Cassazione Penale, Sentenza n. 2630/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilita dell'appello in quanto l'atto di impugnazione non aveva prodotto una dichiarazione o elezione di domicilio posteriore alla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.; il difensore ha dedotto violazione di tale norma e, in subordine, la sua illegittimità costituzionale, lamentando inoltre l'impossibilità pratica di ottenere nuova dichiarazione di domicilio perché l'imputato era stato espulso e risultava irreperibile, con conseguente compressione del diritto di difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello. Le Sezioni Unite, nella valutazione richiamata in via informativa, hanno ritenuto che per le impugnazioni proposte fino al 24/8/2024 fosse sufficiente che l'impugnazione contenesse un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, idoneo a consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Tuttavia la Corte ha precisato che il richiamo deve garantire la certa individuazione del luogo e la concreta idoneità del domicilio a permettere la notifica, sicché occorre verificare la regolarità e la perdurante attitudine del domicilio dichiarato
Norme richiamate
art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
La Corte, richiamando la decisione delle Sezioni Unite, ha interpretato la norma (anche se abrogata dalla L. 11/24) nel senso che, per le impugnazioni entro il termine transitorio, e' sufficiente un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo, purché ciò consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
art. 164, cod. proc. pen.
Riferito dalla Corte territoriale nella motivazione estensiva sull'obbligo di nuova dichiarazione/eletto di domicilio dopo la sentenza; la Cassazione osserva che tale interpretazione non puo' essere assoluta e deve conciliarsi con la necessita' di garantire l'effettiva reperibilita per la notificazione
L. 11/24
La legge ha abrogato la disciplina dell'art. 581, comma 1 ter, ma le Sezioni Unite hanno stabilito un regime transitorio: la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/8/2024
Sezioni Unite, decisione del 24/10/2024 (informazione provvisoria)
La pronuncia di nomofilachia stabilisce che il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e la sua indicazione nel fascicolo sono sufficienti a soddisfare l'onere di cui all'art. 581, comma 1 ter, purché consentano l'immediata individuazione del luogo per la notificazione; detta interpretazione limita la stretta esegesi che richiedeva una dichiarazione posteriore alla sentenza
Massime di principio
- Per le impugnazioni presentate entro il termine transitorio (fino al 24/8/2024) e' sufficiente che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indichi la sua collocazione nel fascicolo, se cio' permette l'immediata individuazione per la notificazione
- La semplice produzione formale di una precedente dichiarazione non e' sempre sufficiente: il giudice deve verificare la concreta idoneita e la perdurante attitudine del domicilio dichiarato a consentire la notifica (reperibilita effettiva), per garantire il diritto al contraddittorio
- Se l'imputato e' irreperibile o espulso e non e' possibile ottenere una nuova dichiarazione di domicilio, l'applicazione rigida della regola di inammissibilita puo' ledere il diritto di difesa; in tali casi la valutazione deve essere proporzionata e volta a non impedire ingiustificatamente l'impugnazione
- Una pronuncia delle Sezioni Unite vincola i giudici di merito: una diversa interpretazione, quando le Sezioni Unite hanno gia' fissato il principio, e' suscettibile di annullamento
- In presenza di una declaratoria di inammissibilita basata su interpretazione non conforme alla giurisprudenza di legittimita, la Corte di Cassazione puo' annullare senza rinvio e rinviare gli atti al giudice di merito per il prosieguo
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