.p.c.
la violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il rispetto delle prove legali.
art. 1142 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di usucapione della servitù di passaggio, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata perché diretta a contestare la valutazione probatoria.
art. 1143 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 1142 c.c. per sostenere l'usucapione della servitù, senza accoglimento della censura.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
è il parametro per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'appello è specifico quando consente di individuare con chiarezza le ragioni di critica alla sentenza impugnata; non sono richieste formule sacramentali né la trascrizione analitica della decisione di primo grado.
- Il giudice di appello può riesaminare anche i passaggi della sentenza di primo grado che costituiscono antecedenti logici e giuridici delle censure, purché resti entro i limiti della devoluzione e non si pronunci su punti coperti da giudicato interno.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio; la censura è ammissibile solo se denuncia veri errori di diritto, violazioni dei canoni legali di prova o omissioni motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri riconosciutigli; non è sufficiente contestare il diverso apprezzamento delle prove raccolte.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o nega il prudente apprezzamento ove non consentito; resta insindacabile in cassazione la mera scelta tra risultati probatori contrastanti.
- Quando una sentenza distingue tra diverse servitù o diversi contenuti del diritto reale, la censura di contraddittorietà è infondata se il giudice ha effettuato valutazioni autonome e coerenti per ciascun diverso diritto dedotto.
- rami
- materie
- sottomaterie
- istituti_giuridici
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03730/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03731/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03732/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03734/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03736/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03738/2023 del 08/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →