Ordinanza n. 1128/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento per l'annullamento - del pei e del verbale GLO del 20.10.2025, nonché di tutti gli atti conseguenti e/o connessi; e per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza della dirigente ministeriale diretta a contestare la nomina a commissario ad acta e a ottenere la nomina di un diverso commissario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto dal genitore del minore per l'annullamento del PEI e del verbale GLO del 20 ottobre 2025 e per il riconoscimento del diritto del minore all'assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per tutta la durata dell'orario scolastico. Con sentenza semplificata n. 8277/2025 il TAR aveva accolto il ricorso e, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, nominato commissario ad acta il direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale ha contestato la nomina per asserita incompetenza dell'ufficio, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e ha rinunciato all'incarico chiedendo la nomina di altro commissario. Nelle more, il difensore del ricorrente ha dichiarato in udienza l'avvenuto adempimento della sentenza. Il TAR ha rilevato l'identità della richiesta rispetto a quella già esaminata e dichiarata inammissibile con l'ordinanza n. 690/2026 e con ulteriori ordinanze di identico contenuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. Ha rilevato, da un lato, che la richiesta era identica a quella già esaminata e dichiarata inammissibile con l'ordinanza collegiale n. 690/2026, della cui motivazione ha disposto il richiamo integrale quale precedente; dall'altro, che nel giudizio non sussistevano più le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta, poiché la parte ricorrente aveva attestato l'avvenuto adempimento della decisione. L'ordinanza non riapre quindi la questione relativa alla competenza dell'ufficio, né procede alla nomina di un diverso commissario. Disposta la comunicazione alle parti e al commissario ad acta. Ordinato inoltre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificarli.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
nomina del Commissario ad acta
La sentenza aveva previsto la nomina del commissario ad acta quale strumento per l'esecuzione della decisione in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e gli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base giuridica, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La nomina del commissario ad acta disposta in sentenza opera nei limiti e alle condizioni stabilite dal giudice, in particolare quando si verifichi l'inottemperanza alla decisione entro il termine previsto; in mancanza di tali condizioni, l'attivazione del commissario non può essere disposta.
- L'istanza con cui un dirigente contesta la propria nomina a commissario ad acta e chiede la designazione di altro soggetto è inammissibile quando il giudice abbia già esaminato e respinto una richiesta identica e, comunque, non sussistano più le condizioni per l'attivazione del commissario a seguito dell'adempimento della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 407/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 291/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 292/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 294/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 295/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 296/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →