Cassazione Penale, Sentenza n. 40020/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 1/2022 del Tribunale di Udine che aveva rigettato il ricorso per riesame contro il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso il 10/12/2021. Il ricorrente denunciava violazione di legge e motivazione meramente apparente, lamentando in particolare: mancata individuazione dell'oggetto del sequestro; carenza di motivazione sul carattere necessario e concreto della finalità probatoria dell'acquisizione del corpo del reato; insufficiente motivazione sul fumus delicti e sull'idoneità degli elementi a giustificare la sottrazione dei beni per acquisire prove non altrimenti reperibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata: il Tribunale del riesame aveva esaminato la legittimità del decreto di convalida, richiamando i verbali della polizia giudiziaria dai quali emergeva l'oggetto del sequestro (circa quarantina di giocattoli con marchi Vespa‑Piaggio, Mattel, Cars Disney privi di logo ufficiale, etichette e sistemi di antifalsificazione) e la sussistenza di un fumus delicti idoneo a giustificare l'intervento per finalità probatorie non meramente esplorative. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della motivazione "per relationem" e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Richiamato in relazione alla necessità di motivare l'oggetto del sequestro e il fumus delicti: la Corte valuta che gli elementi indiziari indicati nei verbali giustificano la misura probatoria.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere l'illogicità manifesta (impugnabile con specifico motivo di cui all'art. 606, lett. e) dalla nozione di violazione di legge; la Cassazione precisa i limiti dei motivi ammissibili in materia di sequestro.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda provvisoria (condanna al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza sul principio della motivazione "per relationem"
Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018 (Salcini) e altre pronunce citate
La motivazione per relationem è legittima se il provvedimento rinvia a un atto processuale debitamente motivato, il giudice dimostra di averne preso cognizione e l'atto di riferimento è noto o comunque opponibile alla parte interessata.
Giurisprudenza sul limite del sindacato di merito in sede di riesame
Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 (Mariano)
Il giudice del riesame non può anticipare la decisione di merito sulla responsabilità dell'indagato: deve verificare la compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale e limitarsi al controllo degli indici di fumus, non alla prova della colpevolezza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- Il giudice del riesame deve limitarsi a verificare la compatibilità tra i fatti emersi e la fattispecie legale e non può sostituirsi al giudizio di merito sulla responsabilità dell'indagato.
- La motivazione "per relationem" è valida se il provvedimento fa riferimento a un atto del procedimento legittimo e adeguatamente motivato, il giudice dimostra di averne tenuto conto e l'atto è noto o opponibile alla parte.
- Per giustificare un sequestro probatorio occorre indicare il fumus delicti e la necessità della sottrazione del bene per acquisire elementi di prova non altrimenti reperibili; indizi concreti (es. merci con marchi irregolari, mancanza di etichette/ologrammi) possono suffragare tale esigenza.
- Un ricorso che in realtà mira a riesaminare il merito probatorio (dimostrare la non sussistenza di indizi) è destinato all'inammissibilità in Cassazione se non inquadra correttamente i motivi di violazione di legge o vizi radicali di motivazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese e ad ammende (art. 616 c.p.p.); occorre valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso infondato.
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