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Ordinanza

Ordinanza n. 1128/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento per l'annullamento - del pei e del verbale GLO del 20.10.2025, nonché di tutti gli atti conseguenti e/o connessi; e per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;

Giustizia amministrativa202506134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza della dirigente ministeriale diretta a contestare la nomina a commissario ad acta e a ottenere la nomina di un diverso commissario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio trae origine dal ricorso proposto dal genitore del minore per l'annullamento del PEI e del verbale GLO del 20 ottobre 2025 e per il riconoscimento del diritto del minore all'assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per tutta la durata dell'orario scolastico. Con sentenza semplificata n. 8277/2025 il TAR aveva accolto il ricorso e, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, nominato commissario ad acta il direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale ha contestato la nomina per asserita incompetenza dell'ufficio, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e ha rinunciato all'incarico chiedendo la nomina di altro commissario. Nelle more, il difensore del ricorrente ha dichiarato in udienza l'avvenuto adempimento della sentenza. Il TAR ha rilevato l'identità della richiesta rispetto a quella già esaminata e dichiarata inammissibile con l'ordinanza n. 690/2026 e con ulteriori ordinanze di identico contenuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. Ha rilevato, da un lato, che la richiesta era identica a quella già esaminata e dichiarata inammissibile con l'ordinanza collegiale n. 690/2026, della cui motivazione ha disposto il richiamo integrale quale precedente; dall'altro, che nel giudizio non sussistevano più le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta, poiché la parte ricorrente aveva attestato l'avvenuto adempimento della decisione. L'ordinanza non riapre quindi la questione relativa alla competenza dell'ufficio, né procede alla nomina di un diverso commissario. Disposta la comunicazione alle parti e al commissario ad acta. Ordinato inoltre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificarli.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    nomina del Commissario ad acta

    La sentenza aveva previsto la nomina del commissario ad acta quale strumento per l'esecuzione della decisione in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e gli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base giuridica, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La nomina del commissario ad acta disposta in sentenza opera nei limiti e alle condizioni stabilite dal giudice, in particolare quando si verifichi l'inottemperanza alla decisione entro il termine previsto; in mancanza di tali condizioni, l'attivazione del commissario non può essere disposta.
  • L'istanza con cui un dirigente contesta la propria nomina a commissario ad acta e chiede la designazione di altro soggetto è inammissibile quando il giudice abbia già esaminato e respinto una richiesta identica e, comunque, non sussistano più le condizioni per l'attivazione del commissario a seguito dell'adempimento della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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