Ordinanza n. 925/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale Generale n. 6296 del 23 dicembre 2025, recante “Avviso pubblico di indizione di procedura selettiva interna di attribuzione dei differenziali stipendiali ex art. 18 CCRL – comparto non dirigenziale – triennio giuridico-economico 2019–2021 – progressioni economiche all’interno delle Aree”, nella parte in cui dispone che, ai fini del calcolo degli anni di servizio utili alla procedura, si debba tenere conto della sola decorrenza economica dell’inquadramento; - della nota prot. n. 320 del 5.1.2026 recante “Circolare tecnico-operativa” e relativo allegato FAQ; - delle FAQ integrative pubblicate dall’Amministrazione resistente in data 20.1.2026 e 30.1.2026; - ove occorrer possa, del Decreto Dirigenziale Generale n. 486 del 29 gennaio 2026, recante “Differimento tecnico del termine di presentazione delle istanze”; - del modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui è causa predisposto dall’Amministrazione sul proprio sito istituzionale, gestita tramite il “Portale del Dipendente” della Regione Siciliana; - di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierna ricorrente. e per la condanna dell’Amministrazione intimata a consentire la partecipazione della parte ricorrente alla procedura di progressione economica orizzontale con la valutazione della legittima anzianità giuridica a far data dal 31.12.2008 e con la corretta valorizzazione dei titoli posseduti, con conseguente rideterminazione del punteggio e adozione di ogni provvedimento consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e disciplina di una procedura selettiva interna per l’attribuzione dei differenziali stipendiali, nella parte relativa al computo della sola decorrenza economica dell’inquadramento, nonché atti applicativi e modulo di domanda
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando, la circolare tecnico-operativa, le FAQ, il differimento del termine di presentazione delle domande, il modulo di partecipazione e gli atti connessi, chiedendo di poter partecipare alla procedura con il riconoscimento dell’anzianità giuridica maturata dal 31 dicembre 2008 e la valorizzazione dei titoli posseduti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCRL 2019-2021 e dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, nonché degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; la violazione del giudicato e del legittimo affidamento; la violazione del favor partecipationis; l’eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e irragionevolezza. In camera di consiglio l’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale della sezione staccata, sostenendo che il bando è stato adottato dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e che la procedura, pur selettiva, non costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro. La ricorrente ha invocato l’art. 13, comma 2, c.p.a. e il foro del pubblico impiego.
La decisione
Il Collegio non ha deciso né la questione di competenza sostanziale della controversia né i motivi di merito. Ha ritenuto tempestiva l’eccezione dell’Amministrazione, proposta con memoria depositata il 20 marzo 2026, e ha applicato l’art. 47, comma 2, c.p.a., secondo cui la questione relativa alla competenza tra sede centrale del TAR e sezione staccata deve essere decisa dal Presidente del TAR quando sia eccepita tempestivamente. Il fascicolo è stato quindi trasmesso al Presidente del TAR Sicilia per le determinazioni di competenza. L’istanza cautelare monocratica era stata precedentemente respinta con decreto n. 64/2026 per difetto di estrema gravità e urgenza, in assenza di una clausola di esclusione, ma tale valutazione non è stata oggetto di ulteriore decisione sostanziale nell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 18 CCRL 2019-2021
La ricorrente ne invoca la violazione in relazione ai criteri di computo dell’esperienza professionale nella procedura per l’attribuzione dei differenziali stipendiali; l’ordinanza non ne esamina il merito.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
La ricorrente ne deduce la violazione in relazione alla procedura selettiva interna; l’ordinanza non affronta la censura.
art. 13, comma 2, c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della competenza territoriale della sezione adita e del cosiddetto foro del pubblico impiego; l’ordinanza non decide tale tesi.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 46, comma 1.
L’eccezione tempestiva relativa alla competenza tra sede centrale e sezione staccata deve essere rimessa al Presidente del TAR, cui va trasmesso il fascicolo per le determinazioni di competenza.
Massime di principio
- Quando una parte diversa dal ricorrente eccepisce tempestivamente, nei termini previsti dall’art. 47, comma 2, c.p.a., che il ricorso debba essere trattato dalla sede centrale del TAR anziché dalla sezione staccata, o viceversa, la questione deve essere rimessa al Presidente del TAR mediante trasmissione del fascicolo.
- L’ordinanza di trasmissione del fascicolo ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. ha natura interlocutoria e non definisce né la competenza territoriale in concreto né il merito delle censure dedotte contro l’atto amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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