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Sentenza

Sentenza n. 3115/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202407991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio della concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, cittadino del Bangladesh, aveva impugnato il decreto del Presidente della Repubblica con cui era stata annullata in autotutela la precedente concessione della cittadinanza italiana, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’annullamento era stato disposto dopo l’accertamento penale di una condotta illecita posta in essere da una dipendente dell’Amministrazione, che aveva abusivamente alterato l’istruttoria informatica di numerose pratiche di cittadinanza, consentendone la definizione favorevole in assenza della necessaria istruttoria, anche con riguardo al requisito reddituale. L’appellante ha dedotto la propria totale estraneità ai fatti penalmente rilevanti, l’assenza di indagini o imputazioni a suo carico e l’insufficienza del mero inserimento della propria pratica nell’elenco delle pratiche irregolari per dimostrare l’assenza dei requisiti sostanziali. Ha inoltre censurato il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe verificato in concreto la propria posizione individuale né il nesso tra la sua pratica e gli illeciti accertati. È stata altresì dedotta l’erronea applicazione dell’autotutela e la mancata ponderazione tra interesse pubblico all’annullamento e legittimo affidamento del beneficiario, lamentando un automatismo amministrativo derivante dall’illecito di terzi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la manipolazione abusiva della pratica integrasse un grave e insanabile difetto di istruttoria, idoneo a giustificare l’avvio dell’autotutela e l’annullamento d’ufficio del decreto concessorio. Il giudice ha ravvisato un nesso concreto tra la genesi del provvedimento di concessione e la fattispecie criminosa accertata, valorizzando sia l’inserimento della pratica nell’elenco delle irregolarità trasmesso alla Procura, con l’indicazione della mancata verifica reddituale, sia il fatto che la pratica fosse stata formalmente trattata da figure apicali dell’ufficio. È stata esclusa la natura automatica dell’annullamento: l’Amministrazione aveva correttamente valutato il rapporto tra il vizio procedimentale e la concreta spettanza del beneficio. Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che il termine previsto dall’art. 21-nonies non opera rigidamente rispetto ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, non assimilabili a meri atti attributivi di vantaggi economici, trovando applicazione il comma 2-bis nel testo vigente ratione temporis. È stata respinta anche la richiesta di ulteriore istruttoria, poiché gli esiti delle vicende penali erano stati ritenuti sufficienti a dimostrare che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Le spese del grado sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della rilevanza delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    Costituisce la base normativa del decreto di concessione della cittadinanza oggetto di successivo annullamento d’ufficio.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    nel testo ratione temporis vigente

    Il termine previsto per l’annullamento d’ufficio non opera rigidamente per i provvedimenti di concessione della cittadinanza, che non sono assimilabili a meri atti attributivi di vantaggi economici.

  • art. 615-ter c.p.

    accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

    Reato per il quale era stata condannata la dipendente ministeriale coinvolta nella manipolazione delle pratiche di cittadinanza.

  • art. 615-quater c.p.

    detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

    Reato ricompreso nella condanna penale relativa alla manipolazione delle pratiche amministrative.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • La manipolazione illecita di una pratica amministrativa, accertata in sede penale, integra un grave e insanabile difetto di istruttoria e può legittimare l’annullamento d’ufficio del provvedimento favorevole adottato sulla base della pratica alterata.
  • L’annullamento d’ufficio di una concessione di cittadinanza non richiede necessariamente la previa dimostrazione che il beneficiario abbia partecipato all’illecito penale: è sufficiente che l’Amministrazione dimostri, sulla base di elementi concreti, il nesso tra la condotta criminosa, la manipolazione della pratica e la genesi del provvedimento concessorio.
  • Il mero coinvolgimento materiale della pratica in un sistema di irregolarità non è, in astratto, sufficiente a fondare l’autotutela; tuttavia, il nesso individuale può risultare dimostrato dall’inserimento della specifica pratica nell’elenco delle irregolarità, dall’indicazione delle anomalie riscontrate e dalla sua trattazione nell’ambito della condotta illecita accertata.
  • Il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non opera in modo rigidamente preclusivo nei confronti dei provvedimenti di concessione della cittadinanza, non assimilabili a meri atti attributivi di vantaggi economici, ferma la necessità di un concreto collegamento tra il vizio procedimentale e la non spettanza del beneficio.
  • Quando gli esiti di un accertamento penale definitivo dimostrano che il provvedimento favorevole è stato adottato all’esito di un’istruttoria radicalmente alterata e che non avrebbe potuto avere quel contenuto, non è necessario procedere a un’ulteriore istruttoria meramente esplorativa sulla posizione individuale del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAutotutelaInvalidità del provvedimentoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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