Sentenza n. 888/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di AGEA che ha confermato la legittimità del debito iscritto a ruolo per il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2005/2006
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto con cui AGEA aveva confermato il debito relativo al prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la campagna 2005/2006, chiedendo anche l'accertamento dell'obbligo dell'Agenzia di esercitare l'autotutela, il ricalcolo del prelievo, l'inesistenza del debito e il risarcimento delle somme asseritamente riscosse mediante compensazione con aiuti PAC. I motivi dedotti riguardavano la violazione dell'art. 1, comma 538, della l. 228/2012 e dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, la violazione delle regole sul procedimento e sulla partecipazione, dei principi di legalità, buona fede, leale cooperazione, buona amministrazione, legittimo affidamento, effettività e primazia del diritto dell'Unione, nonché del giudicato esterno, della parità di trattamento e dell'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE. La ricorrente sosteneva che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea avessero imposto il ricalcolo del prelievo secondo criteri compatibili con il diritto europeo. In memoria conclusiva aveva inoltre prospettato la cessazione della materia del contendere in ragione della procedura transattiva introdotta dall'art. 10-ter del d.l. 69/2023.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che la nuova procedura transattiva non estingue automaticamente i giudizi e produce effetti soltanto con la conclusione della transazione e il pagamento degli importi concordati. Nel merito, ha respinto la domanda impugnatoria. Il provvedimento impositivo relativo alla campagna 2005/2006 era stato già impugnato davanti al TAR Lazio e il giudizio era stato dichiarato perento con decreto del 9 novembre 2016; tale definizione aveva reso stabile il giudicato formale e definitivamente inoppugnabili il provvedimento impositivo e gli atti riscossivi conseguenti. Il contrasto con il diritto dell'Unione europea determina, di regola, annullabilità e non nullità dell'atto amministrativo, salvo che sia incompatibile con il diritto europeo la stessa norma attributiva del potere, ipotesi non ravvisata nel caso concreto. Le sentenze della Corte di giustizia invocate riguardavano inoltre i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e di rimborso delle eccedenze, non il potere impositivo originario, e non imponevano la riapertura di rapporti ormai esauriti e coperti da giudicato. Non sussisteva quindi alcun obbligo di AGEA di procedere all'autotutela o di ritirare gli atti esecutivi fondati sul titolo definitivo. Le domande di mero accertamento dell'obbligo di provvedere, dell'inesistenza del debito e dell'obbligo di esercitare l'autotutela sono state respinte, ma ritenute in realtà inammissibili, non essendo attribuito al giudice amministrativo, nella fattispecie, il potere di pronunciare sentenze di mero accertamento nei termini richiesti. La domanda risarcitoria è stata ritenuta inammissibile per genericità e comunque infondata per difetto di prova: la ricorrente non aveva dimostrato l'effettivo recupero delle somme, il pregiudizio subito, né che l'applicazione delle sentenze della Corte di giustizia avrebbe condotto a un debito inferiore. Il danno era inoltre collegato alla mancata prosecuzione del precedente giudizio, scelta imputabile alla ricorrente e non risarcibile in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza. Ricorso respinto integralmente; spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 538, l. 228/2012
ai sensi dell’art. 1, comma 539, L. 228/12, si conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo
La disposizione è stata richiamata da AGEA quale base della conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo; il TAR ha ritenuto comunque prevalente la definitività del titolo impositivo.
art. 21-nonies l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato la disciplina, ma il giudice ha escluso che il diritto europeo imponesse l'esercizio dell'autotutela su un provvedimento ormai divenuto inoppugnabile.
art. 21-septies l. 241/1990
Il contrasto dell'atto amministrativo con il diritto dell'Unione europea costituisce, di regola, causa di annullabilità e non di nullità; la nullità ricorre soltanto quando sia incompatibile con il diritto europeo la norma interna attributiva del potere, ipotesi non riscontrata.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il richiamo all'azione per l'accertamento dell'obbligo di provvedere non consentiva, nella fattispecie, di ottenere le pronunce di accertamento e condanna richieste dalla ricorrente.
art. 8-ter l. 33/2009
Richiamato in relazione all'iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA.
art. 10-ter d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023
La procedura transattiva per le posizioni debitorie relative al prelievo supplementare non determina automaticamente la cessazione dei giudizi pendenti; l'estinzione opera solo per le controversie effettivamente transatte.
art. 554 l. 207/2024
Ha introdotto la procedura transattiva mediante l'aggiunta dell'art. 10-ter al d.l. 69/2023.
art. 947 l. 199/2025
Ha ulteriormente modificato la disciplina della procedura transattiva, senza incidere sull'assenza di automatica cessazione dei giudizi pendenti.
art. 4, par. 3, TUE
Invocato dalla ricorrente con riferimento al principio di leale cooperazione, ma ritenuto non idoneo a imporre la riapertura di rapporti definitivamente regolati.
art. 4 TFUE
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure fondate sul primato e sull'effettività del diritto dell'Unione.
art. 19, par. 2, TUE
Invocato dalla ricorrente, senza che il giudice ne abbia ricavato un obbligo di riesame del debito definitivo.
art. 40, n. 3, secondo comma, Trattato CE
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione della parità di trattamento tra produttori.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione del giudizio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea determina, di regola, un vizio di annullabilità e non di nullità; la nullità è configurabile soltanto quando sia incompatibile con il diritto europeo la stessa norma interna attributiva del potere amministrativo.
- Un provvedimento amministrativo contrario al diritto dell'Unione europea deve essere impugnato entro il termine decadenziale previsto; una volta divenuto definitivo o coperto da giudicato, continua a produrre effetti e non deve essere necessariamente riesaminato dall'amministrazione sulla base di successive pronunce della Corte di giustizia, salva la distinta possibilità dell'autotutela nei suoi presupposti ordinari.
- Il giudicato formale derivante dalla perenzione del giudizio rende stabile la definizione processuale e determina l'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo oggetto di quel giudizio, anche quando la decisione non abbia definito la controversia nel merito.
- La sopravvenuta introduzione di una procedura transattiva per determinate posizioni debitorie non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti: l'estinzione opera soltanto nei limiti delle controversie effettivamente transatte, secondo le condizioni previste dalla legge.
- La domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione è inammissibile o infondata quando non individua specificamente il danno subito, non dimostra l'effettiva condotta lesiva, il nesso causale e la differenza patrimoniale risarcibile, né fornisce un principio di prova del maggior importo eventualmente dovuto.
- Il danno che il privato avrebbe potuto evitare mediante l'ordinaria diligenza, inclusa la prosecuzione del giudizio tempestivamente instaurato contro il provvedimento lesivo, non può essere posto a carico della pubblica amministrazione a titolo risarcitorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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