Cassazione Penale, Sentenza n. 40367/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo: (i) incompetenza territoriale perché la condotta associativa sarebbe stata commessa a Gerocarne (Vibo Valentia) e non nel distretto di Reggio Calabria; (ii) vizi relativi all'utilizzo delle dichiarazioni di terzi (chiamata in reità di Furina Giuseppe) e alla valutazione della testimonianza del collaboratore Belnome Antonino; (iii) insufficienza degli elementi a fondare la contestazione del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis c.p.), con particolare riferimento all'assenza di collegamenti strutturali e di un'effettiva forza intimidatrice attribuibile alla cosca Spagnolo; (iv) carenza di motivazione circa l'esistenza della cosca e l'appartenenza e l'attivo coinvolgimento personale del ricorrente (nipote incensurato), nonché valorizzazione indebita di conversazioni/intercettazioni e di sentenze non pertinenti; (v) mancanza di attualità delle esigenze cautelari, considerato l'ultimo contatto con il presunto capo familiare risalente al 2014 e la generale lontananza dell'indagato dalle dinamiche del sodalizio.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla competenza territoriale e ha confermato l'esistenza e l'operatività della cosca 'Spagnolo' a Stilo nonché il ruolo criminale di Spagnolo Fernando e Ilario, sulla base di numerose indagini, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e fatti di sangue/attentati. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo che denunciava l'assenza di un quadro di adeguata gravità indiziaria riguardo all'inserimento attivo di Spagnolo Gesen nel sodalizio: le risultanze a suo carico sono risultate scarse, incerte o anteriori nel tempo (es. intercettazione del 30/03/2013, fatti del 2010-2013) e non corroborano in modo convincente l'affiliazione rituale né provano un ruolo funzionale nell'organizzazione. Per tali ragioni è stata altresì accolta la censura sull'attualità delle esigenze cautelari: la motivazione del Tribunale era logicamente incongrua perché, per sostenere l'attualità del pericolo di reiterazione, valorizzava fatti addirittura antecedenti all'evento contestato. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio, con indicazione di individuare elementi che dimostrino l'attivo coinvolgimento del ricorrente e l'attualità delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 8 cod. proc. pen. (competenza territoriale)
La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo di operatività dell'associazione contestata: la Corte ha ritenuto che la cosca operi a Stilo (distretto di Reggio Calabria) con autonomia rispetto a sodalizi di Gerocarne, e pertanto la censura sulla incompetenza territoriale è infondata.
art. 192 cod. proc. pen. (chiamata in reità e valutazione delle dichiarazioni)
Le dichiarazioni rese da terzi e le cosiddette chiamate in reità devono essere valutate con prudenza; dichiarazioni di soggetti non intranei al sodalizio hanno valore attenuato e non possono da sole fondare l'accusa senza riscontri.
art. 416‑bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Per configurare l'associazione mafiosa non è sufficiente la mera presenza di soggetti di fama criminale: è necessario dimostrare che il sodalizio si avvalga della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo per ottenere assoggettamento e omertà. L'affiliazione rituale è un indizio, ma richiede riscontri che attestino l'inserimento attivo e la disponibilità operativa dell'affiliato.
art. 275 cod. proc. pen. (presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per 416‑bis)
Per i reati di associazione di tipo mafioso opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che può essere superata solo con il recesso dall'associazione o con la sua cessazione; il decorso del tempo ('tempo silente') non basta da solo a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari e va valutato congiuntamente ad altri elementi concreti.
precettistica giurisprudenziale (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131‑01)
Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131 - 01
Richiamata per il principio secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in materia di 416‑bis non è superata dal solo decorso del tempo; occorrono elementi oggettivi che dimostrino il venir meno del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
sentenza Modaffari (Sezioni Unite)
Richiama il principio secondo cui la mera contiguità o vicinanza non integra automaticamente la partecipazione all'associazione mafiosa e che l'affiliazione rituale, pur essendo indizio rilevante, necessita di contestualizzazione e riscontri per provare l'effettiva partecipazione.
art. 309, comma 7 c.p.p. (rinvio per nuovo giudizio)
Norma che regola l'inoltro degli atti e la competenza dopo l'annullamento di un provvedimento cautelare: la Corte ha rinviato gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Massime di principio
- La competenza territoriale si determina sul luogo di operatività effettiva dell'associazione: un'articolazione autonoma operante in un comune può giustificare la competenza del relativo distretto anche se vi sono collegamenti con altri territori.
- La rituale affiliazione è un indizio importante ma non decisivo: va sempre corroborata da elementi che dimostrino l'inserimento attivo (partecipazione a fatti, ruolo funzionale, utilità concreta per l'associazione).
- Le dichiarazioni rese da soggetti non intranei al sodalizio o ricostruite 'de relato' devono essere valutate con estrema prudenza e richiedono riscontri indipendenti per avere valore probatorio significativo.
- Per la custodia cautelare nei reati di mafia vige una presunzione di esigenze cautelari che può essere superata soltanto con prove concrete di disimpegno (recesso, cessazione dell'attività, trasferimento oggettivo, collaborazione): il semplice decorso del tempo non è sufficiente.
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione deve basarsi su elementi cronologicamente rilevanti e non su fatti antecedenti privi di collegamento con la condotta contestata; la motivazione deve indicare in modo logico e non contraddittorio tali elementi.
- In impugnazioni contro misure cautelari è essenziale che il giudice indichi specifici fatti e collegamenti che legano l'indagato all'organizzazione (concrete condotte, benefici per l'associazione, ruoli riconoscibili), evitando valorizzazioni speculative o generiche.
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