Cassazione Penale, Sentenza n. 22542/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Ha proposto tre motivi: 1) vizio di tipicità rispetto alla bancarotta patrimoniale per "distrazione" delle merci, sostenendo che i beni provenivano da illecita acquisizione e non sarebbero entrati nel patrimonio sociale né avrebbero impegnato risorse sociali; 2) violazione del principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" e vizio di valutazione delle dichiarazioni dei correi testimoni (amministratore formale e precedenti amministratori), con critica alla mancata verifica dell'effettiva tenuta e regolarità della contabilità; 3) errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio: pur avendo escluso la continuazione e applicato il bilanciamento più favorevole tra circostanze (art. 219 L. fall.), la Corte d'appello ha comunque aumentato la pena base, determinando un peggioramento del trattamento rispetto al primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nei primi due motivi (il primo perché nuova censura non proposta in appello; il secondo per genericità) e fondato il terzo motivo. In punto di merito: la corte ha ritenuto infondata la censura sulla tipicità (confermando che anche beni di provenienza illecita possono rientrare nella sfera di disponibilità del patrimonio ai fini della bancarotta) e ha rigettato la contestazione sulla prova per carenza di una alternativa concreta. Sul punto sanzionatorio, invece, la Corte ha accertato una violazione del divieto di reformatio in peius: avendo la Corte d'appello escluso la continuazione e ritenuto il bilanciamento più favorevole delle circostanze, non poteva aumentare la pena base in senso peggiorativo. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio; non essendo necessarie valutazioni ulteriori di merito, l'annullamento è stato disposto senza rinvio (art. 620 lett. i) c.p.p.) e la pena è stata rideterminata in anni due di reclusione (pena base anni tre, escluso l'aumento per la continuazione, e quindi ridotta di un terzo per il rito abbreviato, fino a due anni). Il resto della condanna è stato confermato e il ricorso, per quelle parti, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Richiamata per indicare che sono state concesse attenuanti generiche equivalenti alla recidiva; utilizzata come riferimento per il bilanciamento delle circostanze
art. 219 L. fall.
"comma primo, n. 1" e "comma 2, n. 1"
Rilevante per la disciplina delle circostanze aggravanti e per il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina più favorevole del bilanciamento, ma ha censurato l'aumento della pena in appello non compatibile con l'esclusione della continuazione
art. 216 legge fallimentare
Interpretato nel senso che ai fini del fallimento rientrano nei beni del fallito tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà o dal modo di acquisto; da ciò discende che beni di provenienza illecita possono rilevare come beni distratti
art. 81, comma secondo (c.p.)
Riferito al regime della continuazione: la Corte ha rilevato che la continuazione era stata esclusa e che l'aumento della pena per continuazione non poteva essere mantenuto
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato a proposito dei limiti di devoluzione in cassazione; il ricorso di legittimità non può dedurre questioni non sviluppate in appello
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Citato nel ricorso in relazione alla determinazione della pena e alle doglianze procedurali sulla motivazione della Corte d'appello
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alle fattispecie di annullamento per motivi attinenti alla determinazione della pena e alle violazioni di legge nella motivazione
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Autorizza l'annullamento senza rinvio quando la decisione sul punto impugnato non richiede nuovi accertamenti di fatto; la Corte lo ha utilizzato per rideterminare direttamente la pena
Massime di principio
- In materia fallimentare, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale la provenienza illecita dei beni non esclude la rilevanza della loro distrazione: rileva la sfera di disponibilità rispetto al patrimonio del fallito, non la titolarità formale o la legittimità dell'acquisto.
- In Cassazione non sono ammissibili censure che non siano state sollevate nel gravame di merito: questioni nuove e vizi di motivazione che richiedono indagini di fatto devono essere proposte in appello, salvo profili di diritto non deducibili in sede d'appello.
- La regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" consente la condanna quando le ricostruzioni alternative risultano solo ipotesi remote e prive di riscontro concreto; le obiezioni generiche prive di puntuale indicazione di ricostruzioni alternative non decidibili non sono idonee a ribaltare la valutazione probatoria.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce che il giudice di appello determini un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto al primo grado quando la struttura della fattispecie cambia in favore dell'imputato (es.: esclusione della continuazione); se la riforma non richiede nuovi accertamenti discrezionali, la Cassazione può annullare la parte sanzionatoria senza rinvio e rideterminare la pena.
- L'annullamento senza rinvio è possibile quando la rettifica richiesta riguarda profili giuridici e aritmetici della pena che non richiedono accertamenti istruttori ulteriori; in tal caso la Corte può rideterminare direttamente la pena.
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