Cassazione Penale, Sentenza n. 16182/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in appello per lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma (bottiglia) per avere colpito al capo Luca Sorbilli, che riportò lesioni guaribili in sette giorni. Con il ricorso in Cassazione Samanta Marco contestava: (1) la violazione dell'art. 52 c.p. (autodifesa), sostenendo che aveva reagito perché Sorbilli stava per lanciare un bicchiere contro un terzo (Di Giorgio) e che non poteva allontanarsi; invocava anche la scriminante putativa; (2) la violazione dell'art. 133 c.p. e la misura eccessiva della pena, lamentando l'omessa applicazione delle attenuanti della provocazione o del contributo colposo della persona offesa e l'omessa applicazione del minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la ricostruzione prospettata dal ricorrente divergeva dai fatti accertati in merito (i giudici di merito hanno ritenuto la reazione eccessiva e che l'imputata avrebbe potuto limitarsi a spingere o trattenere il braccio dell'aggressore), per cui non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 c.p.; la scriminante putativa, inoltre, era questione nuova non sollevata in appello ed è stata quindi dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto generico: la Corte ha confermato che la pena (2 mesi di reclusione) è stata determinata partendo dal minimo edittale (3 mesi) e poi ridotta per le attenuanti generiche prevalenti; la richiesta di ulteriori attenuanti non è stata sufficientemente specificata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen.
Invocata dalla difesa come scriminante della responsabilità (legittima difesa). La Corte ha ritenuto che, sulla base dell'accertamento di merito, la reazione fosse eccessiva rispetto all'aggressione e pertanto non sussistono i presupposti per l'applicazione della scriminante.
art. 52 cod. pen. (scriminante putativa)
La scriminante putativa è stata considerata questione nuova non sollevata in appello; perciò è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1 e comma 3 cod. proc. pen.
Usato per valutare i motivi di ricorso: il comma 1 disciplina i motivi utilizzabili per la cassazione; il comma 3 giustifica l'inammissibilità di questioni nuove non sollevate nei gradi precedenti (qui la scriminante putativa).
art. 133 cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la misura della pena. La Corte ha spiegato che la pena definitiva è stata ricavata dal minimo edittale poi ridotto in ragione delle attenuanti generiche prevalenti; la doglianza è stata ritenuta generica e non fondata.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui fissata in euro 3.000,00) a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 541 cod. proc. pen.
Invocato per la condanna della ricorrente a rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
Massime di principio
- In Cassazione la valutazione sui fatti è vincolata alla ricostruzione operata dai giudici di merito: una diversa ricostruzione fattuale proposta per la prima volta in Cassazione è in genere inammissibile.
- Le scriminanti (legittima difesa e scriminante putativa) devono essere adeguatamente dedotte nei gradi di merito: questioni nuove non sollevate anteriormente possono essere dichiarate inammissibili.
- Le censure sulla misura della pena richiedono argomentazioni specifiche e puntuali: l'allegazione generica di eccessività non è sufficiente per ottenere la riforma in Cassazione.
- Se le circostanze attenuanti generiche prevalgono sull'aggravante, la pena può essere ridotta rispetto al minimo edittale; la Corte verifica la congruità del calcolo ma non sostituisce la propria valutazione ai fatti valorizzati dai giudici di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese processuali, al pagamento alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile soccombente.
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