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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16817/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) per avere investito e cagionato la morte di Grossi Antonietta il 13/9/2007. Il ricorso sviluppa tre censure: (1) travisamento della prova, illogicità e carenza di motivazione perché la velocità del ciclomotore non sarebbe stata accertata in modo certo e sarebbe stata dedotta su basi generiche; (2) errata applicazione della fattispecie di omicidio colposo in relazione all'art. 141 c.d.s., perché i giudici avrebbero valutato la 'velocità adeguata' con giudizio ex post sovrapponendo accertamento della condotta con quello del nesso causale; (3) mancata considerazione del caso fortuito (art. 45 c.p.) in relazione all'abbagliamento solare che avrebbe reso inevitabile l'investimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo era inammissibile perché non era stato sollevato in appello né era stata chiesta perizia; i giudici di merito avevano comunque preso atto delle stesse dichiarazioni della imputata sulla velocità. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la colpa non è stata ravvisata per il superamento dei limiti di velocità ma per l'omessa adozione di comportamenti più prudenti (rallentare/arrestare) in presenza di elementi percepibili ex ante, tra cui il rischio di abbagliamento, la presenza di veicoli fermatisi per consentire l'attraversamento e la vicinanza delle strisce pedonali, nonché per elementi oggettivi della dinamica (assenza di frenate, posizione della ruota anteriore e della traccia ematica). Il terzo motivo (caso fortuito per abbagliamento) è infondato: l'abbagliamento non esclude automaticamente la colpa, soprattutto quando il conducente era consapevole del rischio e del contesto. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; nulla liquidato in favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Fattispecie di omicidio colposo applicata perché l'evento è stato ritenuto causalmente riconducibile alla condotta del conducente e sussiste negligenza/imprudenza nella mancata adozione di comportamento più cauto

  • art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Principio che la velocità deve essere adeguata alle condizioni ambientali; non è rilevante soltanto il rispetto del limite, ma l'obbligo di rallentare o arrestarsi quando le condizioni (es. abbagliamento, presenza di attraversamenti) lo richiedono

  • art. 45 cod. pen.

    Caso fortuito: applicabile solo se l'evento è imprevedibile e non imputabile a minima colpa; l'abbagliamento solare non integra di per sé il caso fortuito quando il conducente era consapevole del rischio

  • artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Limiti alle questioni che possono essere dedotte in cassazione: non sono ammesse censure non sollevate in appello salvo i casi rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola che consente di irrogare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o rigettato

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato sul punto della liquidazione delle spese alle parti civili anche in assenza di partecipazione all'udienza, purché abbiano contribuito con memorie; qui le parti civili non hanno fornito un apporto tale da giustificare liquidazione

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte nuove questioni non sollevate in appello; per contestare accertamenti tecnici o di fatto è necessario che la questione sia stata dedotta in secondo grado o che vi sia motivo di rilevarla d'ufficio
  • Il rispetto del limite di velocità non esclude l'obbligo di adattare la velocità alle condizioni ambientali: il conducente deve rallentare o arrestarsi quando circostanze note rendono prevedibile il pericolo (es. abbagliamento, attraversamenti pedonali, presenza di veicoli fermati)
  • L'abbagliamento solare non costituisce automaticamente caso fortuito esimente: se il conducente era consapevole della criticità del tratto e non ha adottato comportamenti più prudenti, può essere ritenuto colpevole
  • Ricostruzioni dinamiche basate su elementi oggettivi (assenza di tracce di frenata, posizione del veicolo, tracce ematiche, testimonianze) possono legittimamente integrare valutazioni sulla colpa anche se la velocità non è tecnicamente perizia-ta; tuttavia, se la difesa contesta i dati, è opportuno richiedere mezzi istruttori specifici (perizia/accertamenti)
  • Nel giudizio penale, la determinazione della condotta 'adeguata' non è un puro esercizio ex post: il giudice valuta se, ex ante, le circostanze avrebbero reso esigibile dal conducente una maggior prudenza

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