Cassazione Penale, Sentenza n. 1278/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Francia di un connazionale (realizzato con un furgone contenente il migrante nel vano bagagli) deducendo in cassazione un unico motivo: violazione di legge relativamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e dell'art. 59 c.p., nonché carenza di motivazione circa la conoscenza o l'ignoranza (colpa) circa il fatto che il trasferimento fosse realizzato con l'ausilio di più persone. In sostanza il ricorrente sosteneva di non aver mai saputo che Singh Sukhdeep si sarebbe avvalso di altri soggetti (i conducenti arrestati del furgone) e che le intercettazioni non provavano la sua consapevolezza della partecipazione di terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura dedotta in cassazione non era stata già articolata nell'atto di appello, con conseguente applicazione del principio per cui le questioni non prospettate in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione (richiamo agli artt. 609 e 606 c.p.p. e correlati). Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, lett. d)
Norma che prevede un'aggravante in relazione al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quando il fatto è commesso in concorso con più persone; la sentenza oggetto del ricorso contestava l'applicazione di tale aggravante in relazione alla conoscenza da parte dell'imputato della partecipazione di altri
codice penale, art. 59
Riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti generiche; richiamata nella doglianza sul computo e sul trattamento della circostanza relativa al numero delle persone coinvolte
codice di procedura penale, art. 609, comma 1
Stabilisce i poteri di cognizione della Corte di cassazione, limitati ai motivi di ricorso proposti; la Corte ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibile il motivo non sollevato in appello
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Prevede l'improcedibilità di questioni non prospettate nei motivi di appello; la Corte ha applicato questo principio in combinato disposto con l'art. 609 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c)
Richiamate per richiedere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nell'atto di impugnazione; la mancata specificazione in appello impedisce la deduzione della questione in cassazione
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicato disponendo euro 3.000
Corte costituzionale, pron. n. 186/2000
Richiamata in tema di eventuale profilo di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso; la sentenza evidenzia che non si esclude la rilevanza di profili di colpa ai fini della liquidazione
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni che non siano state già dedotte nell'atto di appello: bisogna formulare e motivare chiaramente tutti i punti di diritto e di fatto rilevanti in appello per preservarli.
- L'accertamento di aggravanti legate al numero di partecipanti richiede che la conoscenza (o la previsione) della partecipazione di terzi sia provata o dedotta e contestata già in sede di appello; contestazioni tardive saranno inammissibili.
- Le intercettazioni possono costituire prova centrale per la responsabilità quando ricostruiscano trattative, prezzo, linguaggio criptico (es. il termine "roba") e consapevolezza della clandestinità, ma la loro valutazione e le eventuali contestazioni probatorie devono essere discusse nei gradi di merito e, se controverse, riportate in appello.
- Quando si ritiene che la sentenza di merito abbia mostrato contraddizioni (per es. affermare assenza di partecipazione materiale e contemporaneamente riconoscere consapevolezza di più partecipanti), è necessario sollevare e argomentare tale apparente contrasto già in appello per consentire alla Corte di merito di rimuoverlo.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità in cassazione comprendono non solo il rigetto del mezzo ma anche l'onere delle spese e l'eventuale pagamento alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la strategia difensiva prima di proporre ricorso di legittimità.
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