Cassazione Penale, Sentenza n. 4183/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava la sentenza di appello per: 1) omessa o insufficiente motivazione in relazione all'applicazione della disciplina più favorevole ex art. 63, comma 4 c.p. (aumento per circostanze ad effetto speciale) sui capi di imputazione; 2) mancata motivazione circa la richiesta di massima riduzione prevista per il delitto tentato (art. 56 c.p.); 3) errore di diritto nella qualificazione del reato contestato (sosteneva che non fosse configurabile il delitto di cui all'art. 423 c.p. ma eventualmente quello di cui all'art. 635 c.p., e che fosse assente il pericolo di incendio rendendo insussistente anche l'art. 424 c.p.); 4) errore nel determinare il risarcimento (la Corte avrebbe attribuito €3.000,00 complessivi invece che €3.000,00 per ciascuna persona offesa); 5) diniego ingiustificato delle attenuanti generiche, con uso di mere formule di stile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: 1) l'art. 63 c.p. era stato correttamente applicato dal giudice di primo grado (aumento per recidiva nella misura della metá e poi un terzo per l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1), per cui la doglianza era manifestamente infondata e non richiedeva ulteriore motivazione in appello; 2) la Corte di appello ha motivato adeguatamente la determinazione della pena per il reato tentato, avendo richiamato i parametri di cui all'art. 133 c.p. e spiegato la congruità della pena; il giudice può fissare direttamente la pena per il tentativo nel range previsto dall'art. 56 c.p.; 3) in ordine alla qualificazione del reato, la Corte di appello ha valutato i fatti (l'auto incendiata parcheggiata davanti all'abitazione della persona offesa) come idonei a creare rischio di propagazione, giustificando l'applicazione del reato previsto per danno seguito da incendio/reati contro la pubblica incolumità; tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione; 4) la critica sul quantum del risarcimento è questione di merito non rimessa al sindacato della Corte di legittimità (peraltro non chiaro se il termine "complessivi" si riferisca al totale o a ciascuno); 5) il diniego delle attenuanti generiche è motivato e non manifesta illogicità; infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 63 codice penale
"...Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla"
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione sequenziale delle aggravanti: prima la recidiva (metà) e poi l'aumento di un terzo per l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1; non sussiste obbligo di ulteriore motivazione in appello quando la norma è stata già correttamente applicata.
art. 56 codice penale
Il giudice, nel quantificare la pena per il tentativo, non è obbligato a determinare prima la pena del reato consumato per poi ridurla; può fissare direttamente la pena per il tentativo entro il range previsto (da 2/3 del minimo a 1/3 del massimo del reato consumato), purché motivi la scelta.
art. 416-bis, comma 1 codice penale
Riconosciuta come aggravante ad effetto speciale applicata dal giudice di primo grado (incidendo sulla determinazione della pena in combinazione con altre aggravanti).
art. 99, comma 2 codice penale
Richiamato come aggravante considerata nella determinazione complessiva della pena (nella motivazione relativa alle circostanze aggravanti).
art. 133 codice penale
Richiamato come criterio per la determinazione della pena; la Corte ha indicato che la congruità della pena è stata valutata sulla base dei parametri di cui a tale articolo.
art. 423 codice penale
La Corte di appello ha ritenuto che il reato contro la pubblica incolumità (art. 423 o 424) potesse trovare applicazione ove sussista il pericolo di incendio; la Corte di Cassazione ha confermato che la valutazione del pericolo di propagazione è questione di merito non censurabile in questa sede.
art. 424 codice penale
Richiamato nel quadro normativo delle ipotesi di reato connesse all'incendio; la Corte ha ritenuto sussistente il rischio di propagazione e quindi la rilevanza della fattispecie.
art. 635 codice penale
Riferito dal difensore come qualificazione alternativa (danneggiamento semplice), ma la Corte ha ritenuto che i fatti configurassero un rischio di incendio rilevante, escludendo la sola qualificazione ex art. 635.
art. 62 n.6 codice penale
La richiesta di applicazione dell'attenuante relativa al risarcimento offerto è stata valutata dalla Corte di appello sul merito; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione sulla sufficienza del risarcimento attenga al merito e non sia sindacabile in questa sede.
art. 616 codice di procedura penale
Applicato per la condanna alle spese e per l'irrogazione della sanzione equitativa (€3.000,00 alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'art. 63 c.p. relativo alle circostanze ad effetto speciale consente al giudice di combinare aumenti in presenza di più aggravanti purché la motivazione mostri l'applicazione corretta: la Corte di legittimità non sindaca la mera correttezza formale dell'applicazione se essa risulta dagli atti.
- Per il reato tentato (art. 56 c.p.) il giudice può fissare direttamente la pena per il tentativo entro il range previsto senza dover prima determinare la pena per il reato consumato e poi applicare meccanicamente la riduzione; è tuttavia necessario che la decisione sia motivata sui criteri adottati.
- La distinzione tra delitti contro il patrimonio e contro la pubblica incolumità (es. art. 635 vs art. 423/424) dipende dalla sussistenza del pericolo di incendio: se il fatto ha creato o poteva creare pericolo di propagazione, è legittimo qualificare la fattispecie in termini più gravi.
- La valutazione sulla congruità del risarcimento e sul quantum riconosciuto alle persone offese è in linea di principio materia di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una esaustiva menzione di ogni elemento favorevole: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per giustificare il rigetto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta possibili condanne per spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie se emergono profili di colpa nella proposizione del gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4085/2022 del 07/02/2022
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4143/2022 del 07/02/2022
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4144/2022 del 07/02/2022
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4145/2022 del 07/02/2022
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4146/2022 del 07/02/2022
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4147/2022 del 07/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →