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Sentenza

Sentenza n. 2227/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1499/2020, reso in data 28 dicembre 2020 dal Tribunale Ordinario di Benevento nel procedimento R.G. n. 4961/2020 e depositato il 29 dicembre 2020

Giustizia amministrativa202304150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1499/2020 del Tribunale Ordinario di Benevento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore cessionario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo, passato in giudicato, con cui era stato riconosciuto in favore della cedente Banca IFIS s.p.a. un credito nei confronti dell’ASL Benevento. La ricorrente ha dedotto di essere subentrata nel credito in forza della cessione pro soluto e in blocco del 30 giugno 2022, comunicata all’ASL e pubblicizzata secondo la disciplina della cartolarizzazione dei crediti. Ha chiesto il pagamento del residuo capitale, degli interessi moratori, delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo e dell’imposta di registro, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto integrazioni documentali, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della creditrice originaria e una verificazione contabile per determinare il debito residuo e individuare i pagamenti effettivamente riferibili alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo. L’ASL ha insistito per il rigetto, ma non ha dato piena esecuzione all’ordinanza istruttoria. Il verificatore ha accertato un debito residuo complessivo di € 202.437,82, composto da € 117.284,99 di sorte capitale e € 85.152,83 di interessi moratori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo dell’ASL Benevento di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, ordinando il pagamento alla società ricorrente di € 202.437,82, di cui € 117.284,99 a titolo di capitale ed € 85.152,83 a titolo di interessi moratori calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002, oltre agli interessi maturandi dal 4 dicembre 2025 fino al saldo, alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo e all’eventuale imposta di registro effettivamente versata. Il giudice ha ritenuto vincolante il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, escludendo che in sede di ottemperanza potessero essere contestate nel merito le singole fatture o il credito accertato, questioni che avrebbero dovuto essere dedotte con opposizione al decreto. Ha recepito le conclusioni della verificazione contabile, ritenendo non riconducibili al decreto i pagamenti documentati dall’ASL. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Prefetto di Benevento quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese del giudizio, pari a € 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico dell’ASL, così come il compenso del verificatore, liquidato in € 3.500,00, e l’eventuale compenso del commissario ad acta, determinato in € 800,00. Il TAR ha inoltre precisato che in ottemperanza sono riconoscibili le spese successive funzionali alla pubblicazione, esame e notificazione del titolo e agli atti accessori, nonché l’imposta di registro effettivamente versata; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, derivando dalla libera scelta del creditore il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 66 c.p.a.

    È stato utilizzato quale base normativa per disporre la verificazione contabile finalizzata all’accertamento del debito residuo.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Richiamati per la liquidazione del compenso spettante al verificatore.

  • artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130

    Disciplina richiamata con riferimento alla cessione pro soluto e in blocco dei crediti nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.

  • art. 4, comma 4-bis, l. 30 aprile 1999, n. 130

    Richiamato per la comunicazione della cessione dei crediti all’amministrazione debitrice.

  • art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Richiamato insieme alla disciplina della cartolarizzazione per la pubblicità della cessione dei crediti.

  • artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679

    Richiamati in relazione all’informativa connessa alla comunicazione della cessione dei crediti.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Gli interessi moratori dovuti sul credito residuo sono stati calcolati secondo la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Richiamati per distinguere l’esecuzione forzata civile, e in particolare le spese di precetto, dal giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    Richiamato quale parametro per la liquidazione del compenso del verificatore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un decreto ingiuntivo passato in giudicato, il giudice amministrativo deve limitarsi ad assicurare l’esecuzione del titolo e non può riesaminare il merito del rapporto obbligatorio, la fondatezza delle fatture o altre contestazioni che avrebbero dovuto essere dedotte mediante opposizione al decreto ingiuntivo.
  • Quando l’amministrazione contesta l’ammontare del debito residuo e la documentazione contabile è insufficiente, il giudice dell’ottemperanza può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per individuare i pagamenti effettivamente riferibili al titolo giudiziale e determinare la somma ancora dovuta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento del capitale residuo, degli interessi maturati e maturandi secondo il titolo e la disciplina applicabile, nonché delle spese accessorie che trovino titolo nel provvedimento giudiziale o siano funzionali alla sua pubblicazione, esame e notificazione.
  • Le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, poiché il creditore sceglie liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza e non può trasferire nel secondo giudizio i costi dello strumento esecutivo alternativo prescelto.
  • In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali variazioni o modifiche di bilancio a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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