Sentenza n. 1574/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della D.D. n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con la quale il Comune di Asti ha dichiarato di essersi verificata l''acquisizione di diritto al patrimonio comunale, ai sensi dell''art. 31 commi 3 e 4 D.P.R. 380/2001, dell''immobile ad uso residenziale individuato al Catasto Fabbricati al Foglio n. -OMISSIS- Sez. -OMISSIS-, part. n. -OMISSIS- e dell''area di sedime su cui insiste pari a complessivi mq. 1.410, individuata al Catasto Terreni al Foglio n. -OMISSIS-Sez. -OMISSIS-, part. n. -OMISSIS-; dell''atto di entrata n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Comune ha irrogato ai ricorrenti la sanzione pecuniaria di €. 20.000,00 ai sensi dell''art. 31 comma 4bis del D.P.R. 380/2001; del Verbale di accertamento n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Comune ha accertato l''inottemperanza all''Ordinanza Dirigenziale di demolizione n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-, costituente titolo per l''acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell''area oggetto della predetta Ordinanza Dirigenziale; di tutti i provvedimenti antecedenti, preordinati consequenziali e connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore e conseguenziale statuizione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27.2.2025: del provvedimento del Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica del Comune di Asti prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, nella parte in cui è stato intimato ai signori lo sgombero e la consegna dell’immobile sito in -OMISSIS-, entro la data del-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, acquisizione gratuita dell'immobile e dell'area di sedime al patrimonio comunale, irrogazione della sanzione pecuniaria e successivo ordine di sgombero e consegna dell'immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Asti aveva accertato l'inottemperanza a un'ordinanza dirigenziale di demolizione, dichiarato l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale dell'immobile residenziale e dell'area di sedime ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e successivamente intimato lo sgombero e la consegna dell'immobile. Dal testo non risultano specificamente enunciati i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il Comune aveva rimosso d'ufficio tutti gli atti impugnati dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato la presupposta ordinanza di demolizione. La rimozione degli atti è stata ritenuta integralmente satisfattiva della pretesa azionata. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro complessivi, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, poiché la soccombenza sostanziale dell'amministrazione risultava dalla pronuncia di appello che aveva annullato l'ordinanza presupposta.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento della sanzione pecuniaria irrogata dal Comune per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
art. 34, comma 5, d.lgs. 104/2010
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la rimozione d'ufficio degli atti impugnati soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, d.lgs. 104/2010
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'amministrazione rimuove d'ufficio gli atti impugnati e tale rimozione soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio.
- Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza sostanziale dell'amministrazione può essere desunta dall'annullamento, da parte del giudice d'appello, dell'atto presupposto agli atti impugnati nel giudizio successivo.
- Quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'autotutela satisfattiva dell'amministrazione, il giudice può condannare quest'ultima alle spese di lite in base alla soccombenza sostanziale.
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