Cassazione Penale, Sentenza n. 38212/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari (28/03/2022) che aveva rigettato l'appello del Pubblico Ministero contro il diniego del G.i.p. di Foggia alla richiesta di custodia cautelare in carcere. Il ricorso censura che il Tribunale ha valutato assenti le esigenze cautelari basandosi soprattutto sul tempo trascorso dai fatti e ha esaminato la gravità indiziaria solo rispetto al reato di cui all'art.512-bis c.p., omettendo di valutare le più gravi fattispecie contestate (estorsione aggravata in concorso, detenzione di stupefacenti in concorso, impiego di denaro di provenienza delittuosa) e trascurando i precedenti penali, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e il periodo di latitanza dell'indagato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo il motivo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza e vizio di motivazione e ha disposto il rinvio al giudice di merito affinché riesamini la vicenda cautelare nella sua interezza, valutando compiutamente la gravità indiziaria rispetto a tutte le fattispecie contestate e l'attualità del pericolo di recidiva tenendo conto delle modalità concrete dei fatti, della personalità dell'indagato e del suo profilo personale (precedenti, sorveglianza speciale, latitanza). La Corte ha richiamato il principio per cui il tribunale della libertà, in caso di impugnazione del PM, deve riesaminare ex novo tutti i presupposti delle misure cautelari e non limitarsi a questioni parziali.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato come uno dei presupposti normativi generali relativi alle misure cautelari; la Corte richiede verifica puntuale dei presupposti normativi indicati in combinato.
art. 274 cod. proc. pen.
ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015
Va valutata la pericolosità in base alla gravità concreta del fatto e non al solo 'titolo di reato' astratto; le modalità e le circostanze concrete sono imprescindibili per accertare il pericolo di reiterazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Indicato tra le norme di riferimento per l'accertamento dei presupposti cautelari che il tribunale della libertà deve riesaminare ex novo.
art. 278 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto dei presupposti per l'adozione di misure cautelari e della necessità di verifica completa da parte del giudice dell'appello de libertate.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento normativo tra quelli da valutare integralmente in sede di riesame cautelare.
art. 287 cod. proc. pen.
Fornisce riferimento ai criteri di applicazione delle misure cautelari che devono essere verificati dal tribunale della libertà in sede di appello del PM.
art. 292 cod. proc. pen.
Schema di motivazione cui devono attenersi i giudici nel disporre la misura, in termini di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché di adeguatezza e proporzionalità.
legge n. 47 del 2015
Ha modificato l'art. 274 c.p.p.; la Corte richiama il criterio introdotto che impone la valutazione della gravità concreta del fatto per desumere il pericolo di reiterazione.
art. 512-bis cod. pen.
Reato esaminato esplicitamente dal Tribunale; la Corte censura l'esame limitato a questo reato senza considerare le altre fattispecie che avrebbero potuto influire sulla gravità indiziaria complessiva.
Massime di principio
- Se il Pubblico Ministero impugna il diniego del G.i.p., il tribunale della libertà deve riesaminare ex novo l'intera vicenda cautelare, non limitandosi ai soli motivi di gravame del PM.
- La valutazione della gravità indiziaria deve abbracciare tutte le fattispecie contestate rilevanti ai fini cautelari; non è ammesso esaminare un solo capo quando altri comportano valutazioni diverse e rilevanti.
- Per accertare il pericolo di reiterazione non è sufficiente il mero intervallo temporale tra i fatti e la richiesta di misura; è necessaria una prognosi motivata che consideri modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale.
- I precedenti penali, le misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) e comportamenti quali la latitanza non possono essere ignorati nella valutazione della pericolosità e dell'attualità del rischio di recidiva.
- Il giudice dell'appello de libertate può motivare per relationem quando condivide le ragioni del provvedimento impugnato, ma non può omettere del tutto l'analisi della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari imprescindibili.
- Nel caso di carenze motivazionali su punti essenziali, la corte di legittimità annulla e rinvia per un nuovo esame conforme ai criteri di concretezza, attualità, adeguatezza e proporzionalità delle misure.
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