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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1782

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32024R1782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga la misura di salvaguardia UE sull'acciaio, ritenendola ancora necessaria per prevenire un grave pregiudizio all'industria dell'Unione e coerente con l'interesse dell'Unione. Contestualmente modifica il funzionamento dei contingenti tariffari, riduce il tasso di liberalizzazione annuo dall'attuale 4% all'1% e introduce limiti più mirati per alcune categorie particolarmente esposte a sostituzione dei flussi commerciali. Inoltre include il Mozambico nell'ambito di applicazione della misura dal 1° luglio 2024 e corregge l'elenco dei paesi in via di sviluppo per le categorie 22, 24 e 26, prevedendo rimborsi per taluni dazi versati sulla categoria 26 nel periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 sulla salvaguardia per determinati prodotti di acciaio, prorogando la misura fino al 30 giugno 2026 e introducendo adeguamenti tecnici ai contingenti tariffari, alle origini e al tasso di liberalizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti di acciaio rientranti nelle 26 categorie oggetto della misura di salvaguardia istituita dal regolamento (UE) 2019/159. La disciplina riguarda importatori, esportatori, produttori dell'Unione e autorità doganali degli Stati membri; opera in via erga omnes, con contingenti tariffari specifici per paese e residui e con alcune esclusioni/limitazioni per determinati paesi in via di sviluppo membri OMC, nonché con regole speciali per categorie e origini individuate negli allegati. È applicabile dal 1° luglio 2024, con effetti anche retroattivi limitati per l'aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 ai fini dei rimborsi in categoria 26.

Proroga e modifica della salvaguardia UE sull'acciaio

Il regolamento interviene sul regime di salvaguardia definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 per determinate importazioni di prodotti di acciaio. La Commissione conclude, sulla base di una nuova inchiesta di riesame, che la misura resta necessaria per prevenire un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, che l'industria continua ad adeguarsi e che la proroga è conforme all'interesse dell'Unione.

Ambito della salvaguardia

La misura continua a riguardare 26 categorie di prodotti di acciaio e assume la forma di contingenti tariffari trimestrali. Il dazio supplementare del 25% continua ad applicarsi oltre i volumi contingenti; la salvaguardia è dunque costruita come misura erga omnes, con articolazioni per paese e per categoria, salvo le esclusioni previste per alcuni paesi in via di sviluppo membri OMC e le regole particolari per talune categorie e origini.

Presupposti del riesame e valutazione economica

La Commissione fonda la proroga sugli articoli 7, paragrafo 1, dell'Accordo OMC sulle salvaguardie, 19, paragrafo 2, e 22 del regolamento (UE) 2015/478, nonché sull'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755. Dalla valutazione economica emerge un peggioramento dell'industria siderurgica dell'Unione nel periodo 2021-2023, con calo di produzione, vendite e utilizzo degli impianti, compressione della redditività e forte pressione delle importazioni in un contesto di domanda in flessione e sovraccapacità globale elevata.

Adeguamento dell'industria dell'Unione

La Commissione considera soddisfatto anche il requisito dell'avvio di adeguamenti industriali. Vengono richiamate ristrutturazioni, chiusure di impianti meno efficienti, modernizzazione, investimenti in efficienza energetica e ampliamento della gamma prodotti, con effetti su tutte le famiglie di prodotto soggette alla misura.

Adeguamenti tecnici del funzionamento della misura

Oltre alla proroga, il regolamento modifica il funzionamento dei contingenti per correggere effetti di sostituzione dei flussi commerciali e per adattare la misura ai nuovi andamenti del mercato. La Commissione mantiene la struttura di base dei contingenti trimestrali, ma introduce limiti più selettivi per alcune categorie in cui nuovi paesi esportatori hanno rapidamente occupato il contingente residuo, soppiantando fornitori tradizionali più piccoli.

Nuove regole su accesso al contingente residuo

Per l'ultimo trimestre dell'anno di salvaguardia il sistema viene differenziato: nessun accesso al residuo per le categorie 3B, 14, 16, 20 e 26; accesso limitato per le categorie 2, 3A, 4A, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25B, 27 e 28; regime speciale per le categorie 1 e 4B con tetto del 30% per singolo paese esportatore.

Categorie 1 e 16: limite del 15% per singolo paese

Per contrastare l'esaurimento molto rapido del contingente residuo in alcune categorie particolarmente rilevanti, la Commissione impone per le categorie 1 e 16 un limite massimo del 15% del contingente disponibile per ciascun paese privo di contingente specifico, applicabile in tutti i trimestri. L'obiettivo dichiarato è evitare perturbazioni del mercato e preservare sia la stabilità degli approvvigionamenti sia l'efficacia della salvaguardia.

Riduzione del tasso di liberalizzazione

Il tasso di liberalizzazione annuale viene ridotto al 1% a decorrere dal 1° luglio 2024. La Commissione ritiene che il precedente 4% abbia ampliato troppo il divario tra contingenti disponibili e consumo effettivo, in un contesto di domanda debole e prospettive di mercato ancora contenute.

Aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo

L'elenco dei paesi in via di sviluppo membri OMC esclusi o soggetti alla misura viene aggiornato sulla base dei dati 2023 e della soglia del 3% per singolo paese e del 9% complessivo per categoria. L'aggiornamento produce effetti puntuali su numerose origini e categorie, con applicazione dal 1° luglio 2024, mentre un correttivo retroattivo riguarda anche il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024.

Mozambico

Il Mozambico viene incluso nell'ambito di applicazione della misura dal 1° luglio 2024. La Commissione collega tale inclusione alla fine della precedente esenzione prevista nel quadro dell'accordo di partenariato economico UE-SADC e alla necessità di rispettare la clausola NPF dell'OMC.

Correzione per la categoria 26 e rimborsi

A seguito della modifica della nomenclatura doganale dal 1° gennaio 2022, la Commissione corregge il calcolo dell'elenco dei paesi in via di sviluppo per le categorie 22, 24 e 26. Per la categoria 26 viene riconosciuto il diritto al rimborso o allo sgravio dei dazi pagati nel periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023 per specifiche origini elencate nel regolamento; per le richieste relative al trimestre 1° aprile 2024-30 giugno 2024 è prevista una verifica supplementare con coinvolgimento della Commissione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° luglio 2024. Essendo un regolamento della Commissione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga della misura di salvaguardia

La Commissione proroga la salvaguardia sui determinati prodotti di acciaio oltre il 30 giugno 2024 fino al 30 giugno 2026, ossia fino al massimo consentito di otto anni. La proroga è motivata dalla persistenza di una forte pressione delle importazioni, da elevata sovraccapacità globale, da un mercato attraente per dimensioni e prezzi e dalla fragilità dell'industria siderurgica dell'Unione.

Presupposti giuridici della proroga

La Commissione richiama l'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo OMC sulle salvaguardie e gli articoli 19 e 22 del regolamento (UE) 2015/478, nonché l'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755, per affermare che la proroga richiede: necessità di prevenire o rimediare a un grave pregiudizio, prova dell'avvio di adeguamenti da parte dell'industria dell'Unione e compatibilità con l'interesse dell'Unione.

Adeguamento dell'industria dell'Unione

La Commissione ritiene provato che l'industria dell'Unione abbia continuato ad adeguarsi, mediante ristrutturazioni, chiusure di impianti meno efficienti o sottoutilizzati, modernizzazione, miglioramento dell'efficienza dei processi e dell'efficienza energetica, ampliamento del portafoglio prodotti e investimenti connessi alla decarbonizzazione.

Aggiornamento dell'ambito soggettivo per il Mozambico

Il Mozambico viene incluso nell'ambito della misura dal 1° luglio 2024, poiché l'esenzione applicabile ai paesi SADC è scaduta successivamente rispetto ad altri paesi. L'inclusione è disposta per allineare la misura alla clausola della nazione più favorita e comporta l'aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo interessati.

Adeguamenti dei contingenti tariffari e dell'accesso al residuo

L'articolo 1 del regolamento 2019/159 è modificato per confermare che, per tutte le categorie salvo 7, 8, 17 e 25A, una parte del contingente è assegnata ai paesi specifici dell'allegato IV e la parte residua è gestita 'per ordine di arrivo' su base trimestrale. È ridefinito l'accesso al contingente residuo nell'ultimo trimestre: nessun accesso per le categorie 3B, 14, 16, 20 e 26; accesso limitato per le categorie 2, 3A, 4A, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25B, 27 e 28; regime speciale per le categorie 1 e 4B con limite del 30% per singolo paese esportatore sul residuo inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre.

Limite massimo per i paesi senza contingente specifico nelle categorie 1 e 16

È introdotto un nuovo paragrafo 7 all'articolo 1: per i paesi che importano attraverso il contingente 'Altri paesi' nelle categorie 1 e 16, il volume massimo di importazioni è fissato al 15% per paese del contingente in franchigia doganale disponibile all'inizio di ciascun trimestre. La misura vale per i paesi privi di contingente specifico e si applica in tutti i trimestri.

Riduzione del tasso di liberalizzazione

L'articolo 2, paragrafo 2, viene modificato sopprimendo la seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso. In sostanza, dal 1° luglio 2024 i contingenti tariffari aumentano annualmente solo dell'1%, invece del 4% precedente, per tutte le categorie di prodotti.

Aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi o inclusi

L'allegato III.2 è sostituito con effetto dal 1° luglio 2024 e nuovamente corretto per il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024. La Commissione aggiorna l'elenco sulla base della soglia del 3% per singolo paese e del 9% complessivo per categoria, con variazioni puntuali per numerose categorie e paesi, tra cui Brasile, Cina, India, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Macedonia del Nord, Oman, Sud Africa, Tunisia, Turchia, Emirati arabi uniti e Vietnam.

Rettifica per le categorie 22, 24 e 26 a seguito della modifica della nomenclatura doganale

Poiché dal 1° gennaio 2022 alcuni codici NC dei tubi sono cambiati, la Commissione corregge l'elenco dei paesi in via di sviluppo applicabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. In particolare, per la categoria 24 tutti i paesi in via di sviluppo avrebbero dovuto essere soggetti alla misura; per la categoria 26, invece, Macedonia del Nord e Vietnam avrebbero dovuto essere esclusi. È riconosciuto il diritto al rimborso o allo sgravio dei dazi versati sulla categoria 26 nel periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023 per specifiche origini elencate nell'articolo 2.

Rimborso o sgravio dei dazi sulla categoria 26

I dazi di salvaguardia pagati per le importazioni nella categoria 26 ('altri tubi saldati') dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, se originarie dei paesi indicati nell'articolo 2, paragrafo 2, sono rimborsabili o sgravabili secondo la normativa doganale applicabile. Per il trimestre 1° aprile 2024-30 giugno 2024 ogni richiesta di rimborso o sgravio è soggetta a verifica supplementare e le autorità doganali nazionali devono consultare la Commissione prima di autorizzare il rimborso.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1° luglio 2024. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialesafeguardiecommercio internazionaledazi doganali

Testo integrale

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