Ordinanza n. 8330/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento D.M. 22 aprile 2025, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09/05/2025, nella parte in cui determina per il territorio comunale di Sant'Agapito la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Matese, nonché di ogni atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi gli atti istruttori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 22 aprile 2025, nella parte relativa alla perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Matese nel territorio comunale di Sant'Agapito
Esito
La controversia
Il Comune di Sant'Agapito ha impugnato il decreto ministeriale del 22 aprile 2025, pubblicato il 9 maggio 2025, con cui è stata determinata, tra l'altro, la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Matese nel territorio comunale. All'udienza di trattazione del 4 marzo 2026, il Comune ha chiesto il rinvio della decisione poiché, a seguito di una riunione tra le parti del 19 febbraio 2026, la perimetrazione avrebbe potuto essere modificata. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro il decreto ministeriale.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né i motivi di illegittimità dedotti. Ha ritenuto che la possibile modifica della perimetrazione del parco, conseguente all'attività svolta nella riunione del 19 febbraio 2026, potesse incidere sull'assetto attuale del provvedimento impugnato e produrre effetti sul giudizio. Tale evenienza è stata qualificata come causa eccezionale di rinvio ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La trattazione del merito è stata quindi rinviata alla pubblica udienza del 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
causa eccezionale di rinvio
La possibile sopravvenienza di una modifica dell'assetto del provvedimento impugnato, idonea a incidere sul giudizio, giustifica il rinvio eccezionale della trattazione del merito.
Massime di principio
- La possibile modifica sopravvenuta dell'assetto del provvedimento impugnato, quando possa incidere sull'oggetto o sugli effetti del giudizio, costituisce causa eccezionale di rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione del merito quando attività successive alla proposizione del ricorso rendano concretamente possibile una riformulazione dell'atto impugnato, tale da poter incidere sulla decisione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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