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Sentenza

Sentenza del 28/11/2019 n. 31089 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato una cartella relativa all'imposta di registro derivante da una sentenza del Tribunale di Torino, contestando principalmente la validità della notificazione effettuata direttamente tramite raccomandata postale, in assenza di una relata sottoscritta da un ufficiale giudiziario o da altro soggetto abilitato. Ha inoltre dedotto la mancata allegazione dei documenti di riferimento, l'insufficiente motivazione della cartella, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l'assenza di sottoscrizione dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della cartella mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica, purché risultino la spedizione e la consegna del plico al domicilio del destinatario. Nel caso concreto, l'avviso di ricevimento attestava la consegna al fratello convivente della contribuente. La Corte ha inoltre affermato che eventuali irregolarità sarebbero state sanate dal raggiungimento dello scopo, poiché la contribuente aveva avuto conoscenza dell'atto e lo aveva impugnato. La cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata e la mancata sottoscrizione non è stata considerata causa di invalidità in assenza di una specifica sanzione normativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 2.900 euro oltre accessori e spese generali, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una modalità autonoma e alternativa rispetto alla notificazione tramite ufficiale giudiziario, messo comunale o altro soggetto abilitato. Non è quindi indispensabile una separata relata di notifica.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2

    La cartella è valida quando contiene gli elementi essenziali per individuare la pretesa tributaria, il termine per adempiere e le conseguenze dell'inadempimento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Il rinvio alle regole delle notificazioni consente di applicare, anche alle cartelle di pagamento, i principi processuali in materia di validità e sanatoria della notificazione.

  • Codice civile, art. 1335

    La raccomandata si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria.

  • Codice civile, art. 2700

    L'avviso di ricevimento e l'accettazione della raccomandata fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti attestati dall'agente postale nell'esercizio delle sue funzioni.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    L'eventuale nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ad esempio perché il destinatario ne ha avuto conoscenza e lo ha tempestivamente impugnato.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria, ma non è necessario riportare una motivazione ulteriore quando l'atto contiene i dati essenziali del ruolo e dell'obbligazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12

    La mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente la nullità, poiché la legge non prevede una specifica sanzione e opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'amministrazione.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata redatta e firmata da un ufficiale giudiziario.
  • L'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare la regolarità della consegna; chi contesta la notifica deve fornire elementi concreti per superare tale prova.
  • Anche una notifica eventualmente irregolare può essere sanata se il contribuente dimostra di aver conosciuto l'atto, ad esempio impugnandolo nel merito.
  • La cartella è adeguatamente motivata se indica l'origine e l'entità della pretesa, la data di esecutività del ruolo, il termine di pagamento e le conseguenze dell'omissione.
  • La mancata sottoscrizione dell'atto non determina automaticamente la nullità, in assenza di una specifica previsione normativa e di una concreta contestazione della riferibilità dell'atto all'amministrazione.
  • Le contestazioni formali sulla notifica devono essere valutate insieme alla concreta conoscenza dell'atto e agli effetti processuali prodotti dall'impugnazione.

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