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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25215/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

Il proprietario di un immobile, ricevuto per donazione dal padre, conveniva in giudizio l'occupante di un ripostiglio sostenendo che il vano facesse parte del bene trasferitogli e chiedendone il rilascio perché detenuto senza titolo. Il convenuto reagiva chiedendo in via riconvenzionale di essere dichiarato proprietario del ripostiglio per usucapione. Il Tribunale qualificava la domanda principale come rivendicazione, la rigettava e accoglieva l'usucapione; la Corte d'appello confermava il rigetto dell'impugnazione. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 948 c.c., sostenendo di non aver proposto una vera rivendicazione ma una mera domanda di restituzione, con conseguente insussistenza della prova piena della proprietà gravante sul rivendicante; 2) violazione degli artt. 1141, 1142, 1143 e 1158 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché travisamento della prova, assumendo che la relazione del convenuto con il bene fosse nata da una concessione del precedente proprietario e che non si fosse quindi formato un possesso utile all'usucapione, oltre a contestare il modo in cui era stata valutata la prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la qualificazione della domanda appartiene al giudice di merito e, nel caso concreto, la pretesa era stata correttamente ricondotta a una domanda fondata sul dedotto diritto di proprietà; ha inoltre osservato che le censure miravano in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e il vaglio probatorio compiuti nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché proponeva un improprio riesame del merito, non essendo configurabile una violazione dell'art. 116 c.p.c. nei termini dedotti né un travisamento della prova sindacabile in cassazione nei limiti invocati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, alla refusione dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    La domanda è stata letta come azione fondata sul diritto di proprietà; la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione con una diversa lettura della pretesa sostanziale.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che non vi fosse possesso utile all'usucapione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento fattuale.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel tentativo di escludere il possesso utile all'usucapione; la Corte non ne ha fatto applicazione in senso decisivo, reputando la doglianza di merito.

  • art. 1143 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della contestazione sul possesso e sulla sua utilità ai fini dell'usucapione; censura non scrutinabile nel merito.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato per contestare l'usucapione del ripostiglio; la Corte ha ritenuto che la censura investisse l'accertamento di fatto, non la corretta interpretazione della norma.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso travisamento della prova; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse un vizio sindacabile nei termini prospettati.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una regola legale di prova; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge sostanziale presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di censurare la mera valutazione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il corretto paradigma per denunciare nullità processuali, ivi compresa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o le doglianze sulla qualificazione della domanda che si traducano in vizi processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il rimedio nei soli rigorosi limiti del vizio motivazionale ancora deducibile; non può essere usato per ottenere un nuovo giudizio sul merito delle prove.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso sia manifestamente infondato rispetto a un orientamento consolidato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale disciplina del procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla composizione del collegio investito della decisione dopo la proposta del consigliere delegato.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Esclusa l'incompatibilità del consigliere proponente a far parte del collegio nel procedimento accelerato.

  • art. 52 c.p.c.

    Esclusa l'incompatibilità del consigliere proponente a far parte del collegio nel procedimento accelerato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis può rilevare ai fini delle impugnazioni incidentali tardive.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come rimedio per il travisamento del contenuto oggettivo della prova quando si traduca in errore di fatto revocatorio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata e in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se si traduce in nullità processuale, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o errore di sussunzione della fattispecie concreta in una norma di diritto.
  • La violazione di legge non può essere invocata per contestare la ricostruzione dei fatti e il risultato del vaglio probatorio: l'erronea ricognizione della fattispecie concreta resta riservata al giudice di merito.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore probatorio diverso da quello legale o dichiari di applicare il prudente apprezzamento dove la legge impone una diversa regola di valutazione; non è sufficiente dedurre un cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il travisamento della prova, se riguarda un errore percettivo sul contenuto oggettivo della risultanza probatoria, è in linea di principio rimediabile con revocazione per errore di fatto; non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo giudizio di merito in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e un riesame del merito.
  • Le domande di rilascio fondate sul dedotto diritto di proprietà possono essere qualificate come azioni di rivendicazione se il petitum sostanziale è l'accertamento del diritto dominicale e la restituzione del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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