Sentenza n. 9275/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell'05.11.2025, protocollo n. 2523; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell’05.11.2025, protocollo n. 2523; - del provvedimento di conferma del diniego prot. n. 588/2026, depositato nel fascicolo telematico in data 24.03.2026; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, e per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare il provvedimento di visto per motivi di studio richiesto dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio e successivo provvedimento confermativo adottati dall'Amministrazione italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva richiesto un visto d'ingresso per motivi di studio, finalizzato all'immatricolazione e alla frequenza di un corso di laurea presso un'università italiana. Il diniego era stato motivato dall'insufficienza dei mezzi economici della richiedente e del padre indicato quale garante, anche in ragione del saldo pari a zero del conto corrente del garante. Con il ricorso introduttivo e poi con motivi aggiunti sono state dedotte violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 2 e 3, del testo unico sull'immigrazione, dell'art. 5, commi 6 e 44-bis, d.P.R. 394/1999, della circolare MUR per l'anno accademico 2025-2026, della direttiva 2004/114/CE e del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. La ricorrente ha sostenuto di disporre personalmente di circa 7.220 euro e ha documentato, quanto al padre, redditi da lavoro subordinato, entrate mensili recentemente comprese tra 2.700 e 2.900 euro, una pensione mensile di 400 euro e ulteriori disponibilità patrimoniali. Ha inoltre dedotto che l'Amministrazione non aveva valutato adeguatamente tali elementi, né il precedente regolare rientro della ricorrente dopo soggiorni turistici in Italia e Grecia. Il Ministero aveva eccepito anche la nullità della procura speciale per mancata apostille.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che la procura era stata rilasciata mediante atto pubblico formato da un notaio turco, previo accertamento dell'identità della sottoscrittrice, ed era stata debitamente apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Esaminati prioritariamente i motivi aggiunti, il Collegio li ha accolti per difetto di istruttoria e motivazione. L'Amministrazione aveva considerato in modo apodittico l'insufficienza dei redditi del padre e il saldo nullo del suo conto corrente, senza confrontarsi adeguatamente con il deposito personale della richiedente, con i redditi da lavoro e da pensione del garante e con la documentazione prodotta in giudizio. Il giudice ha precisato che la disponibilità della richiedente, pur inferiore alla soglia indicata dalla tabella applicabile, costituiva comunque un elemento finanziario da valutare congiuntamente alle risorse del garante. Non poteva inoltre escludersi, senza più approfondita istruttoria, una rimodulazione delle spese familiari per destinare risorse al mantenimento della figlia. È stata ritenuta non adeguatamente considerata anche la documentazione relativa ai precedenti visti turistici e ai regolari rientri della ricorrente nel Paese d'origine, rilevante ai fini del rischio migratorio. Il TAR ha quindi annullato il diniego originario e il provvedimento confermativo, ordinando al Ministero di riesaminare definitivamente l'istanza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo, dei principi di buona fede e correttezza e con l'obiettivo di consentire, in assenza di ulteriori fattori ostativi, l'immatricolazione in tempo utile per l'anno accademico 2025-2026. Non è stata invece accolta la domanda di condanna al rilascio diretto del visto, poiché il vizio accertato imponeva la riedizione del potere e non consentiva al giudice di sostituirsi all'Amministrazione. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato adottato il nuovo provvedimento poi impugnato con motivi aggiunti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998
La verifica dei requisiti economici per il visto di ingresso per studio deve essere svolta considerando concretamente e complessivamente le disponibilità della richiedente e del garante.
art. 5, commi 6 e 44-bis, d.P.R. 394/1999
Richiamato dalla ricorrente quale parametro normativo in materia di condizioni per l'ingresso e il soggiorno.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa della tabella ministeriale utilizzata per individuare i mezzi economici necessari.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La necessità di riesercitare il potere amministrativo impedisce al giudice di ordinare direttamente il rilascio del visto quando residuano valutazioni amministrative da compiere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
L'apostille apposta sull'atto pubblico notarile straniero ha consentito di ritenere valida la procura speciale.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, la verifica della disponibilità di mezzi di sostentamento deve essere condotta attraverso una valutazione complessiva e concreta delle risorse della richiedente e del garante, senza isolare un singolo dato economico, quale il saldo nullo di un conto corrente, dal complesso degli elementi documentali disponibili.
- L'Amministrazione non può affermare apoditticamente che i redditi del garante non siano documentati quando la parte abbia prodotto documentazione relativa a redditi da lavoro, pensione e altre disponibilità: deve esaminare tali elementi e motivare specificamente la loro eventuale inidoneità.
- La disponibilità economica della richiedente, anche se inferiore alla soglia tabellare di riferimento, non è irrilevante e deve essere ponderata insieme alle risorse del garante e alle concrete esigenze di mantenimento durante il soggiorno.
- Ai fini della valutazione del rischio migratorio connesso al rilascio del visto, l'Amministrazione deve considerare anche la documentazione relativa a precedenti ingressi regolari e al successivo rientro della richiedente nel Paese di provenienza.
- Quando l'illegittimità del diniego deriva da difetto di istruttoria e motivazione e residuano valutazioni amministrative, il giudice annulla l'atto e ordina il riesame entro un termine, ma non può imporre direttamente il rilascio del visto in sostituzione dell'Amministrazione.
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