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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28443/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza volta a ottenere la "retrodatazione" (inefficacia per decorrenza dei termini) della custodia cautelare eseguita il 13/09/2023, invocando l'operatività dell'art. 297, comma 3, c.p.p. in relazione a una precedente ordinanza del 12/07/2019 (arresto del 9/07/2019) emessa in procedimento diverso. Sosteneva l'esistenza di una connessione qualificata (continuazione / medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. e art. 81 c.p.) tra i fatti contestati nelle due ordinanze (reati in materia di stupefacenti e reati associativi aggravati ex art. 416-bis.1), deducendo che il reato del 9/07/2019 fosse la prosecuzione dell'attività associativa fino al giugno 2019 e che elementi probatori (modalità di consegna del denaro, uso di veicolo come bene associativo, ruoli nell'organizzazione) avrebbero dovuto far ritenere la continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che aveva escluso la retrodatazione della seconda ordinanza per mancanza della connessione qualificata richiesta dall'art. 297, comma 3, c.p.p., soprattutto perché le due misure erano state adottate in procedimenti diversi pendenti davanti a uffici giudiziari diversi e non sussisteva la continuità del disegno criminoso. La Corte ha confermato che la valutazione dei fatti è questione di merito riservata ai giudici di merito e che la motivazione del Tribunale è coerente e non manifestamente illogica: ha valorizzato differenze spazio-temporali, modalità esecutive diverse, soggetti concorrenti non coincidenti e la consumazione del reato del 9/07/2019 in territoro diverso (Melito) dopo la cessazione della permanenza nell'associazione. Per tali ragioni le censure del ricorrente, in gran parte rimesse ad una diversa valutazione probatoria, non potevano essere accolte in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di "retrodatazione" della seconda misura cautelare fino alla data di esecuzione della prima quando tra i fatti sussista una connessione qualificata (concorso formale, reato continuato o nesso teleologico). La Corte ha confermato che l'istituto opera soprattutto per misure coeve e che l'applicabilità tra procedimenti diversi richiede una effettiva connessione qualificata.

  • art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi di connessione rilevanti (concorso formale, reato continuato, nesso teleologico). La Corte ha valutato che tali profili non risultavano sussistenti tra i fatti delle due ordinanze.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata alla partecipazione o al vincolo con organizzazioni di tipo mafioso. La questione della presenza o meno dell'aggravante in relazione al primo episodio è stata considerata questione di merito non decisiva per la retrodatazione in assenza di continuità.

  • art. 73 e art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sulittuate agli stupefacenti che inquadrano i reati contestati; la distinzione tra i diversi episodi contestati ha rilevanza nel giudizio sulla non identità dei contesti e delle modalità esecutive.

  • art. 291, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione di massima dalle Sezioni Unite: il giudice incompetente può disporre misura cautelare solo per urgenza, il che rende meno probabile che una separazione di procedimenti sia stata voluta per ritardare la decorrenza della seconda misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese e somme a titolo di ammenda; la Corte ha applicato tale disposto per irrogare la sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione per gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • La "retrodatazione" ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiede una connessione qualificata tra i fatti (concorso formale, reato continuato o nesso teleologico); non è sufficiente la mera affinità tra reati o riferimenti alla medesima organizzazione.
  • Quando le ordinanze cautelari sono emesse in procedimenti diversi e davanti a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione si applica solo se la connessione qualificata è effettivamente dimostrata: la diversità di autorità indica normalmente che i procedimenti non potevano essere riuniti.
  • Le valutazioni sulla esistenza della continuazione o sulla qualificazione dei ruoli nell'organizzazione sono questioni di fatto/prova di competenza dei giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione evidente, incoerenza o illogicità.
  • Argomentazioni che si limitano a rimescolare elementi probatori o a proporre una diversa interpretazione dei fatti (senza mostrare contraddizioni logiche nella motivazione di merito) sono insufficienti per ottenere la cassazione della decisione sull'inefficacia dei termini.
  • In sede di istanza di retrodatazione è utile documentare chiaramente la coincidenza di contesti spazio-temporali, l'identità dei beni e delle modalità operative e la continuità soggettiva (stessi partecipanti/ruoli) per superare la presunzione di autonomia dei procedimenti.

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