Cassazione Penale, Sentenza n. 8526/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo disposta dal G.I.P. (29/04/2021) e confermata dal Tribunale del riesame di Rieti (15/07/2021). Il sequestro mirava a somme ritenute profitto del reato di furto aggravato (artt. 110, 624, 625 c.p.) per euro 361.400, con vincoli sui conti della SANTACROCE LEGNAMI SRLS e, in subordine, sui conti degli indagati. La ricorrente contestava: a) la propria estraneità ai fatti (diversa società aggiudicataria, diversa partita IVA, diverso intento) e la mancata verifica dei rapporti tra le due società; b) l'illegittimità del sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica che non si è avvantaggiata del reato e per il quale non ricorrevano le ipotesi tassative (es. art. 322-ter c.p.); c) la violazione del divieto di estendere ragioni non prospettate nel provvedimento genetico, lamentando che il Tribunale del riesame aveva formulato ex novo una teoria della "sovrapposizione" tra società non dedotta né dal P.M. né dal G.I.P., privando la difesa del necessario contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la legittimità dell'ordinanza del Tribunale di Rieti. La Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio, da parte del tribunale del riesame, del potere di integrare e completare la motivazione ai sensi dell'art. 309, co. 9, richiamato dall'art. 324, co. 7, e ha condiviso le conclusioni che indicavano elementi idonei a far ritenere una sovrapposizione/identità di fatto tra le due compagini (denominazione simile, sede adiacente, medesimo legale rappresentante, presenza di personale sul luogo dei lavori) tali da giustificare l'estensione del sequestro. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Connessione di più persone nel reato (concorso di persone): norma richiamata per contestare la responsabilità in concorso degli indagati.
art. 624 cod. pen.
Furto: norma del reato principale contestato; la motivazione richiede fumus del reato per giustificare il sequestro.
art. 625 co.1 n.2 e 7 cod. pen.
Aggravanti del furto (uso di violenza sulle cose, ecc.) utilizzate nella contestazione penale per valorizzare la gravità della condotta.
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro preventivo: la concessione è subordinata al pericolo che la disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati; criterio applicato dalla Corte per valutare la legittimità del sequestro.
art. 309 co. 9 cod. proc. pen.
consente di annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso
Attribuisce al tribunale del riesame un potere integrativo/sostitutivo della motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha confermato che tale potere può essere esercitato anche nelle misure reali (per il riesame ai sensi dell'art. 324 co.7).
art. 324 co. 7 cod. proc. pen.
Richiama al riesame delle misure reali il potere previsto dall'art. 309 co.9; giustifica l'attività integrativa del Tribunale del riesame nella specie.
art. 322-ter cod. pen.
Norma citata dalla difesa come esempio di ipotesi tassativa in cui è ammesso il sequestro per equivalente nei confronti di persone giuridiche; la Corte osserva che nel caso di specie non ricorreva quella fattispecie e valuta la questione in termini diversi (identità/sovrapposizione soggettiva).
art. 12-bis D. Lgs. 74/2000
Richiamato come ulteriore riferimento normativo che disciplina ipotesi tassative di sequestro per equivalente in ambito tributario; la difesa lo invocava per sostenere i limiti del sequestro verso persone giuridiche.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure reali è ammesso per violazione di legge: principio che definisce l'oggetto delimitato del controllo di legittimità.
art. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Riferimenti generali alla necessità di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte rammenta che la motivazione del riesame integra quella del provvedimento applicativo.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte del P.G. presso la Corte di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze sulle spese e sull'eventuale sanzione in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte alla ricorrente.
Massime di principio
- Il tribunale del riesame può integrare o sostituire la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 309 co.9 (richiamato dall'art. 324 co.7) e può confermare la misura per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento originario, purché sussista il nesso cautelare tra cosa e reato.
- La censura della formulazione di ragioni "nuove" in sede di riesame è difficile da accogliere se il tribunale chiarisce logicamente e coerentemente i motivi che giustificano la cautela e se la materia è stata esaminata ex novo nel giudizio di riesame.
- Il sequestro per equivalente nei confronti di persone giuridiche è normalmente ammesso solo in ipotesi tassative (es. art. 322-ter c.p. o norme tributarie) salvo che emergano elementi concreti che colleghino la disponibilità delle somme al profitto del reato o che dimostrino una effettiva sovrapposizione/identità sostanziale tra soggetti giuridici.
- La difesa che contesti la riferibilità dei beni a un soggetto terzo deve proporre elementi specifici volti a dimostrare l'assenza di nesso tra le somme sequestrate e il profitto del reato; mere affermazioni generiche di estraneità risultano insufficienti se il giudice del riesame individua elementi indiziari contrari.
- La gravità della mancanza motivazionale è valutata in termini funzionali: è ammissibile il ricorso per cassazione quando la motivazione è del tutto assente o meramente apparente; se invece il tribunale del riesame fornisce una motivazione coerente, le censure diventano inammissibili.
- In casi di contestata sovrapposizione di soggetti giuridici (denominazione simile, stesso legale rappresentante, presenza materiale sul luogo), il giudice può, nella fase sommaria del riesame, fondarsi su tali elementi indiziari per giustificare l'estensione della misura cautelare reale.
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