Sentenza del 06/03/2015 n. 1315 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Agevolazioni "prima casa" - Condizioni - Mancato trasferimento residenza - Causa di forza maggiore - Separazione coniugale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, sostenendo che il mancato trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto fosse giustificato da una causa di forza maggiore, individuata nella separazione coniugale e nella conseguente interruzione della convivenza e dell'unione matrimoniale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La forza maggiore, per impedire la decadenza dall'agevolazione, deve consistere in un evento imprevedibile al momento dell'acquisto, non imputabile all'acquirente e da questi non evitabile. La separazione coniugale e l'interruzione della convivenza non sono state ritenute sufficienti, poiché non integrano una causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza entro il termine previsto.
Norme richiamate
Art. 1, nota II-bis, Parte Prima, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986
La norma subordina il beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa, tra l'altro, al trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza, salvo che ricorra una causa di forza maggiore.
Cassazione civile, n. 13177/2014
La forza maggiore deve consistere in un evento imprevedibile al momento dell'acquisto, non imputabile al contribuente e inevitabile; la separazione coniugale non costituisce, di per sé, una causa di forza maggiore.
Massime di principio
- Per conservare le agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile deve normalmente avvenire entro diciotto mesi dall'acquisto.
- La forza maggiore è interpretata in modo restrittivo e richiede un evento oggettivo, imprevedibile, non imputabile al contribuente e non evitabile con l'ordinaria diligenza.
- Vicende personali o familiari, inclusa la separazione coniugale e la cessazione della convivenza, non giustificano automaticamente il mancato trasferimento della residenza.
- Chi intende invocare la forza maggiore deve dimostrare concretamente il nesso causale tra l'evento eccezionale e l'impossibilità effettiva di rispettare il termine previsto dalla legge.
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