Direttiva 2008/128
Direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008 , che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/128/CE codifica e sostituisce la direttiva 95/45/CE sui requisiti di purezza delle sostanze coloranti alimentari. L'obiettivo è uniformare a livello UE gli standard di purezza, i criteri analitici e i limiti di contaminanti per numerosi coloranti, naturali e sintetici, utilizzabili nei prodotti alimentari. La direttiva abroga la precedente disciplina, mantiene fermi i termini di attuazione già maturati per gli atti modificativi e rinvia alla tavola di concordanza per i riferimenti normativi.
Stabilisce, in forma codificata, i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti autorizzate per uso alimentare elencate nella direttiva 94/36/CE.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze coloranti per uso alimentare menzionate nella direttiva 94/36/CE e ai relativi preparati, limitatamente ai requisiti di purezza fissati nell'allegato I. Riguarda gli Stati membri, che devono conformarsi agli obblighi di recepimento e attuazione previsti per le direttive abrogate o modificate richiamate nell'allegato II, parte B. Restano esclusi gli additivi preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico o non contemplati dalla direttiva, che devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell'EFSA.
Requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare
La direttiva 2008/128/CE è una direttiva di codificazione: riordina e sostituisce la precedente direttiva 95/45/CE, senza cambiare la struttura complessiva della disciplina, ma consolidando in un unico testo i requisiti di purezza per i coloranti alimentari autorizzati nell'Unione. Il quadro regolatorio è funzionale all'armonizzazione del mercato degli additivi alimentari e alla tutela della salute pubblica, attraverso standard comuni di purezza e contaminazione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la direttiva quadro 89/107/CEE sugli additivi alimentari e la direttiva 94/36/CE sui coloranti destinati ai prodotti alimentari. I considerando evidenziano tre obiettivi centrali:
- razionalità e chiarezza del diritto UE mediante la codificazione della disciplina preesistente;
- fissazione di requisiti di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE;
- allineamento, per quanto opportuno, alle specifiche e tecniche di analisi del Codex Alimentarius/JECFA.
La direttiva precisa inoltre che gli additivi alimentari ottenuti con metodi o materiali significativamente diversi da quelli già valutati devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, con particolare riguardo ai requisiti di purezza.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle sostanze coloranti per uso alimentare elencate nella direttiva 94/36/CE e, in concreto, ai loro requisiti di purezza. L'allegato I contiene le specifiche tecniche per i singoli coloranti autorizzati, compresi gli standard relativi a composizione, caratteristiche fisiche, identificazione analitica e impurità consentite.
Restano rilevanti le clausole di salvaguardia: per i prodotti preparati con tecniche o materiali non comparabili a quelli valutati, non basta la conformità alle specifiche della direttiva, ma è necessario il vaglio di sicurezza dell'EFSA. Inoltre, l'allegato II preserva gli effetti dei termini di attuazione già previsti per le direttive precedenti o modificative.
Struttura degli obblighi
L'articolo 1 è la norma sostanziale: rinvia all'allegato I per la determinazione dei requisiti di purezza richiesti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE. Si tratta di un obbligo di risultato per gli Stati membri e per gli operatori: i coloranti commercializzati per uso alimentare devono rispettare i livelli minimi e massimi previsti per ciascuna sostanza.
L'articolo 2 abroga la direttiva 95/45/CE, ma lascia salvi gli obblighi nazionali connessi ai termini di attuazione già maturati. I riferimenti alla direttiva abrogata devono essere letti come riferimenti alla direttiva codificata, secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.
L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri.
Specifiche generali per i pigmenti coloranti di alluminio
La parte A dell'allegato I contiene una definizione generale dei pigmenti di alluminio, ottenuti reagendo sostanze coloranti con allumina in ambiente acquoso. Il prodotto finito può contenere allumina non reagita.
I limiti generali indicati sono:
- prodotti insolubili in HCl: non oltre lo 0,5 %;
- sostanze estraibili in etere: non oltre lo 0,2 % in condizioni di neutralità.
Per i relativi colori si applicano poi anche i criteri specifici di purezza contenuti nella parte B.
Requisiti per i principali coloranti sintetici e naturali
La parte più rilevante della direttiva è costituita dalle schede analitiche dei singoli coloranti. Per ciascun additivo l'allegato fissa, in modo uniforme, definizione, classe chimica, numero Colour Index, numero EINECS quando disponibile, denominazione chimica, formula, peso molecolare, tenore minimo e parametri di identificazione (in genere spettrometria e massimi di assorbimento).
Tra i coloranti sintetici figurano, fra gli altri:
- E 100 curcumina, con estrazione da curcuma e solventi tassativamente ammessi;
- E 101 riboflavina ed E 101(ii) riboflavina-5′-fosfato, con limiti su perdita all'essiccamento, ceneri solfatate, ammine aromatiche e metalli pesanti;
- E 102 tartrazina, E 104 giallo chinolina, E 110 giallo tramonto FCF, E 122 azorubina, E 123 amaranto, E 124 ponceau 4R, E 127 eritrosina, E 128 rosso 2G, E 129 rosso allura AC, E 131 blu patentato V, E 132 indigotina, E 133 blu brillante FCF e E 142 verde S.
Per questi coloranti sono tipicamente stabiliti:
- un contenuto minimo di sostanze coloranti totali;
- limiti per sostanze insolubili in acqua;
- limiti per coloranti accessori e composti organici non coloranti;
- limiti per ammine primarie aromatiche non solforate;
- limiti per solventi estraibili in etere e, dove pertinenti, per residui di solventi specifici.
Coloranti naturali e derivati vegetali
Per i coloranti di origine naturale, la direttiva definisce in dettaglio materia prima, metodo di estrazione e composizione consentita. In questa categoria rientrano, tra gli altri:
- E 120 cocciniglia, acido carminico e carmini, con distinzione tra estratti e chelati di alluminio;
- E 140 clorofille, E 140(ii) clorofilline, E 141 complessi delle clorofille con rame ed E 141(ii) complessi delle clorofilline con rame;
- E 160a caroteni misti e beta-carotene, anche da Blakeslea trispora, con specifiche su solventi residui, micotossine e microbiologia per il prodotto da fermentazione;
- E 160b annatto, bissina e norbissina, in varie forme di estratto;
- E 160c estratto di paprica, con limiti su capsaicina;
- E 160d licopina;
- E 160e beta-apo-8′-carotenale e E 160f estere etilico dell'acido beta-apo-8′-carotenoico;
- E 161b luteina, E 161g cantaxantina;
- E 162 rosso di radice di barbabietola/betanina;
- E 163 antociani.
Le specifiche insistono su:
- solventi di estrazione espressamente ammessi;
- percentuali minime di pigmento attivo;
- limiti di impurità e degradazione;
- contaminanti metallici ricorrenti.
Coloranti inorganici e metalli
La direttiva disciplina anche i pigmenti inorganici e i metalli coloranti:
- E 170 carbonato di calcio;
- E 171 biossido di titanio;
- E 172 ossidi e idrossidi di ferro;
- E 173 alluminio;
- E 174 argento;
- E 175 oro.
Le specifiche riguardano la purezza chimica del prodotto e, in particolare, i limiti per metalli pesanti e altre impurità. Per alcuni prodotti sono previsti requisiti speciali, come nel caso del biossido di titanio con eventuale allumina o silice di rivestimento, o dell'oro, per il quale sono indicati limiti di argento e rame dopo dissoluzione completa.
Soglie ricorrenti di contaminanti e parametri analitici
Un tratto comune della direttiva è l'attenzione ai contaminanti. Le soglie più ricorrenti sono riferite a:
- arsenico;
- piombo;
- mercurio;
- cadmio;
- metalli pesanti complessivi (spesso espressi come Pb).
In molti casi compaiono anche limiti per:
- solventi residui specifici;
- ceneri solfatate;
- perdita all'essiccamento;
- sostanze estraibili in etere;
- ammine aromatiche;
- sostanze organiche non coloranti;
- parametri spettrofotometrici di identificazione e di titolo.
Per il caramello nelle varie tipologie (E 150 a-d) assumono rilievo criteri ulteriori, tra cui il contenuto di azoto, zolfo, anidride solforosa, 4-metilimidazolo e specifici rapporti di assorbanza. Le note finali chiariscono inoltre il significato tecnico di alcune misurazioni, come l'intensità del colore e il rapporto di assorbanza del precipitato alcolico.
Abrogazione, continuità normativa e termini di attuazione
L'allegato II, parte A, elenca la direttiva 95/45/CE e le sue successive modifiche: 1999/75/CE, 2001/50/CE, 2004/47/CE e 2006/33/CE. La parte B conserva i termini di attuazione in diritto nazionale già previsti per tali atti:
- 95/45/CE: 1° luglio 1996, con regime di esaurimento scorte per prodotti immessi o etichettati prima di tale data;
- 1999/75/CE: 1° luglio 2000;
- 2001/50/CE: 29 giugno 2002;
- 2004/47/CE: 1° aprile 2005, con regime di esaurimento scorte per prodotti immessi o etichettati prima di tale data;
- 2006/33/CE: 10 aprile 2007.
Per il professionista, ciò significa che la direttiva del 2008 opera soprattutto come testo consolidato di riferimento per le specifiche di purezza, mentre il dettaglio operativo va letto insieme alla disciplina storica richiamata e alla tavola di concordanza dell'allegato III.
Disposizioni principali
Oggetto e allegato tecnico vincolante
L'articolo 1 stabilisce che i requisiti di purezza di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE, relativi alle sostanze coloranti elencate nella direttiva 94/36/CE, sono fissati nell'allegato I. L'allegato contiene le specifiche dettagliate per ciascun colorante, inclusi tenore minimo, identificazione, composizione, solventi residui, metalli pesanti e altri contaminanti.
Codificazione e abrogazione della direttiva 95/45/CE
L'articolo 2 abroga la direttiva 95/45/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III. Sono fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 dispone che i destinatari sono gli Stati membri.
Specifiche generali per i pigmenti coloranti di alluminio
L'allegato I, parte A, definisce i pigmenti di alluminio ottenuti per reazione di sostanze coloranti con allumina in ambiente acquoso e fissa limiti generali, tra cui prodotti insolubili in HCl non oltre lo 0,5 % e sostanze estraibili in etere non oltre lo 0,2 % in condizioni di neutralità. Per i relativi colori si applicano poi i criteri specifici di purezza.
Requisiti specifici per ciascun colorante
L'allegato I, parte B, contiene specifiche puntuali per i singoli coloranti E-number, tra cui definizione, classe, numero Colour Index/EINECS, denominazione chimica, formula, peso molecolare, tenore minimo, descrizione, prove di identificazione e limiti di purezza. Sono disciplinati, tra gli altri, curcumina (E100), riboflavina e riboflavina-5′-fosfato (E101), tartrazina (E102), giallo chinolina (E104), giallo tramonto FCF (E110), cocciniglia/acido carminico/carmini (E120), coloranti azotati come azorubina, amaranto, ponceau 4R, rosso allura AC, blu patentato V, indigotina, blu brillante FCF e verde S, oltre ai coloranti naturali e inorganici successivi.
Coloranti naturali e derivati vegetali
Sono disciplinati con requisiti specifici i coloranti di origine naturale e vegetale, inclusi clorofille, clorofilline e complessi con rame (E140-E141), caroteni misti e beta-carotene di diverse origini (E160a), annatto nelle diverse forme (E160b), estratto di paprica (E160c), licopina (E160d), beta-apo-8′-carotenale (E160e), estere etilico dell'acido beta-apo-8′-carotenoico (E160f), luteina (E161b), cantaxantina (E161g), rosso di radice di barbabietola/betanina (E162) e antociani (E163), con prescrizioni su solventi ammessi, contenuto minimo di pigmenti e limiti di residui e contaminanti.
Coloranti e pigmenti inorganici e metalli
L'allegato include anche carbonato di calcio (E170), biossido di titanio (E171), ossidi e idrossidi di ferro (E172), alluminio (E173), argento (E174) e oro (E175), fissandone purezza, percentuali minime e limiti specifici di impurità metalliche. Per alcuni di essi sono previste norme particolari, come per il biossido di titanio con eventuale allumina/silice e per l'oro con limiti di argento e rame dopo dissoluzione completa.
Limiti trasversali per contaminanti
Molte specifiche richiedono limiti ricorrenti per arsenico, piombo, mercurio, cadmio e metalli pesanti, spesso espressi in mg/kg, nonché limiti per solventi residui, ammine aromatiche, coloranti accessori, ceneri, perdita all'essiccamento e sostanze estraibili in etere. Alcune voci prevedono limiti più stringenti o peculiari, come il 4-metilimidazolo nel caramello ammoniacale e solfito-ammoniacale, o l'assenza di specifiche micotossine e contaminazione microbiologica per il beta-carotene da Blakeslea trispora.
Termini di attuazione e regime transitorio richiamato
L'allegato II, parte B, riporta i termini di attuazione in diritto nazionale delle direttive sostituite o modificate: 95/45/CE (1° luglio 1996, con possibilità di commercializzare fino a esaurimento scorte i prodotti immessi o etichettati prima di tale data), 1999/75/CE (1° luglio 2000), 2001/50/CE (29 giugno 2002), 2004/47/CE (1° aprile 2005, con regime di esaurimento scorte per i prodotti immessi o etichettati prima di tale data) e 2006/33/CE (10 aprile 2007).
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