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Sentenza

Sentenza n. 1763/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 1894/2025 dell’11.06.2025, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali distratte in favore dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202502645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 1894/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese processuali distratte in favore dei ricorrenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (procuratori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1894/2025, limitatamente all’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina di corrispondere le spese processuali distratte in loro favore quali procuratori antistatari. Dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha provveduto al pagamento, determinando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell’intervenuta ottemperanza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dopo l’introduzione del ricorso. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo l’avvio del giudizio. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, quando abbia integralmente soddisfatto la pretesa oggetto del giudizio.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, se l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’introduzione del giudizio e ha reso necessaria l’iniziativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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