Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1915/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 419/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto a ricevere il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, per importi individuali compresi tra 1.000 e 2.500 euro, e l’amministrazione era stata condannata al pagamento delle relative somme. Il Ministero non ha dato spontanea esecuzione al giudicato. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’integrale esecuzione della sentenza, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario risultava passata in giudicato ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori 60 giorni. Il TAR ha escluso il riconoscimento degli interessi fino al saldo, considerando la natura del beneficio e il fatto che il giudice del lavoro non li aveva riconosciuti nel titolo da eseguire. Ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e che gli atti del commissario devono essere depositati tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura prevista per gli ausiliari del giudice. Ha inoltre evidenziato che i ritardi nell’esecuzione del titolo possono comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 857 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato, ordinando all’amministrazione di conformarsi al titolo e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, concorre a integrare i presupposti per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario appartenga all’amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 91 c.p.c., il fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio, qui poste a carico del Ministero.

Massime di principio

  • L’ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo esecutivo entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato esercita un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso autonomo se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciuti accessori non risultanti dal titolo da eseguire: il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al contenuto della sentenza passata in giudicato e non può integrare la condanna con interessi non disposti dal giudice della cognizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.