Sentenza n. 1518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 00881/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 881/2025, che aveva annullato la deliberazione ARERA relativa all’aggiornamento tariffario del servizio idrico integrato e il presupposto atto istruttorio dell’Autorità Idrica Toscana
Esito
Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il gestore del servizio idrico integrato aveva impugnato la deliberazione ARERA n. 313/2023/R/idr, relativa all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022-2023, nella parte in cui non aveva riconosciuto nella componente tariffaria RcERCa canoni demaniali idrici per complessivi euro 1.883.165,11. Il ricorso di primo grado deduceva violazione del principio del full cost recovery, dell’art. 154 d.lgs. 152/2006, della disciplina ARERA sul metodo tariffario MTI-3 e della legge n. 241/1990, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, perplessità e contraddittorietà. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che i costi fossero divenuti certi solo con la legge regionale Toscana n. 50/2021 e fossero riferibili agli esercizi 2020-2021, senza rischio di duplicazione. ARERA ha appellato la sentenza deducendo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso originario per omessa notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a. Secondo l’appellante, gli utenti del servizio idrico erano titolari di un interesse qualificato, eguale e contrario a quello del gestore, poiché l’eventuale riconoscimento dei costi avrebbe comportato tariffe più elevate, ed erano facilmente individuabili dal gestore. Con gli ulteriori motivi ARERA ha contestato l’interpretazione della disciplina europea, statale, regionale e regolatoria in materia di full cost recovery, il riconoscimento tariffario di costi relativi ad annualità pregresse, l’individuazione della componente tariffaria e la motivazione della deliberazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d’appello, ritenendolo pregiudiziale e assorbente. Ha affermato che il controinteressato deve possedere sia un interesse qualificato alla conservazione dell’atto, eguale e contrario a quello del ricorrente, sia l’individuabilità nominativa o agevole sulla base dell’atto impugnato. Nel caso concreto, la deliberazione ARERA aveva mantenuto più favorevole la tariffa per gli utenti, non riconoscendo al gestore i costi demaniali contestati. Gli utenti, pertanto, traevano dalla deliberazione un vantaggio diretto e immediato, poiché il riconoscimento dei costi avrebbe determinato una maggiore remunerazione del servizio e bollette più elevate. Essi erano inoltre facilmente individuabili dal gestore, quale controparte contrattuale e soggetto che emetteva le bollette. Il giudicato avrebbe inciso direttamente sul rapporto tra gestore e utenti, rendendo necessaria la loro partecipazione al giudizio. La mancata notifica del ricorso di primo grado ad almeno uno degli utenti controinteressati ha quindi determinato l’inammissibilità del ricorso originario limitatamente all’impugnazione del contenuto prescrittivo della deliberazione ARERA, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a. L’intervento ad opponendum di alcuni utenti non ha avuto efficacia sanante, perché non può sostituire l’attività processuale di notificazione gravante sul ricorrente, salvo il caso di costituzione spontanea tempestiva del controinteressato nel periodo utile per proporre il ricorso, circostanza non risultata nel caso di specie. Gli ulteriori motivi sull’illegittimità sostanziale del mancato riconoscimento tariffario sono stati dichiarati superflui e non esaminati. La sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile e le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, c.p.a.
La disposizione concorre a imporre la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati individuati o facilmente individuabili dall’atto impugnato; l’omessa notificazione determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 154, commi 1 e 4, d.lgs. 152/2006
Norme richiamate nei motivi sostanziali relativi alla determinazione della tariffa del servizio idrico e al principio del full cost recovery; le relative questioni non sono state esaminate per l’accoglimento della censura processuale pregiudiziale.
art. 9 Direttiva 2000/60/CE
Norma richiamata in relazione al principio del recupero dei costi dei servizi idrici; la questione è rimasta assorbita.
l.r. Toscana n. 50/2021
Disciplina regionale dei canoni demaniali idrici applicati ai gestori del servizio idrico integrato; la sua incidenza sul riconoscimento tariffario non è stata valutata nel merito.
Massime di principio
- È controinteressato il soggetto che, oltre a essere nominativamente indicato o facilmente individuabile in base all’atto impugnato, riceve da tale atto un vantaggio diretto e immediato, corrispondente a un interesse qualificato alla sua conservazione e contrapposto a quello del ricorrente.
- Gli utenti di un servizio pubblico possono assumere la qualità di controinteressati rispetto all’impugnazione di un atto tariffario quando l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe un aumento della tariffa o dei costi direttamente gravanti su di loro.
- La qualità di controinteressato può sussistere anche rispetto a un atto avente contenuto tariffario riferito a una pluralità di utenti, se questi sono agevolmente individuabili in base a un rapporto negoziale in essere con il gestore e l’atto incide direttamente sulla loro posizione.
- Quando il ricorrente omette di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato facilmente individuabile, il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a.; l’intervento ad opponendum di altri soggetti non sostituisce, di regola, la notificazione omessa.
- La costituzione spontanea del controinteressato può sanare irregolarità della notificazione, ma non l’omissione totale della notificazione quando intervenga dopo la scadenza del termine per impugnare; l’intervento deve comunque collocarsi tempestivamente nel periodo utile alla proposizione del ricorso per rendere superflua la notificazione.
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