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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14672/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo di dichiarare non eseguibile la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/07/2022 per omessa notificazione dell'estratto contumaciale. Sosteneva di essere stato erroneamente indicato come "assente" anziché contumace nell'atto di impugnazione e che tale nullità impedisce la formazione del giudicato e del titolo esecutivo; inoltre lamentava che la Corte di Cassazione, cui erano stati aggiunti motivi, non aveva valutato tale eccezione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso (sent. n. 19376/2023) senza entrare nel merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile. La Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di appello, il quale copre il dedotto e il deducibile e impedisce di far valere le nullità mediante incidente di esecuzione (art. 670). Il giudice ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 15498/2021 secondo cui le nullità derivanti dall'omessa citazione o dalla celebrazione in assenza non sono deducibili con l'incidente di esecuzione, salvo la via della rescissione del giudicato (art. 629-bis) o del ricorso straordinario (art. 625-bis). È stato inoltre richiamato il principio di presunzione che il difensore abbia portato la sentenza a conoscenza dell'imputato quando abbia regolarmente proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Rimedio previsto per l'incidente di esecuzione; la Corte ha affermato che tale strumento non può essere usato per far valere nullità già coperte dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come possibile rimedio straordinario alternativo per questioni di validità del giudicato non valutabili in sede di incidente di esecuzione.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Rimedio di rescissione del giudicato invocabile per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo quando la sentenza è intervenuta in assenza dell'imputato; la Corte ha indicato che, ove ricorrano i presupposti, tale rimedio è quello ordinato e non l'incidente di esecuzione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento processuale del motivo di ricorso per cassazione dedotto dal ricorrente (violazione di legge processuale); la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato rispetto a tale doglianza.

  • art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge n. 103/2017)

    La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma solo dal difensore, quindi la mancata notifica all'imputato ha rilievo limitato ove il difensore abbia proposto ricorso in Cassazione.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la dichiarazione di assenza e i suoi presupposti; la Corte ha osservato che l'eventuale erronea indicazione di "assenza" può rientrare nelle ipotesi in cui è esperibile la rescissione del giudicato, se i presupposti di cui all'art. 420-bis non sussistono.

  • Sentenza Sez. U. n. 15498/2021 (Lovric)

    «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse»

    Principio guida: le nullità derivanti da assenza/non citazione non sono recuperabili con incidente di esecuzione una volta intervenuto il giudicato; la via corretta è la rescissione del giudicato (art. 629-bis) o altri rimedi specifici.

  • Sentenza Sez. 1 n. 22337/2021

    Principio secondo cui l'omessa notifica dell'estratto contumaciale non incide sul ricorso per cassazione regolarmente proposto dal difensore, presupponendosi che il difensore abbia portato la sentenza a conoscenza dell'imputato; rilevanza residua solo se il difensore fosse privo di investitura fiduciaria.

  • Altre pronunce citate (Sez. 5 n. 40413/2019, Corte costituzionale sent. 13/06/2000 n. 186, Corte di Cassazione sent. n. 19376/2023)

    Richiami giurisprudenziali e costituzionali utilizzati dalla Corte per motivare le statuizioni: a) confermare la presunzione di conoscenza da parte del difensore; b) giustificare l'applicazione del principio di passaggio in giudicato e la condanna alle spese e alla ammenda.

Massime di principio

  • Se una questione di nullità relativa all'omessa notifica dell'estratto contumaciale è stata proposta con ricorso per cassazione e la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, la sentenza di appello è divenuta irrevocabile e quella nullità non può essere fatta valere mediante incidente di esecuzione (art. 670); occorre valutare rimedi straordinari (art. 625-bis) o la rescissione del giudicato (art. 629-bis).
  • L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale può avere rilievo residuale se il difensore che ha impugnato la sentenza risulta avesse l'investitura fiduciaria: si presume che il difensore abbia portato la sentenza a conoscenza dell'imputato, perciò la mancata notifica non impedisce automaticamente la formazione del giudicato se il difensore ha proposto regolarmente ricorso.
  • L'incidente di esecuzione non è la sede per riesaminare questioni che la legge riserva a specifici rimedi di impugnazione o a richieste di rescissione del giudicato; verificare sempre quale rimedio sia procedimentalmente competente prima di proporre l'istanza presso il giudice dell'esecuzione.
  • Se si ritiene di essere stati indicati erroneamente come "assenti" invece che "contumaci", va considerata la via della rescissione del giudicato (art. 629-bis) ove sussistano i presupposti della mancata conoscenza incolpevole della celebrazione, e, in alternativa, il ricorso straordinario previsto dall'ordinamento.
  • In caso di omissione della notifica, è utile documentare tempestivamente lo stato delle notifiche e la titolarità del mandato al difensore; se il difensore non ha investitura fiduciaria, la mancata notifica può conservare maggior rilievo processuale.

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