Sentenza n. 134/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’accertamento e la declaratoria, dell’illegittimità del silenzio- inadempimento serbato dalla Prefettura di Lecce sull’istanza presentata, a mezzo pec, in data 22.09.2025, volta a chiedere l’inserimento del ricorrente, in quanto richiedente asilo non abbiente, all’interno di un progetto di accoglienza governativa, ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. n. 142/2015; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso, con fissazione del relativo termine; nonché per la nomina, fin da ora, in caso di inosservanza, di un Commissario che provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Lecce sull’istanza di inserimento in un progetto governativo di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e avere formalizzato la domanda presso la Questura di Lecce, aveva chiesto alla Prefettura, mediante PEC del 22 settembre 2025, di essere inserito in una struttura o progetto di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, rappresentando la propria indigenza e l’impossibilità di proseguire l’ospitalità privata. In assenza di riscontro, aveva inviato un sollecito il 22 ottobre 2025 e aveva quindi proposto ricorso contro il silenzio. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 e della disciplina sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, chiedendo l’accertamento dell’obbligo della Prefettura di provvedere con un atto espresso, la fissazione del termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l’obbligo della Prefettura di pronunciarsi sull’istanza. Il ricorso contro il silenzio è esperibile per accertare la violazione dell’obbligo di provvedere, indipendentemente dal carattere discrezionale o vincolato del contenuto del provvedimento richiesto. Il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 è applicabile alle istanze di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine stabilito dalla legge o dall’amministrazione. Il termine di 180 giorni previsto per i procedimenti riguardanti l’immigrazione non si applica alle procedure relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, poiché la tempestività dell’accoglienza è funzionale alla procedura di esame della domanda e le misure operano fin dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione. La Prefettura è stata pertanto ordinata ad adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso e congruamente motivato, senza vincolo quanto al contenuto. La richiesta di nomina preventiva del commissario ad acta è stata respinta allo stato, non essendo emersi elementi per ritenere probabile una persistente inerzia. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine applicabile; in assenza di un termine speciale, il termine ordinario è di trenta giorni.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Il termine di trenta giorni si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza, non essendo previsto un diverso termine dalla legge o dall’amministrazione.
art. 2, comma 4, l. 241/1990
nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione
La previsione del termine massimo di 180 giorni per i procedimenti riguardanti l’immigrazione non è applicabile alle procedure di accesso all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
Le misure di accoglienza si applicano fin dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, imponendo una trattazione tempestiva della relativa istanza.
d.lgs. 142/2015
Disciplina l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e fonda l’obbligo dell’amministrazione di esaminare l’istanza di inserimento nelle misure di accoglienza.
direttiva 2013/33/UE
Costituisce, insieme al d.lgs. n. 142/2015, il quadro normativo volto ad assicurare misure di accoglienza tempestive durante l’esame della domanda di protezione internazionale.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio-inadempimento è esperibile per accertare la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza del privato, anche quando il contenuto della decisione richiesta sia discrezionale.
- In assenza di un termine speciale previsto dalla legge o dall’amministrazione, alle istanze di accesso alle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale si applica il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990.
- Il termine di 180 giorni previsto per i procedimenti riguardanti l’immigrazione non si applica alle istanze relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, poiché tali misure devono essere assicurate tempestivamente e operano fin dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione.
- Quando accoglie un ricorso contro il silenzio in materia di accoglienza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare entro un termine determinato un provvedimento espresso e congruamente motivato, lasciandole impregiudicata la valutazione sul contenuto della decisione.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta non è necessaria quando, al momento della decisione, non emergono elementi concreti idonei a far presumere che l’amministrazione rimarrà ulteriormente inerte.
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