Sentenza del 12/11/2020 n. 3470 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Operazioni oggettivamente inesistenti - Operazioni di trading nel mercato dell'energia - Non sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva ritenuto le operazioni inesistenti oggettivamente perché non si era verificato un trasferimento fisico di energia tra gli operatori. Le operazioni contestate erano operazioni di trading sul mercato dell'energia, caratterizzate da finalità speculative e da soddisfacimento delle obbligazioni tramite meccanismi di compensazione finanziaria (netting), cioè senza passaggio materiale dell'energia.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'Ufficio abbia errato: la mancata consegna fisica dell'energia non può di per sé determinare l'inesistenza oggettiva dell'operazione quando si tratta di operazioni di trading su mercati non regolamentati. Le obbligazioni sono soddisfatte mediante compensazione fra crediti e debiti e perseguono un vantaggio finanziario; pertanto non si può dedurre automaticamente che l'operazione sia fittizia. Il ricorso del contribuente è stato accolto nella parte che riguardava tale doglianza.
Norme richiamate
concetto giurisprudenziale di "operazioni oggettivamente inesistenti"
La sentenza interpreta che la nozione di operazioni oggettivamente inesistenti non può essere applicata automaticamente alla mancata trasmissione fisica del bene nei casi di trading sul mercato dell'energia, dove lo scambio è di natura finanziaria e si realizza tramite compensazione.
Massime di principio
- La mancanza di trasferimento fisico del bene non implica automaticamente l'inesistenza oggettiva dell'operazione se il contesto è quello di trading finanziario su mercati dell'energia: va valutata la natura economica reale dell'operazione.
- Negli scambi di trading bisogna distinguere tra trasferimento fisico di energia e obbligazioni finanziarie/contabili soddisfatte tramite netting; la presenza del meccanismo di compensazione è indicativa di operazioni effettive di natura finanziaria.
- L'Amministrazione non può basare l'accertamento di inesistenza solo su assenza di consegna materiale: occorre esaminare contratti, meccanismi di compensazione, documentazione di scambio, registrazioni di borsa/clearing e flussi finanziari.
- Per difendersi, il contribuente deve produrre evidenze della partecipazione a mercati, dei contratti di trading, delle registrazioni di compensazione/clearing, delle riconciliazioni contabili e dei pagamenti effettivi.
- In generale, quando l'operazione ha natura prevalentemente finanziaria (speculativa), la valutazione della sua esistenza deve considerare l'effetto economico e il meccanismo operativo, non solo la consegna fisica del bene.
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