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Sentenza

Sentenza n. 456/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 340 del 6 marzo 2024, Sez. Lavoro, r.g. 3741/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 2 aprile 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202500833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto il contributo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 340 del 6 marzo 2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere euro 1.000,00 complessivi, oltre interessi legali, per il contributo relativo agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nonché alla rifusione delle spese di lite. Il Ministero, nel corso del giudizio, ha liquidato le spese legali, dando esecuzione solo parziale al giudicato, ma non ha eseguito la parte relativa al pagamento del capitale riconosciuto. La difesa ministeriale ha riferito di avere sollecitato l'esecuzione integrale, senza fornire indicazioni idonee a una tempestiva soluzione della controversia. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la persistente inesecuzione della parte del giudicato relativa al riconoscimento e al pagamento del capitale, nonostante la parziale esecuzione concernente le spese legali. Ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per adempiere. Poiché l'incarico è stato affidato a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, il TAR ha escluso la liquidazione di un compenso commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Costituisce, insieme alla disciplina regolamentare richiamata dalla sentenza civile, la base normativa del contributo per la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti di ruolo.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Massime di principio

  • L'esecuzione solo parziale di un giudicato, con adempimento di alcune statuizioni ma mancata esecuzione della condanna principale, non esclude la proponibilità né l'accoglibilità dell'azione di ottemperanza per la parte ancora ineseguita.
  • Quando l'amministrazione non dà tempestiva esecuzione a una condanna divenuta definitiva e non offre una soluzione concreta nel corso del giudizio, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'adempimento in via sostitutiva, fissando un termine per l'esecuzione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice; in tal caso, trattandosi di attività svolta da un dipendente pubblico già inserito nell'amministrazione, non è dovuto un compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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