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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14589/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado e in appello per danneggiamento aggravato, minaccia e lesioni, con riconoscimento della continuazione. A seguito di precedente annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Milano ha rideterminato la pena individuando il danneggiamento come reato più grave e applicando gli aumenti per i reati satellite. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge sulla pena, sostenendo che per il reato satellite di lesioni, rientrante nella competenza del giudice di pace, la pena doveva essere quella dei lavori di pubblica utilità e non la reclusione, e che per la minaccia, essendo state riconosciute le attenuanti generiche, la pena sarebbe dovuta essere solo pecuniaria; 2) difetto di motivazione sulla quantificazione dei singoli aumenti di pena per i reati satellite; 3) illegittima considerazione del danneggiamento come reato ancora penalmente rilevante, per asserita insussistenza dell’aggravante dell’affidamento alla pubblica fede del bene danneggiato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che i lavori di pubblica utilità, ex art. 58 d.lgs. n. 274 del 2000, sono equiparati a una pena detentiva e quindi possono essere oggetto di aumento per continuazione anche quando il reato satellite è di competenza del giudice di pace. Ha inoltre precisato che le attenuanti generiche riconosciute solo per il reato più grave non si estendono automaticamente ai reati satellite. Quanto alla motivazione sugli aumenti di pena, ha ribadito che, per incrementi esigui, non è necessaria una motivazione specifica per ciascun aumento, essendo sufficiente la giustificazione della pena base. Infine, ha ritenuto preclusa nel giudizio di rinvio la questione di fatto relativa alla sussistenza dell’aggravante del danneggiamento, poiché il rinvio era limitato al solo trattamento sanzionatorio e il giudicato copriva gli altri punti. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 274 del 2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il reato di lesioni di competenza del giudice di pace fosse sanzionabile con lavori di pubblica utilità; la Corte chiarisce il rapporto tra tale disciplina e il trattamento della continuazione.

  • art. 58 d.lgs. n. 274 del 2000

    I lavori di pubblica utilità devono essere considerati, a ogni effetto di legge, come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria; ciò consente l’aumento per continuazione della pena detentiva del reato base anche per reati satellite del giudice di pace.

  • art. 612 c.p.

    Norma richiamata nella contestazione del ricorso per la minaccia, rispetto alla quale la Corte rileva che le attenuanti generiche riconosciute solo per il reato più grave non si estendono automaticamente al reato satellite.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere riferite ai singoli episodi criminosi e, nel caso concreto, sono state applicate solo al reato più grave, non ai satelliti.

  • art. 81, comma primo, c.p.

    È richiamato per affermare che non occorre una motivazione dettagliata per ogni aumento, specie quando gli incrementi sono di esigua entità e quando risulta rispettato il limite del triplo della pena base.

  • art. 635, comma secondo, c.p.

    Reato di danneggiamento indicato come reato più grave nella rideterminazione della pena.

  • art. 582, comma secondo, c.p.

    Reato di lesioni inserito nel cumulo criminoso e oggetto del motivo relativo alla pena nel reato continuato.

  • art. 52 c.p.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Nel reato continuato, i lavori di pubblica utilità previsti per i reati di competenza del giudice di pace sono equiparati, ai fini dell’aumento per continuazione, a una pena detentiva della specie corrispondente alla pena originaria, sicché l’aumento sulla pena-base detentiva del reato più grave non viola il principio di legalità.
  • Le attenuanti generiche non si estendono automaticamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione: il giudice può riconoscerle solo per il reato più grave o solo per alcuni episodi, senza obbligo di applicazione indistinta ai reati satellite.
  • Nella determinazione della pena per reato continuato, quando gli aumenti per i reati satellite sono di modesta entità, non è richiesta una motivazione analitica e distinta per ciascun incremento; è sufficiente la motivazione sulla pena-base, purché il complessivo trattamento sanzionatorio rispetti il limite legale.
  • Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per violazione di legge, il giudice del rinvio è vincolato ai soli punti devoluti dalla decisione rescindente; le questioni di fatto o di merito non rientranti nel perimetro dell’annullamento restano coperte da giudicato e non sono più deducibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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