Cassazione Penale, Sentenza n. 25053/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla distrazione di euro 56.300, provento della cessione di ramo d'azienda dalla Cesi Sud s.r.l. alla Ersa Costruzioni s.r.l. Palladino propone due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato, sostenendo che manca il nesso eziologico tra la condotta e il dissesto e che egli, amministratore solo formale, non era consapevole delle azioni poste in essere da Zaghloul; (2) deduzione che la rinuncia al credito da parte di Zaghloul avrebbe determinato un incremento patrimoniale idoneo a "riparare" la distrazione e quindi a escludere la rilevanza penale dell'operazione. Zaghloul propone un motivo sovrapponibile riguardante la rinuncia al credito e la sua efficacia ripristinatoria sulla consistenza patrimoniale della società fallita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo di Palladino, precisando che il fallimento è condizione obiettiva di punibilità e non l'evento costitutivo del reato: la bancarotta distrattiva si perfeziona con il depauperamento del patrimonio idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessario prevedere o causare il fallimento. La Corte territoriale ha correttamente indicato elementi indiziari di fraudolenza (natura fittizia della società beneficiaria, formalità dell'amministrazione di Palladino con poteri di fatto di Zaghloul, incoerenze nella attestazione di pagamento nel rogito e negli assegni esibiti). Quanto alla presunta "riparazione" per via della rinuncia al credito di Zaghloul, la Cassazione ha ricordato che la reintegrazione patrimoniale esclude la fattispecie solo se prima della dichiarazione di fallimento l'effetto distrattivo viene effettivamente annullato da un'operazione di segno contrario che sia oggettivamente e funzionalmente corrispondente: qui la rinuncia è stata imputata a copertura di perdite pregresse e non ha avuto la natura e la destinazione necessarie per costituire un ripristino dell'originaria consistenza patrimoniale. Pertanto i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017 (Santoro)
Il fallimento è condizione obiettiva di punibilità e non l'evento costitutivo del reato; la responsabilità penale per bancarotta distrattiva si fonda sul depauperamento idoneo a pregiudicare i creditori
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 (Liparoti)
Una attività integralmente ripristinatoria può annullare la valenza penale della distrazione se effettivamente reintegra il patrimonio
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014 (Simone)
L'agente deve prevedere la probabile idoneità della propria condotta ad incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale disponibile per i creditori; non è richiesto che preveda il fallimento
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014 (Tanzi)
Conferma che il dolo nel reato di bancarotta è riferito alla consapevolezza della probabile pregiudicialità per i creditori, non alla previsione del fallimento
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014 (Ghirardelli)
Ulteriore precisazione sul nesso tra condotta distrattiva e pericolo concreto per i creditori
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgaramella)
Individuazione di "indici di fraudolenza" rilevanti per qualificare un'operazione come distrattiva (es. società fittizia, formalità apparente delle cariche, incoerenze documentali)
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011 (Cannavale)
La bancarotta distrattiva viene esclusa quando, prima della dichiarazione di fallimento, l'effetto distrattivo è annullato da un'attività di segno contrario che reintegra l'originaria consistenza patrimoniale
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 (dep. 2016)
L'incremento patrimoniale ripristinatorio può consistere anche nell'elisione di una posta passiva, ma deve sussistere corrispondenza oggettiva e funzionale con la condotta distrattiva
Massime di principio
- Il fallimento è una condizione di punibilità della bancarotta distrattiva, non l'evento necessario che deve essere previsto o causato dall'agente
- Per la configurabilità della bancarotta distrattiva rileva il depauperamento concreto e l'idoneità della condotta a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori; è sufficiente la prevedibilità di tale effetto da parte dell'agente
- La "riparazione" della distrazione esclude la rilevanza penale solo se, prima della dichiarazione di fallimento, vi è una reintegrazione effettiva, oggettivamente e funzionalmente corrispondente al valore sottratto
- La destinazione contabile o l'imputazione successiva dei valori (es. imputare una rinuncia al credito a copertura di perdite pregresse) non può essere trasformata in un ripristino ex post se non corrisponde nella sostanza all'originaria reintegrazione patrimoniale
- Indici fattuali quali l'utilizzo di società fittizie, amministrazioni solo formali, attestazioni incoerenti nel rogito o documenti di pagamento inconsistenti sono elementi rilevanti per inferire la fraudolenza dell'operazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24929/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24931/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24932/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24933/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24934/2023 del 09/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →