Ordinanza n. 10021/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: della delibera della Quarta Commissione del CSM del -OMISSIS-, comunicata con nota del 10.10.2025, prot. P--OMISSIS-, consegnata a mano in data 23.10.2025, nonché del verbale della relativa seduta, trasmesso a seguito di accesso agli atti con nota del 19.11.2025, prot. P-19238; del decreto attuativo della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari del -OMISSIS-, prot. Ris. n. 18/2025; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare: delle delibere della Quarta Commissione del CSM del 10.11.2025 (di cui alla nota del Segretario Generale del 18.11.2025, prot. P-19137), del 23.6.2025 (verbale n. 3056), e dell’8.5.2025 (verbale n. 3401); - della delibera della Quarta Commissione del CSM dell’8.5.2025, relativa alla nomina di consulenti tecnici;- della nota della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari del 20.11.2025, R.D.N. 283/25, di nomina di due consulenti; della nota della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari del 27.11.2025, prot. ris. n. 18/25; della nota del CSM del 10.10.2025, prot. P-16153/2025; delle delibere del Comitato di Presidenza del CSM del 15.5.2025 e del 10.6.2025; della disposizione del -OMISSIS-, con cui il vicepresidente del CSM ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- alla Quarta Commissione del CSM; in via subordinata, dell’art. 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del CSM. Quanto ai motivi aggiunti depositati il 2.5.2026: in aggiunta agli atti impugnati con il ricorso principale: della nota del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari del -OMISSIS-, prot. 5751.U, comunicata in pari data, con cui si dà seguito alla delega conferita dalla IV Commissione del CSM per la nomina di consulenti tecnici nell’ambito della pratica n. 140/CE/2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del procedimento disciplinare del CSM, inclusi provvedimenti relativi alla nomina di consulenti tecnici e il decreto attuativo della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera della Quarta Commissione del CSM comunicata il 10 ottobre 2025, il relativo verbale, il decreto attuativo della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari e numerosi atti presupposti e conseguenti, chiedendo in via subordinata anche l’annullamento dell’art. 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del CSM. Con motivi aggiunti depositati il 2 maggio 2026 ha impugnato anche una nota del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari adottata in esecuzione della delega conferita dalla IV Commissione del CSM per la nomina di consulenti tecnici. L’ordinanza dà atto che tale atto è conseguente a una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato dell’11 marzo 2026, che aveva riformato l’ordinanza cautelare resa dal TAR il 16 gennaio 2026. Il CSM ha eccepito la necessità di fissare una nuova udienza pubblica per il ripristino dei termini a difesa, ritenendo già spirati quelli relativi all’atto impugnato con motivi aggiunti; la ricorrente ha chiesto la decisione nel merito e prospettato la possibile rinuncia ai termini da parte del CSM, che ha però ribadito l’insussistenza dei termini a difesa.
La decisione
Il TAR ha verificato che, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., non sussistevano nella specie i termini a difesa necessari per decidere il merito della controversia, anche in considerazione dell’integrazione del giudizio mediante motivi aggiunti. Ha quindi rinviato la trattazione nel merito a una nuova udienza pubblica, da fissarsi con separato decreto, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né le censure sostanziali. Le spese sono state compensate. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La mancanza dei termini a difesa impedisce la decisione della causa e impone la fissazione di una nuova udienza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, a seguito della proposizione di motivi aggiunti, non siano maturati o non siano disponibili i termini a difesa previsti dall’art. 73 c.p.a., il giudice non può definire il merito della controversia e deve fissare una nuova udienza pubblica, anche se la parte ricorrente chiede la decisione immediata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →