Parere n. 454/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Gruppo di Intervento Giuridico ODV, Associazione di protezione ambientale contro la Regione Puglia e nei confronti di Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l., di Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 S.r.l., della Città Metropolitana di Bari, dell’AGER Puglia, dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. e dell’ARPA Puglia, per l’annullamento: 1) della delibera di Giunta regionale n. 1691 dell’8 novembre 2016, concernente “avvio dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti”; 2) della delibera di Giunta regionale n. 551 dell’11 aprile 2017, concernente “approvazione delle linee di indirizzo strategico e rapporto preliminare di orientamento”; 3) della delibera della Giunta regionale n. 1482 del 2 agosto 2018, concernente “adozione della proposta di Piano regionale di gestione di rifiuti urbani; 4) dell’avvio delle consultazioni pubbliche del 4 ottobre 2018 in BURP n. 128 del 4 ottobre 2018; 5) della delibera di Giunta regionale n. 1651 del 15 ottobre 2021, concernente “adozione definitiva della proposta di Piano”; 6) della delibera del Consiglio regionale della Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate”, quest’ultima, in uno a sedici allegati, pubblicata in BURP n. 162 del 28 dicembre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento degli atti regionali e consiliari relativi all’aggiornamento, adozione e approvazione del Piano regionale pugliese di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della gestione dei fanghi di depurazione e della proposta di Piano delle bonifiche
Esito
La questione giuridica
L’associazione ricorrente ha impugnato gli atti regionali e consiliari relativi al procedimento di aggiornamento e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, deducendo, tra l’altro, violazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di incidenza, competenze regionali e statali, gestione dei rifiuti, discariche, pianificazione e bonifiche, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità. Il Consiglio di Stato, dopo avere già respinto l’istanza cautelare, ha rilevato che il Ministero non ha ancora trasmesso la rituale relazione istruttoria definitiva, né le controdeduzioni della Regione Puglia e la documentazione amministrativa e tecnica necessaria per l’esame del merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha deciso né le questioni preliminari né i motivi di merito, dichiarando espressamente impregiudicata ogni questione in rito e nel merito. Ha disposto che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica adempia agli incombenti istruttori già stabiliti con il parere n. 1631/2022 e reiterati con il parere n. 877/2025. Il Ministero dovrà acquisire le controdeduzioni della Regione Puglia, corredate dalla pertinente documentazione amministrativa e tecnica, predisporre la relazione definitiva sul merito e trasmetterla anche alla parte ricorrente, assegnandole un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali controdeduzioni. La relazione completa dovrà pervenire entro il termine definitivo di sessanta giorni. In caso di ulteriore mancato e ingiustificato adempimento, la Sezione si riserva di decidere il ricorso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo, ferme eventuali segnalazioni alle autorità competenti. Il ricorso è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi entro il terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Incombenti istruttori a carico del Ministero
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve dare esecuzione agli incombenti già disposti con il parere n. 1631/2022 e reiterati con il parere n. 877/2025, acquisendo le controdeduzioni della Regione Puglia e la documentazione amministrativa e tecnica pertinente.
Relazione definitiva sul merito
Il Ministero deve trasmettere una rituale relazione istruttoria definitiva sul merito del ricorso, non essendo sufficiente la precedente trasmissione, peraltro erronea, della relazione relativa alla domanda cautelare già definita.
Contraddittorio della parte ricorrente
La relazione ministeriale deve essere previamente inviata alla parte ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
Termine per l’adempimento
Il termine per la trasmissione della relazione completa, unitamente alle eventuali controdeduzioni della parte ricorrente, è fissato in sessanta giorni ed è qualificato come definitivo.
Conseguenze dell’ulteriore inerzia
In caso di ulteriore mancato e ingiustificato adempimento, la Sezione potrà decidere il ricorso sulla base degli atti esistenti nel fascicolo d’ufficio, senza pregiudizio per l’eventuale segnalazione alle autorità competenti.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato secondo la modalità indicata nel testo.
art. 15 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimità del procedimento di pianificazione ambientale e ai relativi adempimenti istruttori.
art. 13 l.r. Puglia n. 44/2012
Richiamato quale parametro regionale per la pianificazione e la valutazione ambientale.
art. 5 d.P.R. 357/1997
Richiamato in relazione alla valutazione di incidenza.
art. 10 d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione al coordinamento tra valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza.
Direttiva 2001/42/CE
Richiamata quale fonte europea in materia di valutazione ambientale strategica.
Direttiva 92/43/CEE
Richiamata quale fonte europea in materia di tutela degli habitat e valutazione di incidenza.
artt. 184-ter e 196 d.lgs. 152/2006
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto e alla ripartizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti.
art. 6 Direttiva 2008/98/CE
Richiamato in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Direttiva 2018/851/UE
Richiamata quale fonte europea di modifica della disciplina sui rifiuti.
art. 30 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai rapporti e ai controlli concernenti la pianificazione ambientale.
artt. 177 e 179 d.lgs. 152/2006
Richiamati in relazione ai principi e agli obiettivi della gestione dei rifiuti.
art. 199 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale disposizione centrale sulla pianificazione regionale in materia di rifiuti.
artt. 6 e 7 d.lgs. 36/2003
Richiamati in relazione alla disciplina delle discariche.
Allegato 6 al d.lgs. 121/2020
Richiamato in relazione ai requisiti e ai criteri tecnici concernenti le discariche.
artt. 1, 8 e 7-quinquies d.lgs. 36/2003
Richiamati dalla ricorrente per contestare profili della pianificazione e della disciplina delle discariche.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, in relazione ai dedotti difetti di istruttoria e motivazione.
artt. 117 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al riparto delle competenze legislative in materia ambientale e di gestione dei rifiuti.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la documentazione istruttoria necessaria per decidere il merito non è stata ritualmente acquisita, la Sezione consultiva può sospendere la trattazione, disporre specifici incombenti istruttori e rinviare l’affare a una successiva adunanza.
- Gli incombenti istruttori già disposti devono essere adempiuti dall’amministrazione referente in modo completo e conforme alle prescrizioni del Consiglio di Stato; la trasmissione di documentazione relativa a una fase cautelare già definita non equivale all’adempimento dell’istruttoria richiesta sul merito.
- Quando l’amministrazione deve predisporre una relazione sul ricorso straordinario, il contraddittorio può essere integrato mediante la previa trasmissione della relazione al ricorrente e l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
- L’ulteriore mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori può consentire al Consiglio di Stato di decidere il ricorso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo, ferma la possibilità di segnalare l’inerzia alle autorità competenti.
Ricorso straordinario sul Piano regionale pugliese dei rifiuti
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’associazione di protezione ambientale contro la Regione Puglia e nei confronti di vari soggetti pubblici e gestori del servizio, per l’annullamento degli atti con cui è stato avviato, elaborato, adottato e definitivamente approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Il Piano comprende anche la sezione relativa alla gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e la proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate.
Atti impugnati
Sono stati impugnati gli atti regionali e consiliari adottati tra il 2016 e il 2021, concernenti:
- l’avvio dell’aggiornamento del Piano regionale;
- l’approvazione delle linee di indirizzo strategico e del rapporto preliminare di orientamento;
- l’adozione della proposta di Piano;
- l’avvio delle consultazioni pubbliche;
- l’adozione definitiva della proposta;
- l’approvazione finale del Piano regionale da parte del Consiglio regionale della Puglia.
Motivi dedotti
La ricorrente ha contestato gli atti sotto diversi profili, tra cui la violazione delle disposizioni del d.lgs. 152/2006 e della normativa regionale pugliese sulla pianificazione ambientale e sui rifiuti, nonché la violazione della disciplina sulla VAS e sulla valutazione di incidenza, inclusi il d.P.R. 357/1997, la direttiva 2001/42/CE e la direttiva 92/43/CEE.
Sono stati inoltre dedotti profili relativi:
- alla competenza in materia di cessazione della qualifica di rifiuto e gestione dei rifiuti;
- ai principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e riparto delle competenze legislative;
- alla disciplina delle discariche prevista dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 121/2020;
- alla violazione dei principi di pianificazione, prevenzione e gestione dei rifiuti;
- all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità.
Fase cautelare e precedenti adempimenti
La ricorrente aveva formulato anche un’istanza cautelare. Con il parere interlocutorio n. 940/2022 la Sezione aveva richiesto al Ministero una relazione sulla domanda cautelare e la documentazione utile. Il Ministero aveva espresso l’avviso contrario alla sospensione degli atti.
Con il parere n. 1631/2022 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare e ha disposto che il Ministero acquisisse le controdeduzioni della Regione Puglia, corredate dalla documentazione amministrativa e tecnica pertinente, predisponendo una relazione definitiva sul merito del ricorso e acquisendo anche le eventuali controdeduzioni della parte ricorrente.
Mancato completamento dell’istruttoria
La Sezione ha rilevato che il Ministero, con nota del 18 luglio 2024, aveva trasmesso erroneamente la relazione relativa alla domanda cautelare, già respinta, invece della relazione istruttoria definitiva sul merito. Poiché gli incombenti disposti non erano stati eseguiti, con il parere interlocutorio n. 877/2025 la Sezione aveva rinnovato la richiesta di adempimento.
Anche all’adunanza del 12 febbraio 2026 non risultava pervenuta la rituale relazione istruttoria. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto non ancora possibile decidere il ricorso.
Nuovi incombenti istruttori
La Sezione ha ordinato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di adempiere entro sessanta giorni agli incombenti già disposti. In particolare, il Ministero dovrà:
- acquisire le controdeduzioni della Regione Puglia;
- raccogliere la documentazione amministrativa e tecnica pertinente;
- predisporre e trasmettere la relazione definitiva sul merito;
- inviare previamente la relazione alla parte ricorrente;
- assegnare alla ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali controdeduzioni;
- trasmettere al Consiglio di Stato la relazione completa insieme alle eventuali controdeduzioni.
Il parere è stato trasmesso anche alla Regione Puglia, ai soggetti controinteressati e agli altri enti indicati in epigrafe, affinché possano fornire elementi utili alla decisione e inviarli anche al Ministero.
Conseguenze dell’inerzia
Il termine di sessanta giorni è qualificato come definitivo. In caso di ulteriore mancato e ingiustificato adempimento, la Sezione ha dichiarato di poter decidere il ricorso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio, senza escludere una eventuale segnalazione alle autorità competenti.
Esito del parere
Il parere ha natura interlocutoria. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimazione dell’associazione, sull’interesse al ricorso, sugli altri profili processuali o sui sette motivi di merito. Tutte le questioni sono state espressamente lasciate impregiudicate. Il ricorso è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi entro il terzo trimestre del 2026.
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