Cassazione Penale, Sentenza n. 16817/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) per avere investito e cagionato la morte di Grossi Antonietta il 13/9/2007. Il ricorso sviluppa tre censure: (1) travisamento della prova, illogicità e carenza di motivazione perché la velocità del ciclomotore non sarebbe stata accertata in modo certo e sarebbe stata dedotta su basi generiche; (2) errata applicazione della fattispecie di omicidio colposo in relazione all'art. 141 c.d.s., perché i giudici avrebbero valutato la 'velocità adeguata' con giudizio ex post sovrapponendo accertamento della condotta con quello del nesso causale; (3) mancata considerazione del caso fortuito (art. 45 c.p.) in relazione all'abbagliamento solare che avrebbe reso inevitabile l'investimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo era inammissibile perché non era stato sollevato in appello né era stata chiesta perizia; i giudici di merito avevano comunque preso atto delle stesse dichiarazioni della imputata sulla velocità. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la colpa non è stata ravvisata per il superamento dei limiti di velocità ma per l'omessa adozione di comportamenti più prudenti (rallentare/arrestare) in presenza di elementi percepibili ex ante, tra cui il rischio di abbagliamento, la presenza di veicoli fermatisi per consentire l'attraversamento e la vicinanza delle strisce pedonali, nonché per elementi oggettivi della dinamica (assenza di frenate, posizione della ruota anteriore e della traccia ematica). Il terzo motivo (caso fortuito per abbagliamento) è infondato: l'abbagliamento non esclude automaticamente la colpa, soprattutto quando il conducente era consapevole del rischio e del contesto. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; nulla liquidato in favore delle parti civili.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Fattispecie di omicidio colposo applicata perché l'evento è stato ritenuto causalmente riconducibile alla condotta del conducente e sussiste negligenza/imprudenza nella mancata adozione di comportamento più cauto
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Principio che la velocità deve essere adeguata alle condizioni ambientali; non è rilevante soltanto il rispetto del limite, ma l'obbligo di rallentare o arrestarsi quando le condizioni (es. abbagliamento, presenza di attraversamenti) lo richiedono
art. 45 cod. pen.
Caso fortuito: applicabile solo se l'evento è imprevedibile e non imputabile a minima colpa; l'abbagliamento solare non integra di per sé il caso fortuito quando il conducente era consapevole del rischio
artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 cod. proc. pen.
Limiti alle questioni che possono essere dedotte in cassazione: non sono ammesse censure non sollevate in appello salvo i casi rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello
art. 616 cod. proc. pen.
Regola che consente di irrogare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o rigettato
art. 541 cod. proc. pen.
Richiamato sul punto della liquidazione delle spese alle parti civili anche in assenza di partecipazione all'udienza, purché abbiano contribuito con memorie; qui le parti civili non hanno fornito un apporto tale da giustificare liquidazione
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte nuove questioni non sollevate in appello; per contestare accertamenti tecnici o di fatto è necessario che la questione sia stata dedotta in secondo grado o che vi sia motivo di rilevarla d'ufficio
- Il rispetto del limite di velocità non esclude l'obbligo di adattare la velocità alle condizioni ambientali: il conducente deve rallentare o arrestarsi quando circostanze note rendono prevedibile il pericolo (es. abbagliamento, attraversamenti pedonali, presenza di veicoli fermati)
- L'abbagliamento solare non costituisce automaticamente caso fortuito esimente: se il conducente era consapevole della criticità del tratto e non ha adottato comportamenti più prudenti, può essere ritenuto colpevole
- Ricostruzioni dinamiche basate su elementi oggettivi (assenza di tracce di frenata, posizione del veicolo, tracce ematiche, testimonianze) possono legittimamente integrare valutazioni sulla colpa anche se la velocità non è tecnicamente perizia-ta; tuttavia, se la difesa contesta i dati, è opportuno richiedere mezzi istruttori specifici (perizia/accertamenti)
- Nel giudizio penale, la determinazione della condotta 'adeguata' non è un puro esercizio ex post: il giudice valuta se, ex ante, le circostanze avrebbero reso esigibile dal conducente una maggior prudenza
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