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Sentenza

Sentenza n. 43/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso di cui alla nota prot. n. 1422 del 3 febbraio 2025 recante diniego dell’istanza di permesso di costruire acquisita al prot. comunale n. 1856 del 19 febbraio 2024 presentata dalla signora Gaia Morice per la realizzazione di una autorimessa da destinare come pertinenza di una unità abitativa ai sensi della legge n. 122/89 "Tognoli", nell’area del Comune di Roccaraso meglio individuata catastalmente al Foglio 7, Mappale 450; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa la nota comunale prot. n. 7109 del 1° luglio 2024 avente ad oggetto comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e la nota comunale prot. n. 1514 del 4 febbraio 2025 avente ad oggetto la richiesta di archiviazione della proposta di provvedimento prot. n. 8743 del 14.8.2024 di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/2004.

Giustizia amministrativa202500134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un'autorimessa pertinenziale ai sensi dell'art. 9 l. 122/1989, nonché atti connessi relativi alla procedura paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, dell'art. 9 l. 122/1989 e degli artt. 3, 41 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il diniego fosse fondato su una ragione nuova, relativa alla natura non completamente interrata dell'autorimessa, non indicata nel preavviso di rigetto. Ha inoltre affermato che l'autorimessa sarebbe stata integralmente interrata rispetto all'originario piano di campagna, modificato da uno scavo risalente, e che la deroga prevista dall'art. 9 l. 122/1989 avrebbe consentito l'intervento nonostante la classificazione dell'area come zona H6 del PRG. La ricorrente ha contestato anche che l'area fosse effettivamente extraurbana o inedificabile, evidenziandone l'adiacenza a una zona residenziale B4, l'assenza di vegetazione e l'inserimento in un contesto edificato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, ha ritenuto che il permesso di costruire, nella fattispecie esaminata, costituisse un atto vincolato; pertanto, la mancata coincidenza puntuale tra preavviso di diniego e provvedimento finale non determinava l'illegittimità del diniego per l'introduzione di una ragione non previamente comunicata. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il rilievo secondo cui l'autorimessa non era completamente interrata. Il progetto prevedeva infatti un terrazzo di copertura e, alla luce dell'attuale conformazione dei luoghi, la costruzione risultava fuori terra. La tesi della ricorrente, secondo cui l'interramento andava valutato rispetto all'originario piano di campagna, è stata ritenuta non provata, essendo basata su una ricostruzione ipotetica non adeguatamente documentata. Inoltre, la stessa documentazione comunale richiamata dalla ricorrente indicava che solo una porzione del garage sarebbe stata al di sotto dell'originario piano di campagna, con conseguente natura almeno parzialmente fuori terra o seminterrata. Il TAR ha poi esaminato anche l'autonoma motivazione concernente la zona H6. Ha affermato che la deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 9 l. 122/1989 opera soltanto nelle aree urbane e non nelle aree agricole o extraurbane. La zona H6, qualificata dal PRG come territorio boscato e disciplinata dalle NTA con usi agricoli, forestali e pascolivi, non poteva essere considerata area urbana per la sola adiacenza a una zona residenziale, per l'assenza di vegetazione o per l'eventuale preesistenza di opere o parcheggi. Non essendo applicabile la deroga, restavano ferme le prescrizioni urbanistiche ordinarie, che escludevano l'edificabilità dell'area. Essendo il provvedimento sorretto da più motivazioni autonome, era sufficiente la legittimità di una sola di esse per respingere il ricorso; nel caso concreto, entrambe le principali ragioni di diniego sono state ritenute legittime. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 122/1989

    I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.

    La deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi per la realizzazione di parcheggi pertinenziali opera soltanto nelle aree urbane; non consente di derogare alle prescrizioni che rendono inedificabile un'area extraurbana o agricola. L'autorimessa deve inoltre essere effettivamente realizzata nel sottosuolo e non semplicemente in parte interrata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel procedimento relativo a un permesso di costruire avente natura vincolata, la mancata piena corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento finale non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto per introduzione di una ragione ostativa non previamente esplicitata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato attraverso l'indicazione della non conformità dell'autorimessa ai requisiti dell'art. 9 l. 122/1989 e dell'incompatibilità con la destinazione H6 del PRG.

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004

    Il riferimento al vincolo paesaggistico relativo ai territori coperti da boschi è inserito nel quadro procedimentale, ma il rigetto è stato deciso sulla base dei requisiti della legge Tognoli e della disciplina urbanistica della zona H6.

Massime di principio

  • La deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi prevista dall'art. 9 l. 122/1989 per i parcheggi pertinenziali è disposizione eccezionale, applicabile alle sole aree urbane; nelle aree agricole o extraurbane la realizzazione di autorimesse resta soggetta alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
  • L'adiacenza di un'area classificata come zona residenziale, l'assenza di vegetazione o l'inserimento in un contesto genericamente edificato non sono, da soli, sufficienti a qualificare come urbana un'area tipizzata dallo strumento urbanistico come territorio boscato o agricolo, quando manchino gli elementi di urbanizzazione richiesti dalla disciplina applicabile.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 l. 122/1989, il requisito dell'autorimessa nel sottosuolo deve essere verificato sulla base della concreta conformazione dei luoghi e del progetto; una costruzione soltanto parzialmente interrata o seminterrata non soddisfa il requisito previsto dalla norma.
  • Nel procedimento di rilascio di un permesso di costruire avente natura vincolata, la diversa formulazione della motivazione del provvedimento finale rispetto al preavviso di rigetto non comporta necessariamente violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, purché la decisione finale resti riconducibile alla verifica dei presupposti legali del titolo richiesto.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome, il rigetto dell'impugnazione di una sola di esse è sufficiente a conservarne l'efficacia; il giudice può comunque esaminare, per completezza, anche le ulteriori ragioni dedotte dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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