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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14451/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento e del successivo pignoramento per complessivi euro 587.703,01, riferiti a ventitré cartelle di pagamento per carichi tributari. Il contribuente deduceva la mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione e al pignoramento e la conseguente prescrizione dei crediti per decorso del termine decennale. In appello la CTR del Veneto aveva accolto il gravame, ritenendo non provata la rituale notificazione delle cartelle perché le fotocopie degli avvisi di ricevimento non riportavano l'annotazione dell'agente postale sull'accesso al domicilio e sulle ragioni della mancata consegna, né, in molti casi, il numero della cartella o della raccomandata collegata. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 140 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e l. n. 890/1982, sostenendo che, trattandosi di notifiche eseguite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, le indicazioni rilevanti dovevano risultare dalle relate di notifica e non dagli avvisi di ricevimento; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha rigettato, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse meramente apparente ma sufficientemente espressa secondo il minimo costituzionale. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente applicato alla notificazione delle cartelle esattoriali un regime probatorio non pertinente. La Corte ha chiarito che, per la notifica della cartella esattoriale disciplinata dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, le attestazioni sull'accesso al domicilio e sulle ragioni della mancata consegna rilevano nelle relate di notifica e non negli avvisi di ricevimento, e che l'assenza, su molti avvisi, del numero della cartella non esime il giudice dal verificare l'esatta corrispondenza tra avvisi e cartelle. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado del Veneto, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    disciplina speciale della notificazione della cartella esattoriale; se la consegna non avviene a mani proprie, le attestazioni rilevanti devono risultare dalla relata di notifica, senza che si applichi il diverso regime dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma ritenuta non decisiva nel caso perché la notificazione delle cartelle segue la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    norma invocata dalla controricorrente/ricorrente incidentale nel quadro della disciplina notificatoria; la Corte ne esclude l'applicazione diretta alla notifica della cartella esattoriale regolata dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • l. n. 890/1982

    richiamata dalla ricorrente per sostenere l'erroneità del criterio seguito dalla CTR; la Corte osserva che, nel caso concreto, la notificazione non era avvenuta con il servizio postale ex l. n. 890/1982 ma secondo il regime speciale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    norma che impone la motivazione della sentenza; la Corte afferma che la motivazione della CTR non era inesistente o meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza di appello; la Corte esclude il vizio denunciato.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    norma sul contenuto della sentenza tributaria; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dalla CTR.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, accolto quanto al primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente, respinto.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il principio di ordine logico nella trattazione delle questioni, con esame prioritario del motivo di rito.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    evocato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018

    richiamato per l'annullamento ex lege di otto cartelle, circostanza che ha ristretto il thema decidendum alle restanti quindici cartelle.

  • art. 127 d.P.R. n. 43/1988

    citato dalla Corte come disciplina speciale di altro ambito, ritenuta non applicabile alla notificazione della cartella esattoriale.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella esattoriale segue la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che prevale su regole generali o di altri settori quando si tratta di stabilire dove debbano risultare le attestazioni del notificante e quali formalità siano richieste.
  • Nella notifica della cartella esattoriale non può pretendersi che gli avvisi di ricevimento rechino, di per sé, tutte le attestazioni relative all'accesso presso il domicilio e alle ragioni della mancata consegna, se tali indicazioni sono contenute nella relata di notifica prevista dalla disciplina speciale.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva dei requisiti minimi di esposizione delle ragioni della decisione; non è sufficiente un dissenso sulla persuasività o completezza della motivazione.
  • Quando il giudice di merito afferma genericamente l'insufficienza probatoria di avvisi di ricevimento o documenti notificatori, deve comunque verificare la corrispondenza tra la documentazione prodotta e gli atti cui essa si riferisce, specie se la parte ricorrente abbia specificamente trascritto o individuato gli elementi identificativi rilevanti.
  • In presenza di una disciplina speciale della notificazione, il giudice deve applicare il corretto regime probatorio e non può trasporre meccanicamente gli oneri documentali previsti per modalità notificatorie diverse.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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