Sentenza n. 182/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 177/2023 in data 20 aprile 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 177/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo l’inesecuzione della sentenza n. 177/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equivalente, nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria e ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza all’amministrazione il 23 agosto 2023, quanto dovuto non gli era stato fornito. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’amministrazione, l’omesso adempimento e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti dalla sentenza lavoristica entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali ineseguiti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Stabilisce il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso consente l’esperimento del rimedio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’amministrazione, unitamente alla mancata contestazione dell’inadempimento, è sufficiente a fondare l’accoglimento dell’azione di ottemperanza in assenza di elementi contrari.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione di ottemperanza può essere esercitata dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una richiesta dell’interessato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente dell’amministrazione debitrice, già inserito nella relativa struttura, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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