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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso una sede vicina al domicilio della madre disabile, proposta ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso un reggimento dell’Esercito, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso una sede determinata per assistere la madre, riconosciuta in situazione di disabilità grave, rappresentando anche le condizioni patologiche del padre, successivamente riconosciuto anch’egli ai sensi della l. n. 104/1992. L’Amministrazione, dopo il preavviso di rigetto e l’esame delle osservazioni, aveva respinto l’istanza ritenendo insussistente una posizione organica utile nella sede richiesta per il profilo professionale e l’incarico del militare e rilevando la sottoalimentazione, pari al 17%, dell’ente di appartenenza. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, dell’art. 981 d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, omessa valutazione comparativa delle esigenze familiari e organizzative, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avesse considerato soltanto le esigenze organizzative, senza valutare la gravità della situazione familiare, la possibilità di assegnarlo a posizioni diverse da quella ricoperta o di sostituirlo presso l’ente di provenienza, e che la percentuale di sottoalimentazione non fosse di per sé ostativa. Ha inoltre chiesto l’acquisizione dei dati organici delle sedi interessate.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, applicabile al personale militare nei limiti dell’art. 981 d.lgs. n. 66/2010, non attribuisce un diritto incondizionato al trasferimento, poiché l’inciso "ove possibile" impone di verificare la compatibilità dell’assegnazione con lo stato del militare e con le esigenze di funzionalità della Forza Armata. Per il personale militare occorre una posizione organica vacante nella sede richiesta corrispondente al ruolo, grado, categoria, specialità, qualifica e specifica professionalità del richiedente. Il Collegio ha ritenuto sufficiente e coerente la motivazione del diniego, fondata sull’assenza di posizioni disponibili per il profilo del ricorrente nella sede richiesta e sulla sottoalimentazione dell’ente di appartenenza. La memoria dell’Amministrazione è stata considerata una legittima esplicitazione di elementi già contenuti nel provvedimento, non un’integrazione postuma della motivazione. Il militare non poteva pretendere l’assegnazione a un incarico diverso, né una riqualificazione funzionale ad personam, poiché la specializzazione posseduta richiedeva formazione specifica e non era fungibile; inoltre, nell’impiego del personale militare rilevano le mansioni e la posizione formalmente attribuite, non eventuali compiti svolti di fatto. È stata ritenuta legittima anche la valutazione della sottoalimentazione del reparto di provenienza e non sindacabile la scelta dell’Amministrazione di individuare le posizioni di prioritario impiego nelle circolari sui trasferimenti. Il Tribunale ha escluso che fosse omessa la valutazione delle esigenze assistenziali, rilevando che esse erano state esaminate in sede procedimentale e che al ricorrente erano già stati concessi due periodi di assegnazione temporanea per gravi motivi familiari. La richiesta istruttoria è stata disattesa perché non necessaria, essendo l’Amministrazione sufficientemente riferita sull’assenza di posizioni compatibili e sulle ragioni ostative al trasferimento. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. n. 104/1992

    ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

    Il beneficio non configura un diritto assoluto al trasferimento, ma è subordinato alla possibilità concreta dell’assegnazione e al bilanciamento con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010

    Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi [...] articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [...] nel limite [...] delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione

    Per il personale militare l’applicazione dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 è limitata alle posizioni organiche vacanti compatibili con lo stato del militare, individuato mediante ruolo, grado, categoria, specialità, qualifica e specifica professionalità.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego è adeguatamente motivato mediante l’indicazione dell’assenza di posizioni organiche compatibili nella sede richiesta e della sottoalimentazione dell’ente di appartenenza.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il procedimento ha previsto la comunicazione dei motivi ostativi e l’esame delle osservazioni del ricorrente; il successivo diniego è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese di lite sono state compensate.

  • art. 92 c.p.c.

    La peculiarità della controversia è stata ritenuta idonea a giustificare la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Per il personale militare, il beneficio dell’assegnazione presso la sede più vicina al domicilio della persona disabile assistita, previsto dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 e applicabile nei limiti dell’art. 981 d.lgs. n. 66/2010, è subordinato alla concreta possibilità organizzativa dell’assegnazione e non costituisce un diritto incondizionato.
  • La verifica della possibilità di assegnazione di un militare deve essere compiuta con riferimento alla posizione organica vacante compatibile con il suo stato, considerando ruolo, grado, categoria, specialità, qualifica, incarico e specifica professionalità; non è sufficiente la mera equivalenza astratta delle mansioni.
  • Il militare che chieda l’assegnazione ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 non può pretendere, per rendere possibile il trasferimento, una riqualificazione funzionale o l’attribuzione di un incarico diverso da quello coerente con la professionalità formalmente posseduta, quando ciò comporti una procedura ad personam non prevista e la dispersione della formazione specialistica acquisita.
  • Nel valutare la compatibilità dell’assegnazione, rileva la posizione formalmente attribuita al militare e non l’eventuale svolgimento di compiti diversi di fatto presso la sede di appartenenza.
  • Il diniego dell’assegnazione è adeguatamente motivato quando indica l’assenza, nella sede richiesta, di posizioni organiche compatibili con il profilo del militare e la contestuale necessità di non depauperare l’organico dell’ente di provenienza; l’Amministrazione non è tenuta a esaminare posizioni estranee alla specifica professionalità del richiedente.
  • L’Amministrazione deve considerare le esigenze assistenziali dedotte dal richiedente, ma tali esigenze devono essere bilanciate con la prioritaria funzionalità istituzionale delle Forze Armate; la concessione di precedenti periodi di assegnazione temporanea per motivi familiari può confermare che le esigenze assistenziali sono state effettivamente esaminate, pur non imponendo l’accoglimento della diversa istanza ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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